Come è cambiata la norma
Articolo 6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione,
di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico
di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo
e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della
regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze
di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con
guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta
dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere
tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada
sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di
urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la
competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è
riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di
ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove
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le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti
gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e
4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga
diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma
2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla
base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide,
con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve
essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario
della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del
traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi
prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente,
l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi,
gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo
non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati
a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 155,00 a € 624,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un
veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da € 389,00 a € 1.559,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del
veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a €
311,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da € 38,00 a € 155,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore,
la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore
per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di
non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve,
quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare
la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta
la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente è da due a sei mesi.
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LE NUOVE REGOLE
Il potere di ordinanza di cui all’articolo 5/3° CDS prevede ora che il
l’ente proprietario della strada possa prescrivere non solo di montare i
sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ma
anche che questi vengano allocati a bordo dei veicoli.
COSA E’ CAMBIATO
Viene ampliato il potere di ordinanza in capo all’ente proprietario della
strada il quale può disporre nei confronti degli utenti di portare a bordo
dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve.
NOTE OPERATIVE
Con l’imposizione di un simile obbligo da parte dell’ente proprietario
della strada, ipotizzabile ad esempio in tratte autostradali montane per
un periodo determinato di tempo e supportato da idonea segnaletica,
le cd. Operazioni di filtraggio finalizzate ad interdire il proseguimento
della marcia a quei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, sarà
accompagnato da autonoma ipotesi sanzionatoria ex art. 6 lett. c 2
lett. e / 13 CDS
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Come è cambiata la norma
Articolo 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una
determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai
conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del
contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle
quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico
di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto,
al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia
diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza
dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il
parere dell'ente proprietario della strada.
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4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di
sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove
siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o
permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o
limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli
esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi
in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su
altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a
norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle
definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre
zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate
e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico
limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
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10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a
quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con
ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e
dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 78,00 a € 311,00.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della
lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle
emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a
euro 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente
articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 38,00 a € 155,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 74,00 a € 299,00
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €
23,00 a € 92,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si
protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 709,00 a € 2.850,00.
Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
Sono state introdotte misure di contrasto all’inquinamento prodotto
dalla circolazione dei veicoli. In particolare, chi non rispetta i vari
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provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, in
seguito all’emissione di un’ordinanza del sindaco, circolando con
mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a
categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155,00 a euro 624,00.
È prevista un’ipotesi di recidiva: nel caso di reiterazione della
violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica
anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da 15 giorni a 30 giorni.
COSA È CAMBIATO
Si tratta di un’innovazione nel panorama normativo del nostro
codice, non c’era mai stata finora una previsione espressa di
sanzione, se non ricorrendo alla contestazione dell’inosservanza
della segnaletica verticale, posta all’ingresso delle vie di accesso
dei comuni interessati, per ciascun tipo di veicolo interessato dal
divieto.
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Come è cambiata la norma
Articolo 9
Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli
o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal
comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni
per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono
richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la
formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni
di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia
organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma
di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnicosportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando,
anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia
ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al
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traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che
partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente
articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del
percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli
stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non
prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla
osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di
effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione
per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la
responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti
dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere
imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1,
ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo
adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le
modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone
autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e
le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità
di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non
a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di
comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere
effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
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7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-
altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la
chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subor-dinata, ove
necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
155,00 a € 624,00, se si tratta di compe-tizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da € 779,00 a € 3.119,00, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis (abrogato)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla
relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 78,00 a € 311,00, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 155,00 a € 624,00, se si tratta
di competizione sportiva con veicoli a motore.
LE NUOVE REGOLE
È stata introdotta una deroga al divieto di circolazione per i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche su strada e sui quali
siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali
Rimane, comunque, fermo il rispetto dell’obbligo dell’assicurazione
per la responsabilità civile contro terzi.
COSA È CAMBIATO
Novità assoluta nella normativa codicistica.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
Occorre solo verificare che i veicoli in questione circolino
effettivamente nell’ambito del percorso autorizzato, che può anche
essere aperto alla circolazione degli altri utenti e, soprattutto, per il
tempo strettamente necessario.
La deroga all’articolo 78 del codice della strada non comprende
l’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall’art. 79,
ma soltanto le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali,
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ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono
risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.
Come è cambiata la norma
Art. 10
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per
specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61
e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma
sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose
indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa
stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di
blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi,
seguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli
stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei
unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui
all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato,
con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a
86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di
veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi
previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo
pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le
combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di
possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di
tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle
società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
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assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto
dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34,
aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato
con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di
più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10,
hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga
anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati
esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di
tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili
di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i
limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis)che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di
macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali
la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62,
può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare
la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano
ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per
necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà
avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla
circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto
stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i
limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore,
oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi
le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4);
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b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti
di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento
i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226
risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4
dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non
esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora
non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi
devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati: 1. due assi: 20 t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più assi,
con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli: 1. quattro assi: 44 t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque o
più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati
periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del
trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della
strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve
richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per
territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il
personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o
ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la
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sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi
della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e
al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione
è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente
necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento
necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le
eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di
cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di
ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e
sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze
funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i
sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61
dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi
d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze,
l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i
criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero
dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una
sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi
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prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla
consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti
massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua
uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 715,00 a € 2.886,00.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero
circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 144,00 a € 576,00. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle
indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle
tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a
€ 155,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle
previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente
consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed
autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a
sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la
violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla
carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 389,00 a € 1.559,00.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si
applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a
violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del
veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo
le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo
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62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,
non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno
carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62,
comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di
sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento,
tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato
dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo;
durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a
carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo
ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore
procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante
la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente.
I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le
prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 307,00 a € 1.227,00.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di
applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al
comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole
eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
LE NUOVE REGOLE
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in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della
Polizia Stradale, disponendone l’effettuazione esclusivamente
mediante un servizio di scorta tecnica ad opera di imprese private con i
propri soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Qualora, però, il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in
condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con
il conseguente approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica
ha l’obbligo di richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale
competenti per territorio, che se le circostanze lo consentono potranno
autorizzare il personale della scorta tecnica:
a coadiuvare il personale di polizia;
ad eseguire direttamente, in luogo di tale personale, le
necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel
regolamento di esecuzione.
COSA È CAMBIATO
La precedente formulazione prevedeva, tra le possibili prescrizioni, l'imposizione
dell' obbligo di scorta della Polizia Stradale ovvero della «scorta tecnica».
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Come è cambiata la norma
Articolo 15
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad
esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di
raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle
norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare
comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai
veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a €
155,00.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a
€ 92,00.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI .
LE NUOVE REGOLE
Formulazione quasi identica al contenuto dell’art. 34 bis in tema di
«decoro delle strade», introdotto recentemente, che, peraltro, è
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stato abrogato, e la nuova previsione è stata trasfusa nell’art. 15,
sotto la rubrica «Atti vietati», forse nella sua più naturale
collocazione sistematica.
COSA È CAMBIATO
La sanzione amministrativa è stata adeguata e che ora prevede il
pagamento di una somma compresa tra euro 100,00 ed euro
400,00.
L’innovazione molto importante consiste, inoltre, nell’inserimento
della fattispecie nel novero dei fatti per i quali è prevista anche la
sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della
violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
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Come è cambiata la norma
Articolo 23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,
forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la
segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o
distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o,
comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa
dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È
consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle
condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli
altri veicoli.
3. (Soppresso)
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista
di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario
della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili
da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al
preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle
stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
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7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi
accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di
parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti
purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le
insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e
altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed
entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente
proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di
cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del
territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono
altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le
disposizioni del periodo precedente.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che
abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è
consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate
ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto
dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di
quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il
controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
389,00 a € 1.559,00.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 155,00 a € 624,00.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il
rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale
di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello
stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il
mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede
ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i
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relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale
di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è
collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 4.351,00 a € 17.405,00; nel caso in cui non sia
possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa
è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio
e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico
ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi
pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico
ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-
bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di
altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel
patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione
lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in
quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei
mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che
sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione,
il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la
restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di
rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione
della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater.
13-quinquies. (Abrogato)
LE NUOVE REGOLE
La novella introduce la possibilità di installare lungo ed in vista
degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade
extraurbane principali e relativi accessi, in deroga al divieto
assoluto di pubblicità, segnali indicanti servizi o indicazioni agli
utenti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada il
quale, inoltre, entro i limiti indicati in un emanando decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può autorizzare cartelli
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di valorizzazione e di promozione del territorio indicanti siti
d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico
interesse, da individuare anch’essi con decreto.
Gli organi di Polizia Stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo
privato ove è installato il mezzo pubblicitario, al fine di consentirne
la rimozione ad opera dell’ente proprietario o concessionario.
L’ente proprietario ha facoltà di disporre delle opere pubblicitarie
rimosse, una volta spirato il termine di sessanta giorni senza che i
soggetti coinvolti (autore della violazione, proprietario o possessore
del suolo) ne abbiano chiesto la restituzione. Il termine decorre, a
seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento
della effettiva rimozione.
In attesa di una generale revisione ed aggiornamento degli itinerari
internazionali, viene stabilito che i divieti e le prescrizioni dettati dal
7° comma dell’art. 23 del codice, in materia di tipologia ed
ubicazione della cartellonistica pubblicitaria, siano limitati alle due
categorie di strade classificate come «autostrade» e «strade
extraurbane principali» (tipo A e B); per le «strade extraurbane
secondarie» (tipo C), la normativa indicata avrà vigore solamente
nel caso in cui si verifichi, volta per volta, la sussistenza di
comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione
stradale, elementi questi da individuare tramite un futuro decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per ciò che concerne i veicoli, la novella normativa prevede la
imminente modifica del regolamento del codice nella parte in cui
estende la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel
rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli
appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle
associazioni sportive dilettantistiche; per quanto riguarda la
pubblicità a mezzo di altri veicoli a ciò predisposti, la stessa sarà
limitata alla sosta, nell’ambito dei centri abitati, esclusivamente nei
luoghi autorizzati dal comune, con la previsione di controlli periodici
circa l’assolvimento degli oneri tributari.
COSA È CAMBIATO
La nozione di «segnale» prende il posto del termine «cartello» per
indicare i servizi o le indicazioni agli utenti, richiamando così
espressamente la terminologia propria del codice della strada (art.
39) e del relativo regolamento. Previa autorizzazione dell’ente
proprietario della strada ed alla stregua delle condizioni indicate
nell’emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, si concede il via libera a tutte quelle indicazioni, cartelli, e
segnalazioni relative al territorio che si sta attraversando, per
indicare la strada da percorrere per raggiungere un determinato sito
pg_0025
di interesse culturale e/o paesaggistico. Anche i servizi di pubblico
interesse riceveranno una compiuta disciplina con il menzionato
decreto.
Poiché a seguito dell’entrata in vigore delle precedenti modifiche
apportate all’art. 23 del C.d.S. (ex Legge 472/99) sono sorte non
poche difficoltà di attuazione delle rinnovate procedure di rimozione
delle installazioni abusive in autostrada o in vista di essa, si ritiene
che l’attuale modifica normativa superi qualsiasi ostacolo alla
tempestiva eliminazione dei mezzi pubblicitari da parte del
proprietario o concessionario della strada, consentendo agli organi
di polizia stradale di cui all’art.12 C.d.S. di accedere nel fondo
privato al fine di rimuovere il mezzo pubblicitario.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
Si ritiene che la facoltà di accesso consentita agli organi di polizia
stradale, necessaria alla rimozione operata dall’ente proprietario,
debba essere documentata opportunamente attraverso la
verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo
previsti dalla L. 689/81.
pg_0026
Come è cambiata la norma
Articolo 24
Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente
al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il
rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati
per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della
strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la
circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione
a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla
congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle
strade di tipo A) sono previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se
individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto
delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di
carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di
servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni,
esclusivamente per i profili di competenza regionale.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il
rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito
in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00
a € 1.559,00.
pg_0027
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
LE NUOVE REGOLE
Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A (autostrade),
quindi aree di servizio, aree di parcheggio e qualsiasi altro area o
fabbricato destinato in modo permanente ed esclusivo al servizio
della strada e dei suoi utenti, per esigenze di sicurezza della
circolazione, sono previste dai progetti dell’ente proprietario,
ovvero, come nel caso delle autostrade, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle norme in materia di
affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti delle
attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali e
d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di pertinenza.
Articolo 34-bis
Decoro delle strade
(ABROGATO)
pg_0028
Come è cambiata la norma
Articolo 38
Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della
segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le
prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo
di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e
orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali
prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le
attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto
della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle
quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi,
le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione
(distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono,
inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie
costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento
dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non
costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul
territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
pg_0029
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi
segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le
strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico.
Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal
regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è
ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari
di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei
segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto
dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai
commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge
di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente
articolo sono regolate dall'art. 146.
LE NUOVE REGOLE
È consentito far ricorso alla collocazione temporanea di segnali,
oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nelle situazioni di
emergenza.
Inoltre, vi sono comprese le attività di ispezioni delle reti e degli
impianti tecnologici posti al di sotto del piano viabile.
COSA È CAMBIATO
pg_0030
Sono state inasprite le sanzioni a carico delle imprese e dei
soggetti, diversi dagli enti proprietari della strada, che non
mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale, che
omettono di reintegrarla o sostituirla allorquando risulti poco
leggibile, danneggiata e non rispondente più alle funzioni ed agli
obiettivi che con essa si intendevano raggiungere; infine, è prevista
l’irrogazione della sanzione amministrativa anche per la violazione
di alcune norme del regolamento di esecuzione del Codice della
Strada, sempre con riferimento alla segnaletica stradale.
La sanzione amministrativa, inizialmente prevista da euro 78 nel
minimo a euro 311,00 nel massimo, è stata innalzata notevolmente,
arrivando a contemplare una sanzione di euro 389,00 nel minimo e
di euro 1.559,00 nel massimo edittale.
pg_0031
Come è cambiata la norma
Articolo 41
Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in
transito;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di
colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su
fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello
delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire
nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a
forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente
diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche
pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
pg_0032
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente
ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di
impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della
carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico
a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti
da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di
X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti
ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo
accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche
normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere
verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in
ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti
non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce
rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai
quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono,
altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che
vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non
possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi
devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono
impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare
il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di
trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle
lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i
conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di
usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre
pg_0033
direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che
interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di
lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o
impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il
basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X
rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i
veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha
l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da
altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli
dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che
l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
LE NUOVE REGOLE
Trovano riconoscimento giuridico espresso, nell’ambito dei segnali
luminosi, i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale
dei veicoli in transito, finora utilizzati molto frequentemente,
sebbene mai regolamentati con fonti legislative, su diverse
tipologie di arterie stradali quali deterrenti per indurre gli utenti della
strada a diminuire la velocità soprattutto in tratti caratterizzati da
lavori o soggetti a limiti di velocità particolarmente bassi.
pg_0034
Come è cambiata la norma
Articolo 46
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non
superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici
secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da
motore.
LE NUOVE REGOLE
Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine ad uso dei
bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti dettati dal
regolamento in ordine alle dimensioni, alla massa, alla potenza e
alla velocità, nonché le macchine per uso di invalidi, che rientrano
nella categoria degli ausili medici secondo le norme comunitarie,
anche se fornite di motore.
COSA È CAMBIATO
È stata effettuata una distinzione più netta tra le due categorie di
macchine «speciali», più formale che sostanziale;
Le predette macchine possono continuare a circolare sulle parti di
strada riservate ai pedoni, ma nel rispetto delle modalità e dei criteri
disposti dagli enti proprietari, sia nei centri abitati, che fuori di essi.
pg_0035
Come è cambiata la norma
Articolo 59
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano
fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con
proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono
essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con
criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
LE NUOVE REGOLE
Nell’elenco dei veicoli considerati atipici rispetto quelli classificati dal
codice della strada viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli
elettrici leggeri di città, i veicoli ibridi, multimodali, micro veicoli elettrici
o elettroveicoli leggeri.
COSA E’ CAMBIATO
Vengono considerati atipici tutti qui veicoli che per caratteristiche
costruttive o funzionali non rientrano nelle classificazioni di veicoli di
cui all’articolo 47 del CDS. Con l’attuale modifica viene eliminato ogni
specifico riferimento ai veicoli ibridi, leggeri di città ect.
pg_0036
Come è cambiata la norma
Articolo 62
Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita
dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli
a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il
carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6
t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a
due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di
veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m,
la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t
se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e
32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando
l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea
urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le
19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un
autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a
quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non
deve eccedere 12 t.
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6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve
superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare
16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m,
tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal
regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e
caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad
alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una
riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione
esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas
metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro
accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle
verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente
comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente
comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si
applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico
della stabilità.
LE NUOVE REGOLE
Spetterà al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilire, con
proprio decreto da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore
della legge di riforma, nel rispetto dei parametri e dei vincoli imposti
dall’Unione Europea, criteri e modalità per i veicoli ad alimentazione
a metano, GPL, elettrica e ibrida per applicare una riduzione della
massa a vuoto pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del
metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei
loro accessori. Dovranno, inoltre, essere definite anche le modifiche
alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione. In
ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di marcia non
può superare il limite massimo del 10% della massa complessiva a
pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è
inferiore ad una tonnellata. Negli altri casi, non può superare una
tonnellata. La norma espressamente prevede che la riduzione di
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massa a vuoto si applichi soltanto nel caso il veicolo sia dotato del
dispositivo di controllo elettronico della stabilità.
COSA È CAMBIATO
L’introduzione del presente comma consente di poter valorizzare
l’impiego degli autoveicoli dotati di propulsore a basso impatto
ambientale espressamente richiamati dalla medesima norma,
consentendo di poter ovviare alle eccedenze di peso che
normalmente li caratterizzano e ne limitano la possibilità d’impiego,
come ad esempio nella riduzione del numero dei posti disponibili
all’origine per l’aumento della massa complessiva determinato
dall’installazione dei serbatoi aggiuntivi oppure delle batterie.
Come è cambiata la norma
Articolo 77
Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei
rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di
conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e
dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di
controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi
di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la
prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155,00 a euro 624,00. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00 chiunque commetta le violazioni di cui
al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma,
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
LE NUOVE REGOLE
pg_0039
Viene ora sanzionata anche l’importazione e commercializzazione di
singoli componenti di un veicolo non omologati, seppur in maniera più
lieve rispetto al comma 3° dell’articolo in argomento ( produzione o
commercializzazione di veicolo non conforme a modello omologato ).
E’ tuttavia mantenuta la sanzione pecuniaria di 779 €, al pari di quanto
previsto dal 3° comma, nel caso in cui l’importazione e la
commercializzazione di singoli componenti non omologati siano
attinenti al sistema frenante, alle cinture di sicurezza ed ai pneumatici;
E’ previsto l’istituto giuridico della confisca dei componenti non
omologati, ancorché installati sul veicolo, secondo le disposizioni del
capo I, sezione II, titolo VI.
COSA E’ CAMBIATO
La modifica determina l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie non solo nel caso in cui un veicolo venga posto in
commercio non conformemente al tipo omologato ma anche nel caso
in cui singole componenti non omologate vengano importate o
commercializzate;
NOTE OPERATIVE
Nell’ipotesi di sequestro di singole componenti non omologate
installate su di un veicolo in circolazione, l’agente accertatore procede
al sequestro amministrativo della componente ai sensi dell’articolo
213/1° del CDS. La concreta esecuzione del sequestro comporta
alcune problematiche operative che si rappresentano di seguito:
1.
Lo smontaggio del singolo componente richiede necessariamente
l’ausilio di soggetto professionalmente specializzato; si potrebbe
conferire a questo un incarico in forma scritta ai sensi dell’art. 13 c. 1
della legge 689/81
2.
Non potendo affidare al proprietario/conducente/trasgressore il
dispositivo oggetto di sequestro occorrerà attivare la figura del custode
giudiziale come previsto dal DPR 571/82 in esecuzione della l. 689/81.
3.
Al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, la Prefettura
competente per territorio imputerà al trasgressore le spese sostenute
per l’accertamento tecnico proprio in relazione al verbale di
conferimento di incarico dell’organo di polizia stradale.
pg_0040
Come è cambiata la norma
Articolo 79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in
condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da
contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i
veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della
rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non
funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui
all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non
funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
78,00 a € 311,00. La misura della sanzione è da € 1.088,00 a € 10.878,00 se il veicolo è
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
LE NUOVE REGOLE
Viene specificato quali sono gli elementi costituivi
dell’equipaggiamento del veicolo, aventi rilevanza ai fini della
sicurezza la cui inefficienza viene sanzionata a norma dell’articolo in
argomento.
pg_0041
Con il richiamo all’articolo 238 del regolamento di esecuzione del
CDS, l’elenco dei dispositivi soggetti a controllo e valutazione di
efficienza è più specifico ed esaustivo per espresso richiamo alle
componenti indicate nell’appendice IX del titolo III;
Con tale precisazione si è cercato di dissipare ogni dubbio riferito
all’individuazione della norma sanzionatoria da applicare in caso di
accertamento della circolazione di un veicolo alterato, inefficiente o
modificato (artt. 71,72,77,78,79);
COSA E’ CAMBIATO
L’operatore, oltre a sanzionare l’inefficienza dei dispositivi elencati
dall’articolo 72 del CDS, avrà modo conoscere con precisione quali
sono gli altri elementi o dispositivi richiamati dall’articolo 79 sottoposti
alla disciplina sanzionatoria di questo articolo.
pg_0042
Come è cambiata la norma
Articolo 80
Revisioni.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i
tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui
deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono
mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per
trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di
prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove
compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento
la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della
tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza
per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti
per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
pg_0043
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in
prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico
professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica
e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece,
il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali
precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le
modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al
comma.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche
a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art.
19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico
delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del
tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in
possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in
difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal
Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle
inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi
del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite
con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio
provinciale competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la
certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine
della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non
oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la
carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino
pg_0044
alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha
effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con
un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze
previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di
circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della
revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per
la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro
7.369,00. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso
di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte
dei competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto a
revisione periodica non viene più applicata la sanzione accessoria del
ritiro della carta di circolazione ai sensi del Capo I, Sezione II, titolo VI:
Sarà cura dell’organo accertatore sospendere dalla circolazione il
veicolo non in regola con la revisione fino all’effettuazione della visita
di revisione annotandolo sul predetto documento.
COSA E’ CAMBIATO
La carta di circolazione del veicolo non in regola con la revisione, fuori
dal caso previsto dall’articolo 176/18° CDS, non viene più ritirata ma
verrà lasciata allo stesso trasgressore per consentirgli di effettuare la
visita di revisione più celermente;
pg_0045
L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo
non in regola con la revisione apponendo sul documento di
circolazione la dicitura “il veicolo sospeso dalla circolazione fino
all’esito favorevole della visita di revisione";
Il veicolo potrà essere utilizzato soltanto il giorno previsto per recarsi
ad effettuare la visita di revisione;
La circolazione durante il periodo di sospensione comporta l’adozione
di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.842 € ed il fermo
amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione della
violazione si applica il sequestro del veicolo per la successiva
confisca.
NOTE OPERATIVE
All’atto dell’accertamento della violazione, oltre ad applicare la
sanzione prevista dall’articolo 80/14° del CDS (€ 155) si procederà ad
annotare sulla carta di circolazione del veicolo la dicitura “"veicolo
sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione"
apponendo in calce l’indicazione riferita al comando di appartenenza,
la data e la firma dell’accertatore;
dovrà essere indicato sul verbale di contestazione che il veicolo potrà
essere utilizzato soltanto per r effettuare la prescritta revisione;
nel caso di accertata violazione in ambito autostradale continuano a
trovare applicazione le sanzioni previste dall’articolo 176/18° C.d.S.
La nuova procedura determinerà l’obbligo del proprietario del veicolo
di munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati,
attestante la prenotazione alla visita di revisione al fine giustificare la
circolazione del veicolo.
pg_0046
come è cambiata la norma
Articolo 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di
persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza
comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale
uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al
servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore,
ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 e, se si
tratta di autobus, da € 389,00 a € 1.559,00. La violazione medesima importa la
sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al
comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 77,00 a €3 05,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
La norma amplia il novero dei veicoli che possono essere adibiti ad
effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone. Oltre alle autovetture, sono stati inseriti i motocicli (con o
pg_0047
senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, confermati invece gli autobus,
autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di
persone, ed, infine, i veicoli a trazione animale.
COSA È CAMBIATO
L’introduzione dei veicoli a due o tre ruote rappresenta in assoluto
l’innovazione più importante e curiosa.
pg_0048
Come è cambiata la norma
Articolo 92
Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il
certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti
dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per
esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a
fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del
documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di
sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni,
sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al
comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che
deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle
predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato,
entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente
articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la
ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla
contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni
altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
LE NUOVE REGOLE
La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica
sostituisce il documento o l’estratto del medesimo per un periodo
massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data del rilascio. Il giorno
stesso l’operazione deve essere annotata sul registro giornale
tenuto dalla società di pratiche automobilistiche. Entro i trenta giorni
le predette imprese devono porre a disposizione dell’interessato il
documento originale o l’estratto dello stesso.
COSA È CAMBIATO
pg_0049
La presente ricevuta non è in alcun modo reiterabile, né rinnovabile
ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le
condizioni.
Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un
decreto, definire le nuove caratteristiche della ricevuta in argomento
e le relative regole tecniche per il rilascio.
pg_0050
Come è cambiata la norma
Articolo 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o
nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di
acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente
entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento
o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprietà.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova
carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo
comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l’ufficio di cui al periodo precedente procede
all’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 653,00 a € 3.267,00.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine
stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprietà è soggetto a una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.633,00.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti,
ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui
derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta
giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi
previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta
giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della
registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni
previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della
MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile
entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e
relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai
pg_0051
pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei
relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione
attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e di
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse
e accessori.
LE NUOVE REGOLE
L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti su richiesta avanzata
dall’acquirente entro sessanta giorni dal perfezionamento dell’atto
civilistico, provvede all’emissione e contestuale rilascio di una nuova
carta di circolazione.
Nel caso di trasferimento di residenza o di sede (persone giuridiche)
l’ufficio competente procederà al semplice aggiornamento della carta di
circolazione.
La norma crea una procedura autonoma per ciò che riguarda
quell’insieme di atti giuridici di natura diversa da quelli previsti dal comma
primo; si pensi alla morte del proprietario od al fallimento o cessazione di
una persona giuridica titolare dalla carta di circolazione. La procedura che
pone in capo all’avente causa l’onere di comunicare il mutamento
giuridico entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi statistici è finalizzata alla mera registrazione nell’archivio di
cui agli artt. 225 c. 1 lett. b) e 226 c. 5, non avendo valenza di
registrazione e pubblicità.
COSA È CAMBIATO
La previsione innovativa del secondo comma determina sempre
l’emissione di una carta di circolazione all’atto in cui venga dichiarata e
mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché
la carta di circolazione è abbinata alle targhe del veicolo le quali,
diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di
trasferimento di proprietà per effetto dell’introduzione del comma 3 bis
nell’articolo 100 del CDS;
Il disposto del comma 4 bis comporta, per tutti gli atti diversi e non dotati
di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, la
necessità di essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento
per i trasporti terrestri il quale provvede ad annotarli sulla carta di
circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte
quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di
proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risoluto
entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra
pg_0052
eredi, procedure fallimentari, ecc…). L’annotazione
de quo
è finalizzata al
mero aggiornamento degli archivi di cui agli articolo 225/1° lett. b) e
226/5° del CDS non avendo valore modificativo dell’intestatario del
veicolo;
L’omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4
bis determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 3° ed i ritiro immediato della carta di circolazione per
il successivo aggiornamento.
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Come è cambiata la norma
Articolo. 94-bis.
Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di
cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97
non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o
cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il
rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto
dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. La sanzione di
cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale
disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al
soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma
1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla
cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la
cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo
che l’accertamento è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con
particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in
relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero
dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano
le circostanze di cui al predetto comma 1.
LE NUOVE REGOLE
La norma si pone l’obbiettivo di reprimere le distorsioni ed i pregiudizi
derivanti da intestazioni fittizie o simulate arrecate al generale interesse,
alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.
il profilo precettivo verrà delineato da decreti ministeriali con particolare
riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla
tutela della finalità
de quo
o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti,
siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui
al predetto comma 1.
pg_0054
L’aspetto sanzionatorio prevede il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 a carico del
richiedente l’immatricolazione, a carico del titolare delle carte di
circolazione cosi ottenute o nei confronti di chi ha la disponibilità materiale
del veicolo.
Il veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti di circolazione in
violazione della norma commentata è soggetto a provvedimento di
cancellazione disposta su richiesta dell’ufficio di polizia procedente.
NOTE OPERATIVE
Qualora da attività di indagine o di accertamento svolta dagli organi di
polizia stradale risulti che sia stata avanzata una richiesta di intestazione
o sia già stato intestato un veicolo a soggetto fittizio in maniera da eludere
l’individuazione del responsabile civile della circolazione (prestanome
nullatenente), il richiedente, l’intestatario e chi ha la disponibilità del
mezzo sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria.
pg_0055
Come è cambiata la norma
Articolo 95
Carta provvisoria di circolazione, duplicato, ed estratto della carta di
circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione, della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale,
stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico,
del duplicato delle carte di circolazione anche con riferimento ai duplicati per
smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, con l’obiettivo della
massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
provvisoria di circolazione, duplicato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al
rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a
€ 92,00.
LE NUOVE REGOLE
Con l’emissione di un decreto dirigenziale verranno stabilite le linee
guida finalizzate all’ottenimento del duplicato della carta di circolazione
direttamente dall’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Permane in capo all’Ufficio Provinciale il rilascio della
carta provvisoria di circolazione nei casi in cui sia necessaria
l’esecuzione di un collaudo o una visita di prova del veicolo.
pg_0056
Come è cambiata la norma
Articolo 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per
almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei
motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro
trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo
dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta
di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto
del Ministro delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.
LE NUOVE REGOLE
Con tale modifica il legislatore introduce un comma sanzionatorio a
chiusura delle regole di precetto indicate al comma 1°. Quindi, in caso di
omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni
consecutivi, con la cancellazione definitiva del veicolo dagli archivi PRA
non sarà consentita la circolazione dello stesso.
COSA È CAMBIATO
Sono state introdotte sanzioni specifiche, con espresso richiamo a quelle
dettate dall’articolo 93/7° CDS (sanzione pecuniaria amministrativa e
confisca del veicolo), nel caso in cui un veicolo - cancellato
definitivamente dagli archivi PRA per l’omesso pagamento della tassa
automobilistica per almeno tre anni consecutivi – venga sorpreso a
circolare.
pg_0057
Articolo 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i
dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono
essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute
dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e
cessazione o sospensione dalla circolazione
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere
muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della
motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6. (Abrogato).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi
1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le
modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri , una specifica
combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri , dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna
delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di
trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è
consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o
sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
pg_0058
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a €
311,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
1.842,00 a € 7.369,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni
di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
Il legislatore ha finalmente introdotto il principio della personalità della
targa di immatricolazione applicata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Tale principio è stato mutuato dall’articolo 97 del CDS il quale, con
l’introduzione della targa e del certificato di circolazione, stabiliva la
personalità della targa e la riferibilità della stessa ad solo un ciclomotore.
È stata introdotta l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo aggravando talune condotte illecite previste dal
presente articolo.
È stato eliminato l’obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la
targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale
obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data
successiva all’emanazione del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
La disposizione non si applica ai carrelli appendice.
COSA È CAMBIATO
L’introduzione della targa personale determina un cambiamento profondo
sia riguardo le procedure di immatricolazione dei veicoli e successive
variazioni, sia riguardo al
modus-operandi
nei controlli documentali da
parte degli operatori di polizia stradale. La personalizzazione della targa
di circolazione determinerà il perdurare della stessa al succedersi dei
singoli veicoli di cui un soggetto risulti nel tempo intestatario. Come ben
pg_0059
specificato nella norma la personalità della targa ne esclude un uso
contemporaneo su più veicoli. Diversamente dal precedente regime
giuridico la targa non dovrà essere più restituita all’organo competente
all’atto di cessazione dalla circolazione del veicolo a cui risultava
abbinata.
Per rafforzare il principio della personalità della targa e per prevenire
possibili indebiti utilizzi della stessa il legislatore ha evidentemente
inasprito il quadro sanzionatorio prevedendo l’adozione del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi nei seguenti casi:
.
mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1,2, 3 e 4;
.
installazione non conforme della targa rispetto le norme
regolamentari;
.
circolazione con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta.
Sul rimorchio, diverso dal carrello appendice, facente parte di un
complesso veicolare non vige più obbligo di apporre posteriormente la
targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale
obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data
successiva all’emanazione del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
pg_0060
Come è cambiata la norma
Articolo 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o
l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta
giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non
avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del
P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di
circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo
scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel
caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla
circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione
ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti
anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal
comma 1.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. La
sanzione è da € 389,00 a € 1.559,00 se la violazione è commessa ai sensi dei
commi 3 e 4.
LE NUOVE REGOLE
In fase di cessazione della circolazione o di definitiva esportazione
all’estero del veicolo il proprietario non ha più l’obbligo di restituire le
targhe di immatricolazione ma esclusivamente il certificato di proprietà e la
carta di circolazione. Anche questa norma è frutto dell’indotto di modifiche
dovute all’introduzione della cd. targa personale
COSA È CAMBIATO
pg_0061
La modifica commentata è funzionale all’innovazione introdotta
dall’articolo 100/3° bis (targhe personali). Le procedure di demolizione e di
esportazione all’estero di veicoli non prevedono più la restituzione delle
targhe di circolazione in quanto personali.
Come è cambiata la norma
Articolo 104
Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si
applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i
veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se
a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,
tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non
sia superiore a 8 daN/cmq e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di
cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due
assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza
non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la
massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve
essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia.
Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16
t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o
semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del
passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice
non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
pg_0062
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve
superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla
trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con
attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel
comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere
munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali
e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni,caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione
visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei
commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da
osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome
o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 389,00 a € 1.559,00.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in
violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza
avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Il viaggio potrà proseguire solo
dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere
la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
LE NUOVE REGOLE
È stato stabilito che le macchine agricole eccezionali, per circolare su
strada, devono essere munite dell’autorizzazione rilasciata dall’ente
proprietario della strada valida non più per un solo anno bensì per due.
COSA È CAMBIATO
pg_0063
È stato aumentato il periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate
dall’ente proprietario della strada, da un a due anni, per le macchine
agricole eccezionali.
pg_0064
Come è cambiata la norma
Articolo 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome
e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i
dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del
veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali;
ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che
l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere
munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici
trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal
regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole.
LE NUOVE REGOLE
Le macchine operatrice eccezionali, per circolare su strada , devono
essere munite dell’autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della
strada valida per un anno.
COSA È CAMBIATO
Le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada sono soggette
ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada ma, la validità del
titolo, diversamente da quanto previsto per le macchine agricole
eccezionali, non può essere superiore ad un anno.
pg_0065
Come è cambiata la norma
Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali
da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone
oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non