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Tribunale civile e penale di Novara


Procedimento N.4562/08 R.G --------N. 170/09 R.G.G.I.P.



Implementazioni e controdeduzioni vista la perizia del Ctu


Premesso che concordo pienamente con risultanze e valutazioni della perizia svolta dal signor Giancarlo Pessina, in relazione alle domande:

  1. Domanda del Giudice :del funzionamento degli apparecchi di rilevamento infrazioni, ed in particolare ai tempi tra l'inizio della rilevazione e la durata del rosso e del giallo, anche in relazione ai possibili tempi di reazione, tempi di frenatura e turbativa in relazione alle condizioni del traffico -----------------------------------------------------------------------------------------------------

La perizia ha appurato che il tempo del giallo troppo basso è la causa preponderante del gran numero di infrazioni rilevate, gran parte infrazioni inevitabili, tale tempo è impostato:

  • in assenza di determina quale atto di fede pubblica

  • in assenza di progetto

  • in abbinamento a tempo di tutto rosso e tempo di sicurezza inadeguato

  • in condizioni tali da generare turbativa sul traffico (semaforo come insidia)

  • in apparente potestà del Comune nella reale disponibilità della ditta manutentrice

  • ininfluente l'inserimento del T-Red

  • estraneo il Cairoli e la CI.TI.ESSE

  • in aderenza ai tempi sbagliati suggeriti dal Cnr2001

  • in aderenza a studi fuorvianti a sostegno di valori di giallo improponibili.

  1. concreta attività degli agenti accertatori

La perizia ha appurato i seguenti fatti:

  • Che lo scarico dei dati criptati dalla conchiglia dell'intersezione è fatta da personale CI.TI.ESSE

  • Che nel primo tempo la Polizia Municipale non ha assolto all'obbligo contrattuale di assistere allo scarico dati (ininfluente nel merito visto che i dati sono criptati)

  • Che la Polizia Municipale non ha fin da subito conferito l'incarico di ausiliario al responsabile legale della ditta.

  • Che questo incarico sollecitato da CI.TI.ESSE medesima è formalizzato solo dopo mesi

  • Che comunque dalla verifica dei supporti informatici non sono state riscontrate manomissioni nei fotogrammi.

  • Che la decriptazione dei dati avviene nella sede di CI.TI.ESSE con successiva prevalidazione dei fotogrammi con l'ausilio di software proprietario di Kria (ditta che ha prodotto ed omologato il T-Red)

  • Che CI.TI.ESSE predispone dei CD con i fotogrammi da consegnare alla Polizia Municipale

  • Che la validazione dei fotogrammi, la stesura dei verbali, la notifica è fatta dagli organi di Polizia Municipale.

  • Che nessuna prescrizione riguardante lo scarico dati è riportata nel decreto di omologazione.

  1. Domanda del Giudice: “conformità del dispositivo sequestrato al modello depositato”

La perizia ha appurato i seguenti fatti:

  • Il T-Red si compone di tre blocchi funzionali ( telecamere, pc industriale, software);

  • Solo le telecamere sono “depositate”;

  • La carenza è evidenziata dal C.S.L.P, che comunque da parere positivo con motivazione insostenibile;

  • Impossibilità di comparazione al modello depositato per mancanza di deposito;

  • Carenza della procedura amministrativa di approvazione-omologazione;



  1. Domanda del Giudice: “contenuto dei supporti informatici e documentali”

Sono stati analizzati pc della Polizia Municipale, pendrive, 32 CD-ROM

alla ricerca di mail sospette o elementi di manomissione.

Nessuna evidenza a rilevanza penale è emersa.



  1. Domanda del Giudice: “eventuale manomissione degli strumenti in sequestro”

Nessuna manomissione e stata riscontrata



  1. Domanda del Giudice: “verifica fiscale di tutta la documentazione relativa e taratura degli strumenti”

Verifiche e manutenzioni sono attivate con diligenza da parte di CI.TIESSE, in esubero alle specifiche di legge seguendo

protocolli aziendali.



Controdeduzioni di parte tecnica Cairoli



Tutto ciò premesso alcuni punti sono stati a mio avviso poco sviluppati, parlo del punto relativo alla domanda sul tempo del giallo, ma soprattutto del punto relativo alla conformità al modello depositato.

Domanda del Giudice :del funzionamento degli apparecchi di rilevamento infrazioni, ed in particolare ai tempi tra l'inizio della rilevazione e la durata del rosso e del giallo, anche in relazione ai possibili tempi di reazione, tempi di frenatura e turbativa in relazione alle condizioni del traffico

La perizia rileva che

.... il tempo di giallo deve durare per permettere all'utente di ”acquisire il preavviso di fermata - iniziare manovra di rallentamento o arresto - fermarsi o proseguire se realizza impossibilità di arresto - permettere lo sgombero dell'intersezione oltre il punto di ultimo conflitto”.

Ebbene questa condizione non è stata sviluppata dal punto di vista numerico,

Il giallo calcolato secondo questa specifica è la somma di due addendi

ta = tempo di arresto + tempo di sgombero dell'intersezione a partire dalla linea di arresto.

Detta Sg la traiettoria come sopra definita a Gozzano questa vale Sg =37, non serve commutare la lunghezza dell'autotreno perché questa è già compresa nel valore ta

dove ta= 9,24s

dove 37m la traiettoria dalla linea di arresto fino all'ultimo punto di conflitto (segnata in rosso nell'allegato M16)

incrocio gozzano

Supponendo lo sgombero a 10m/s si ottiene tg = 9,24+37/10=12,94s

A questo valore si può aggiungere un intertempo discrezionale di tutto rosso, che io

ritengo possa essere di 2 s, per un totale tempo di sicurezza di 14.94s.


Un valore più che doppio di quello impostato nella centralina semaforica.

Se poi invece consideriamo , cosa omessa dalla perizia seppur evidenziata, per il calcolo

del tempo di sgombero uno spazio di arresto di 80m come dedotto dalle leggi vigenti

il tragitto di sgombero diventa 80+37+18.8 ed il relativo

tempo sgombero Tg = 135.8 /10 = 13.58 un valore molto.

simile a quello di chi prova ad arrestarsi senza riuscire e quindi poi deve sgomberare.

Ecco descritta una situazione in cui, qualunque sia il comportamento consono dell'utente, uguale opportunità di sicurezza è offerta.

Voglio appena osservare che gli studi di Redas e Microrex sono anonimi, non sono cioè ascrivibili a espressione intellettuale di una persona fisica,

Osservo inoltre che lo studio Microrex, pur fuorviante, è molto articolato e scritto

bene, certamente riconducibile a persona di grande cultura.

E' stato inoltrato dalla Microrex stessa alla polizia giudiziaria della Procura di Pesaro, e

inviatomi su autorizzazione del Sostituto Procuratore per acquisire una mia

valutazione.

La Microrex si è dotata di quello studio per presentarlo ai Comuni e vincere le resistenze,che questi a volte 

oppongono per la situazione incerta che si è venuta a creare.

Non ho potuto fare a meno di notare l'affinità di impostazione con lo studio a me noto redatto dalla Redas 

per il Comune di Salussola, e con le risposte del Camus.

Manifestate le mie perplessità al Cairoli, questi mi informava di avere ricevuto una

analoga proposta dalla Redas, proposta che allego.

Non posso fare a meno di notare come anche qui si faccia riferimento a non meglio definiti

quindi anonimi professori universitari.

Nulla di male, ma perché anonimi?

Successivamente il Ctu Pessina su mia sollecitazione ha inviato una richiesta di chiarimenti alla Redas ottenendo

risposta scritta. Sotto riportata.


con la presente sono ad informarla del fatto che la relazione “redas.pdf” da voi inviataci è stata predisposta dai tecnici della nostra società, solo ed esclusivamente con l’intenzione di aiutare i soggetti interessati ad individuare nel modo più appropriato possibile il tempo di giallo per l’impianto semaforico localizzato presso l’intersezione oggetto di studio.

Tale relazione, prendendo spunto dai documenti di riferimento in essa chiaramente citati o meglio da parte di essi, ha voluto analizzare in modo abbastanza dettagliato la mobilità veicolare nei pressi di una specifica intersezione semaforizzata in ambito urbano (Comune di Salussola), senza peraltro voler rappresentare né una indicazione esatta di valore assoluto né tantomeno un obbligo di alcun genere, per chiunque abbia avuto o abbia modo di gestire quanto presente sull’intersezione stessa (segnaletica orizzontale e/o verticale, impianti semaforici e relativi sistemi di controllo e regolazione, impianti di sanzionamento automatico o altro).

Per la redazione della relazione “studio per Microrex.pdf”, della quale ignoriamo l’autore, Redas Italia non ha mai fornito alcun contributo.

Sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Thomas Valentini

Redas Italia S.r.l.
Piazza Luigi di Savoia, 2
20124 Milano
Tel. +39 0267101122
Fax +39 0266718276
http://www.redasitalia.it

Giancarlo Pessina
 
Studio Tecnico Pessina s.a.s.
Via C.Ferrari 79
20017 Rho (Mi)
Tel.Uff. 02 - 930 67 12
Fax.Uff. 02 - 931 62 642

CONSULENTE D’UFFICIO DEL TRIBUNALE DI MILANO 
SEZ.CIVILE n° 11010 – SEZ.PENALE n° 690
GIUDICE DI PACE - COMMISSARIO D’AVARIA – DOCENTE IREF REG.LOMBARDIA
Partita IVA 08602100151 Ruolo Nazionale Periti n° P000001365

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Prima della risposta il signor Pessina è stato contattato dal Valentini che si è molto risentito con la Microrex

perché questa ha fatto circolare il documento.

Una palese contraddizione con la sostenuta estraneita a Microrex.

Le maggiori carenze della perizia riguardano tuttavia la conformità

Domanda del Giudice: “conformità del dispositivo sequestrato al modello depositato”

Devo innanzitutto rilevare quanto riportato nel verbale N° 5

......la mancanza di deposito di prototipo autonomamente funzionante evidenzia l’impossibilità al raffronto con apparecchiature successivamente installate in lesione dell’all. 1 (art. 192, comma 8 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada).

Si ritiene che le risultanze di cui ai punti a, b e c introducano la necessità di chiarimenti da esperire attraverso esame tecnico di parte delle persone che hanno avuto ruolo nell’approvazione del dispositivo T-RED. In particolare se le procedure adottate siano le medesime che riguardano anche altre apparecchiature omologate o se non esista un atteggiamento preferenziale verso la Kria Srl di agevolazione della fase amministrativa.

Si ritiene di appurare se la mancanza esplicita di deposito del prototipo non configuri una irregolarità alla luce del comma 8 del su citato art. 192 (all. 1). Si richiede pertanto al sig. Giudice un’ordinanza affinché il Collegio Peritale possa sentire, in qualità di persone informate sui fatti: i sig. ing. Francesco MAZZIOTTA, in qualità di responsabile della fase di istruzione della domanda di omologazione, il prof. Valerio CALDERARO e l' ing. Giuseppe CANTISANI, quali componenti della V^ Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si chiede inoltre di sentire il prof. ing. Roberto CAMUS, in qualità di partecipante all’estensione del documento prenormativo CNR2001, probabile ispiratore della teoria cinetica sottostante la diffusione di tempo di giallo non motivati (all. 6), tabella che appare come immotivata ed irragionevole.

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Una richiesta che personalmente ho ribadito nel verbale n° 7

A questo punto l’ing. MENEGON, CT per la parte inquisita sig. Cairoli, chiede che sia verbalizzato quanto segue:

Ritengo indispensabile sentire i soggetti sopra indicati che con motivazioni poco plausibili non si sono presentati. La necessità è quella di evidenziare incoerenza, contraddittorietà ed errori nei protocolli di omologazione di tutte le sanzionatrici automatiche, e quindi anche del T-RED, e la errata determinazione dei tempi del giallo. Incoerenza e contraddittorietà da valutarsi rispetto agli art. 41/10 e 141 del Codice della Strada.

Incoerenza e contraddittorietà che sono all’origine di errori, erroneamente interpretati dalla Autorità giudiziaria avvenimenti penalmente riconducili al Raoul CAIROLI, agli organi di Polizia Municipale e agli amministratori comunali.

Chiedo pertanto che il CTU si faccia promotore presso il GIP di ordinanza per comparsa presso lo studio del p.i. PESSINA ed in contraddittorio nell’ambito dell’incidente probatorio con i CTP di parte opposte negli orari e nella sequenza indicata.

Ritengo necessario che l’ordinanza preveda l’accompagnamento coatto ove i soggetti

indicati non diano tempestiva comunicazione di adesione all’invito di comparsa.”

Il CTU aggiunge che sui due quesiti fondamentali della perizia – riguardo i tempi del giallo e le omologazioni –i soggetti sopra indicati sono a vario titolo compartecipi nella produzione di documenti teorici, applicativi e normativi e quindi mancando un chiarimento da parte loro la risposta ai suddetti quesiti non può che essere parziale e non esaustiva.

Come si evince da quanto sopra, la richiesta ha visto l'adesione del CTU, tuttavia il G.I.P non ha ritenuto dover intervenire, sicché il CTU ha successivamente optato per inviare ai signori Prof. Ing. Roberto Camus, Prof.Ing. Giuseppe Cantisani, Ing.Francesco Mazziotta domande scritte.

Questa seconda procedura è certamente limitante dato che non permette l'approfondimento in contraddittorio.

Inoltre il perito Pessina informato dal Cantisani che questi aveva contattato il GIP lamentandosi, ha preferito glissare su gran parte delle risposte alle domande inoltrate.

Io ritengo al contrario che le contraddizioni debbano essere dipanate a favorire da un lato la soluzione di una vicenda che dura da troppo tempo.

Ai fini dell'omologazione sono rilevanti le risposte dei signori:

  1. ing. Francesco Mazziotta responsabile delle istruttorie per le omologazioni.

  1. Prof. Ing. Giuseppe Cantisani membro della commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha dato parere favorevole di approvazione del Tred.

Rubricati i seguenti documenti:

M20 lettera esplicativa ing. Mazziotta su procedure di omologazione

M2 domande e risposte ing. Mazziotta

M19 domande e risposte prof. ing. Giuseppe Cantisani sul parere della quinta commissione C.S.L.P.

M21 Istruttoria trasmissione al C.S.L.P, per richiesta parere a firma Ing. Mazziotta.

M22 voto del C.S.L.P in merito richiesta approvazione Tred

M23 stralci da atti della Procura di Verona su ispezione al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

M24 estratto del Regolamento del c.d.s. art. 192 norma di riferimento per omologazioni-approvazioni.


Sulla base dell'analisi documentale si può pervenire alle seguenti


Conclusioni


La procedura di omologazione è estranea ai tutti i soggetti indagati, nessuno di questi infatti ha avuto qualsivoglia ruolo nella formazione dell'atto di omologa come si evince da documentazione in atti.


Infatti i soggetti direttamente intervenuti nella formazione dell'atto sono così identificabili.

  • Ditta Kria in persona dell'ing. Arrighetti

  • Ministero nelle persone dell' ing. Mazziotta che firma l'istruttoria e dell' ing. Sergio Dondolini che firma l'omologazione-autorizzazione.

  • La quinta commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nelle persone dei signori Cafaggi,Bracchi,Carrano, Mariutti, Calderaro.Stammati,Cantisani che da parere favorevole, presidente dott.ing. Tullio Russo.


Comparazione tra modello depositato e apparecchiature installate


Non è possibile comparare il dispositivo sequestrato al modello depositato.

Risultano infatti depositate solo due telecamere del T-Red, anche per il T-ID richiamato nel voto del C.S.L.P all 06, il deposito è parziale come da atti Procura Verona all. M23.

Quanto depositato non è pertanto comparabile ai beni sequestrati. verbale7

Quanto depositato non è comparabile alla descrizione di cui Istruttoria Mazziotta all M21.

Quanto depositato non è comparabile alla descrizione contenuta nel parere del C.S.L.P

Quanto depositato e la procedura di omologazione non è conforme a quanto previsto dall'art 192 del regolamento del c.d.s. che costituisce il disciplinare tecnico per le omologazioni-approvazioni. all M24


Infatti il comma uno dell'art.192 prevede che assieme alla domanda di approvazione debbano essere presentati due prototipi.

Il comma 2 dell'art 192 precisa che il postulante “ acconsente a depositare uno dei prototipi presso l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”

Sul prototipo poi, anche gli art 4-5-6-7-8 sempre del citato art.192 del regolamento c.d.s.

La norma in relazione al prototipo, risponde all'esigenza di poter disporre di un campione di riferimento depositato,

  1. fisso immutabile nel tempo nelle sue caratteristiche formali e sostanziali,

  • in previsione di raffronto a quanto poi commercializzato e installato,

  • in previsione di raffronto al funzionamento che evince da richiesta di approvazione,istruttoria,prescrizioni e accoglimento.

Queste valutazioni precedono e motivano la richiesta di convocare in ambito di incidente probatorio l'ing. Mazziotta e l'ing.Cantisani in qualità di persone informate sui fatti.

La convocazione, presenti i CT di parte in contraddittorio poteva offrire la possibilità di approfondire quelle che ad avviso di questa Ctu sono “ contraddizioni documentali rilevanti”.


Su domande e risposte


In allegato domande risposte commentate da CTU degli ingegneri Mazziotta all M2- Cantisani all M19 .


Conclusioni su omologazione


Formo le presenti conclusioni su esclusiva base di logica peritale, valutazioni logiche che pongo al Giudice, per agevolare raffronto e riscontro con le leggi vigenti.


Stante il decreto di approvazione e il percorso pubblicistico successivo, l'apparecchiatura denominata


T-Red è omologata nella forma e nella sostanza.


Per questo motivo è idonea a produrre come storicamente ha fatto atti giuridicamente rilevanti che riguardano soggetti estranei all'omologazione.


Soggetti estranei all'omologazione ma interessati a tali atti sono


  • utenti della strada

  • Amministrazioni comunali

  • CI.TI.ESSE, ditta installatrice e manutentrice


Tali soggetti sono terzi rispetto, sia alla domanda di approvazione, sia alla concessione della stessa.


L'approvazione od omologazione tuttavia è formata in evidenza di gravi carenze formali e sostanziali come già detto in lesione dell'art. 192 del regolamento del C.d.S. e dei comuni principi di cautela e diligenza, l' approvazione è in disapplicazione della norma tecnica contenuta nel 192 all M24

Tutte le carenze evidenziate, pur presenti nella domanda di approvazione, sotto il profilo di responsabilità non sono contestabili al soggetto che la domanda ha presentato, potendo in astratto essere la domanda ancor più insufficiente ed incompleta.


Gli organi preposti all'istruttoria, al parere di conformità, e alla successiva approvazione sono gli unici obbligati a garantire il rispetto delle norme a tutela dell'interesse collettivo.


E' loro obbligo rigettare le domande che non rispettano i parametri minimi di legge.



Antonio Menegon


Marostica 30-03-2010