Studio tecnico legale Ing.Antonio
Menegon
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Osservazioni del C.T. Di parte offesa
Ing. Antonio Menegon
sulla
Relazione di Consulenza Tecnica del Prof. Marcello Chiaberge
Esprimo osservazioni sul singolo punto solo per elementi su cui
ritengo doversi meglio precisare.
1. omologazione._
Il Vista Red è autorizzato-omologato stanti Decreti Ministeriali
ed estensioni citati nella relazione del prof. Chiaberge,
l'autorizzazione è finalizzata alla raccolta di prova certa
d'infrazione, prova al caso esperibile davanti al Giudice ove ci
sia opposizione verso la sanzione amministrativa erogata.
La prova dovrà pertanto essere perlomeno,esaustiva e genuina.
Per la raccolta della prova sono sufficienti, telecamere e video
registratore, altri elementi, omologati o meno hanno carattere di
economicità, servono cioè:
a limitare il numero di riprese trascurando quelle ove
l'attraversamento della linea di arresto non avviene con
luce rossa. ( inserimento delle spire)
a limitare il numero di riprese a quando scatta la luce
rossa (interfaccia collegamento alla centralina semaforica)
a gestire la sequenza di eventi descritti a pag 28 della
relazione Chiaberge, allo scopo di limitare i salvataggi
( personal computer pb600)
a limitare lo spazio occupato sul video registratore
(compressione del filmato in modalità proprietaria).
1
pg_0002
Evidentemente sono stati omologati alcuni elementi non
rigorosamente necessari, altri omessi tipo le spire.
Certo è che le spire non alterano le caratteristiche della prova
quale “esaustiva e genuina".
Certo al contrario che la compressione realizzata con il Pb600,
altera la genuinità della prova che risulta sottoposta fin da
subito a un processo di modifica programmata,con un programma
proprietario che sfugge a controlli di affidabilità, affidabilità
discutibile perché l'analisi dei filmati evidenzia molti
fotogrammi ripetuti, evidenzia inoltre situazioni illogiche ed
estranee alla realtà del moto.
Sempre il PB600,non omologato, attiva la trasmissione programmata
dei filmati a un server attraverso una Vnp, utilizzando allo scopo
un gateway sotto Windows ed un modem adsl.
La presenza di questi elementi non previsti nell'omologazione
introduce certezza che la prova esibita è di scarsa genuinità.
(La prova è nella esclusiva proprietà di T.T. Così le
autorizzazioni di accesso al server che sono rilasciate alla P.M.,
proprio dalla T.T che è amministratore del sistema)
In conclusione, mentre gli elementi omologati necessari sono in
grado di raccogliere prova genuina, la presenza di elementi non
omologati debilita la genuinità della prova.
Tuttavia la prova raccolta non è esaustiva indipendentemente
dall'utilizzo o meno elementi finalizzati all'economicità della
procedura, come successivamente in conclusione argomentato.
Funzionamento VistaRed nessun commento
Impianto semaforico nessun commento
regolazione impianto semaforico nessun commento
RedDelay
Un elemento che merita puntualizzazione per atti documentati:
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici fin dal voto 21
del 18-02-2004 ha stilato un protocollo di omologazione per
le sanzionatrici automatiche al semaforo descrivendo le
incombenze minime che tutte le apparecchiature devono
rispettare. In tale protocollo si prevede che
apparecchiature come il VistaRed, non evidenzianti sul
fotogramma il tempo trascorso dallo scatto del rosso,un
tempo di latenza (RedDelay) di 1-2s dopo lo scatto del
rosso.
2.
Con Istanza inoltrata il 15-06-05 Microrex chiede
l'approvazione del sistema VistaRed. Precisa che
l'apparecchiatura è predisposta per un tempo RedDelay di
ritardo di 500ms non modificabile
2
pg_0003
Il Ministero dovrebbe respingere la pratica o indicare un tempo di
Red Delay congruo al voto 21 del 2004, invece inoltra la pratica
pari pari al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Anche questo
organismo “dimentica" la precedente prescrizione e da parere
favorevole alla richiesta Microrex così come presentata, cioè con
un RedDelay di 500ms
Il Ministero promulga decreto di autorizzazione per il Vistared,
citando in chiaro i paletti predisposti o da Microrex stessa o dal
C.S.L.P, ma “dimenticando di mettere in chiaro proprio il RedDelay
di 500ms non modificabile".
Sicché il red Delay di 500ms è per molto tempo ignorato perché il
dato non compare in chiaro nell'autorizzazione ministeriale.
3. La questione del RedDelay è scoperta presso l'Ufficio del
GDP di Fossombrone, la Traffic Tecnology infatti ha qui
impostato il RedDelay a 10ms, a fronte delle contestazioni
dei multati il il Comune ha invocato un intervento del
Ministero che si è pronunciato in maniera scritta con
dichiarazione sottoscritta sia dall'ing. Mazziotta che
dall'ing. Dondolini, uno responsabile delle omologazioni,
l'altro direttore generale del Ministero. La dichiarazione
merita di essere citata quanto meno per il contorsionismo
interpretativo che la pervade.(allegata)
Evidentemente sul RedDelay C.S.L.P e Ministero scherzavano,
infatti nessuna motivazione seria supporta il cambio di
orientamento nel passare da 2s a .....facoltà di impostazione del
produttore verso zero dato che così si massimizzano le sanzioni
.
Certo che nessuno conosce motivazioni tecniche per la scelta del
RedDelay, se non quelle di opportunità del voto 21-2004.
(allegato)
Ma anche passare da 1-2s a 0,5 richiedeva esplicita motivazione.
Secondo l'ing. Mazziotta sembra che il Red Delay possa essere
posto pari a zero (dal produttore) perché il sistema raccoglie un
filmato, però nella fase prima della linea di arresto ci sono solo
1 o due fotogrammi perché l'auto è fuori campo, quindi la stessa
cosa di altre apparecchiature che invece portano il tempo dallo
scatto del rosso impresso sul fotogramma!!!
Dire che i 0,5 posti da Microrex sono modificabili a discrezione
della ditta è teorizzare lesione dell'autorizzazione.
L'autorizzazione è atto formale che trascina obbligazioni
giuridiche di legittimità, il contenuto può essere cambiato solo
attraverso altro atto formale di estensione, modifica o
sostituzione. Il parere del funzionario pur responsabile del
procedimento è irrilevante, una volta varati, leggi e decreti sono
3
pg_0004
certamente interpretabili,ma dalla sola autorità giudiziaria,
sfuggono cioè a chi ha predisposto l'atto.
Quanto scritto da Microrex e vincolato dall'approvazione è
inequivoco, non modificabile vuol dire che non è possibile fare
modifiche o quanto meno che non le si deve fare.
L'intervento pro Traffic Tecnology da parte del Ministero deve
essere valutato alla luce delle omissioni Ministeriali e del
C.S.L.P, che caratterizzano tutta la vicenda, cosa riassunta a
pag. 11 della relazione del Prof Chiaberge , la ove scrive:
Occorre sottolineare che questa mancanza di “certificazione
complessiva del sistema" non appare imputabile alle aziende
produttrici e/o installatrici, bensì ad una mancanza normativa che
non impone un approccio “ integrato" per apparecchiature complesse
come il VistaRed.
Da notare che il mancato rispetto del DelayRed ha comportato
l'erogazione di sanzioni illegittime relativamente al range
05s-2s, per una entità da appurare(certificabile a Salussola
passando i filmati uno ad uno) intuibile tuttavia, dato la
maggior parte delle infrazioni sono rilevate per pochi frames
dallo scatto del rosso.
Su questo punto mi riservo in via conclusionale
Interazione spire nessun commento
I punti compresi tra 8 e 12 meritano una valutazione
complessiva,sono caratterizzati infatti dalla presenza di elementi
per lo più ricorrenti e così riassumibili.
Tutte queste attività sono riferibili ad elementi non
omologati.
Tutte queste attività sono sviluppate in carenza normativa ed
in carenza autorizzativa (mancanza di prescrizioni nelle
omologazioni)
Tutte queste attività sono prive di garanzie sostanziali
( apparecchiature manomettibili, aggredibili, con parametri
modificabili da locale e da remoto,con mancanza di file log a
certificare il susseguirsi degli eventi, con marginale e non
provata attività della P.M., con predisposizione di
strumentazione e programmi per marginalizzare la P.M, con
possibilità potenziale di modifica, cancellazione,
sostituzione di filmati senza lasciare traccia alcuna,
modifica e rimodifica del software e dei settaggi oggetto di
approvazione).
4
pg_0005
Tutte attività non solo inopportune in relazione al conflitto
d'interessi, ma lesive della necessità di fornire garanzie
formali e sostanziali per attività attinenti all'erogazione di
pene afflittive.
E' fatto certo che il ritiro della patente o meno al generico
utente, è nella facoltà e disponibilità di T.T.
In relazione a questi aspetti in data 27-07-2007 a precisa
richiesta del comitato di Salussola la P.M rispondeva..... questo
formato (H3R) garantisce che il file non sia modificabile e sia
visionabile solo da chi è in possesso del visualizzatore.....
Una dichiarazione falsa alla luce di quanto emerso.
Tutto ciò premesso,non credo spetti alla ditta privata supplire
alla mancanza di prescrizioni o di regole, il privato per sua
missione persegue l'utile economico,è la parte pubblica che agisce
per l'interesse collettivo. Clamoroso il contratto T.T. Comune
preveda la possibilità di spostare dopo sei mesi l'installazione
in altro sito ove in quello attuale non risulti economico.
Complimenti al Comune. Il fatto che siano utilizzati per ragioni
di economia ed efficacia elementi aggiuntivi rispetto a quelli
omologati,non rappresenta lesione dell'omologazione-autorizzazione
da parte di T.T., ma evidenzia la insufficiente quindi negligente
formulazione dell'autorizzazione che lascia mano libera.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Ministero hanno scritto
dei protocolli per autorizzare l'erogazione di sanzioni che di
fatto concedono al privato in conflitto d'interessi la piena
totale insindacabile disponibilità del mezzo di accertamento,
l'intervento della P.M, è marginale ed irrilevante, formale
comparsa a ratificare di fatto quanto fatto da altri,in totale
assenza di garanzie. Entrambi i soggetti sono interessati, assente
ogni tipo di controllo terzo.
Non esiste tuttavia prova che ci siano stati abusi, ne io lo
ritengo probabile.
Microex e Traffic-Tecnology non hanno alcuna necessità di cambiare
le carte sul tavolo, perché le carte sono già state truccate prima
della distribuzione.
Ed ecco che torniamo al punto 6) rimasto in sospeso.
Sul tempo del giallo ho condotto numerosi studi, prevalentemente
pubblicati su
www.venetoonline.info
, mai da alcuno confutati nel
metodo e nel calcolo.
Confutare i risultati con asserzioni categoriche, senza uno
straccio di percorso logico e/o empirico è attività da cartomanti
e maghi, certamente non fa parte della cultura occidentale che
partendo da Aristotele ha creato le premesse per la descrizione
del processo sillogico per ogni ramo dello scibile umano.
5
pg_0006
Così, ho confutato punto per punto i pochi studi disponibili,
anche con ironia se non con scherno data la reiterata mancanza di
risposte,la superficialità, contraddittorietà, carenza di analisi,
l'ignoranza delle iterazioni ed articolazioni del c.d.s.
In allegato una documentazione accompagnatoria di una petizione presentata
dall'Unione Nazionale Consumatori del Veneto al Presidente della Repubblica di
Camera e Senato
L'analisi allegata porta a risultati così riassumibili:
Tutte le volte che il tempo di giallo è impostato ad un
valore inferiore al tempo di arresto, esiste la possibilità
per un utente che si trova allo scatto del giallo nel tratto
(zona del dilemma) posto tra i 20 e 40 metri prima della
linea di arresto di incorrere in inevitabile sanzione.
Gli utenti che si trovano in quest'area sono quantificabili
con la seguente formula q = 100(ta-tg)/tc dove ta è il tempo
di arresto tg il tempo di giallo impostato al semaforo, tc il
tempo di ciclo (somma dei tempi di giallo+verde+rosso).
I veicoli che nella zona del dilemma che incorrono in
inevitabile infrazione, sono tutti quelli che frenano per
rispettare l'art 41/0 ( il cui obbligo precede quello del
41/11), l'art. 141/3 e l'art.140 del c.d.s. I più diligenti
sono sanzionati in applicazione contraria dello spirito della
legge.
Con i tempi di ciclo e di giallo normalmente adottati ed i
valori del tempo di arresto dedotti da norme cogenti
individuate dal D.M 5-11-2001 e 17-04-2006 il valore di q
percentuale di inevitabili infrazioni su quanti transitano
all'intersezione è del 3-5%.Così anche a Salussola
(Il giorno 1-12-2006 primo giorno di sanzioni per
Salussola,certamente inconsapevoli della trappola quanti
transitavano, sono state rilevate dieci infrazioni,
se il tempo
fosse stato impostato a 5s,cioè con attraversamento dopo 6,3
frames dallo scatto del rosso, le infrazioni accertate sarebbero
state due più “una incerta",
con il giallo a 6s, tempo di giallo
indicato come corretto in una lettera del Ministero
all'ing.Mussone le infrazioni rilevate sarebbero state “una
incerta" cioè nessuna,
per incertezza della prova, una situazione
analoga a quanto verificato nell'incidente probatorio disposto dal
GIP di Novara per il Comune di Gozzano, nel passaggio da 4 a 5s le
sanzioni sono crollate dell'ottanta percento. In questo caso la
sanzionatrice era il Tred, tanto per precisare come l'imbroglio
sia funzionale a prescindere dalla sanzionatrice).
l'attraversamento della linea di arresto di quanti incorrono
in inevitabile infrazione, è esito ineluttabile di un
comportamento deciso almeno, 20m ed alcuni secondi prima,
risultando del tutto ininfluente lo scatto del rosso a
cambiare una successione di accadimenti precostituita.
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pg_0007
La percentuale teorica delle infrazioni inevitabili contiene
abbondantemente le sanzioni erogate, fondata quindi la
previsione che gran parte delle sanzioni erogate siano per
infrazioni inevitabili.
L'attraversamento della linea di arresto costituisce
l'elemento oggettivo dell'infrazione, l'elemento psicologico
o soggettivo si forma sulla zona del dilemma.
Attualmente nessuna sanzionatrice automatica fornisce prova
di comportamento (elemento soggettivo) dell'utente nella zona
del dilemma, anche il VistaRed che esita un filmato,per la
posizione dove la telecamera è installata, coglie un campo di
ripresa forse volutamente ridotto ed estraneo alla zona del
dilemma. Si osservi infatti che alle velocità normali solo
due tre fotogrammi ritraggono il veicolo prima della linea di
arresto, a fronte dei venti-trentacinque fotogrammi
possibili. Un filmato inutile dato che il veicolo entra nel
campo di ripresa solo poco prima dell'attraversamento della
linea di arresto.
Si osservi che la legge di depenalizzazione all'art 3 impone
che per l'erogazione di una sanzione amministrativa( e tale è
la sanzione al c.d.s.) oltre all'elemento oggettivo
dell'infrazione, sia accertato l'elemento soggettivo di
almeno colpa. Siccome la prova raccolta evidenzia unicamente
l'elemento oggettivo, si tratta di prova
insufficiente,pertanto tutte le sanzioni erogate in
automatico sono illegittime. Una prova non esaustiva.
Le infrazioni inevitabili non sono frutto di cattiva fede o
di interesse di costruttore ed installatore della
sanzionatrice automatica, ma della “ intelligentia
amministrativa e culturale " che ha ideato la procedura.
Tutte queste osservazioni sono reiteratamente state portate alla
conoscenza degli organi competenti, senza peraltro esitare nessuna
forma di ravvedimento operativo, al più risposte evasive e fuori
tema. Buona fede.. Resta da appurare se un comportamento
reiteratamente negligente ed omissivo che ha prodotto e produce
pene inique e vessatorie, sia penalmente perseguibile.
Marostica 20-06-2010
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