Marostica
07-11-2008
Procura
Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa
Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Rif.
Fascicolo 229/07/mod.45 pendente alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Bassano
Rif
conferenza Sicurezza e giustizia dott. Foiadelli a Cassola
Io,
Menegon Antonio
nato a
Bassano il 17/10/1947 residente a Cassola ResidenceCity 16/c, prendo
spunto dalla recente conferenza del dottor Foiadelli a Cassola, per
sviluppare le seguenti considerazioni, e fare le richieste in
epigrafe.
Dottor
Foiadelli.
1.
Stato di fatto
Presente alla sua
recente conferenza sul tema sicurezza e giustizia a Cassola,
condivido il lamento per il numero di morti sulle strade.
Pur in modesto calo,
un bollettino quotidiano di guerra ci restituisce un numero di caduti
che ogni anno supera quelli americani in tutta la campagna irachena.
2.
Sue valutazioni e proposte
Lei indica la
repressione come lo strumento principe per arginare l'ecatombe,
invoca anche inasprimento delle norme a miglior efficacia dello
strumento repressivo.
Lei è un
sostenitore della tolleranza zero, come lo sono Io, come la
maggioranza dei Veneti.
La via Italiana alla
tolleranza zero però non mi piace, altra è
l'ispirazione cui aderisco.
La
teoria della tolleranza zero si sviluppa negli Stati Uniti e si fonda
sulla rimozione degli elementi di degrado che sono incentivo a
comportamenti incivili, solo dopo il pugno di ferro contro le
devianze.
In Italia il
degrado è conservato,a volte quasi coltivato, è
l'incentivo a devianze da sanzionare
economicamente
per trarne profitto.
Apparati
voraci e parassitari, con bulimia crescente pur in recessione
generale.
L'intervento del
comandante della polizia della provincia di Padova, illustra come
attraverso un blitz che ha impiegato un esercito, il quarantasette
per cento dei fermati è risultato positivo a droga o/e alcool.
Impressionante.
3.
Valutazioni del sottoscritto: le scelte
strutturali
Per cultura
personale, vedo le scelte strutturali come elemento precedente ed
ispiratore di comportamenti individuali.
3.1 Sono scelte strutturali ambientali
:
-
la
configurazione e la geometria delle strade,
-
la segnaletica,
-
il livello di
saturazione della strada,
-
platani e
fossati, ponticelli di immissione
-
adeguatezza del
manto stradale,
-
dossi di
rallentamento .
3.2 Sono scelte strutturali progettuali
quali strumenti per individuare
interventi.
3.3 Sono scelte strutturali gestionali
-
le misure di
contenimento del danno quali guardrail, piazzole di sosta, barriere
pedonali ecc.( in assoluta colpevole carenza, carenza evidenziata
dalle croci su platani non protetti).
-
l'organizzazione
preventiva del traffico con
riflessometro a bordo del veicolo da me proposta, idea in cerca di
sponsor titolati.......
Il Procuratore capo
della Procura di Treviso, ha meglio di chiunque
altro conoscenza diretta:
-
di
quante volte a seguito di incidente con conseguenze nefaste è
stata analizzata d'ufficio la situazione strutturale quale causa o
concausa d'incidente,
-
di
quante volte è stata verificata l'adeguatezza delle
misure di contenimento del danno nello specifico sinistro
-
di
quanti avvisi di garanzia sono stati emessi verso il proprietario e
il concessionario della strada
-
di
quali interventi sono susseguenti al profilo di responsabilità
individuato dalla Procura da parte degli organi preposti.
Il procuratore capo della Procura di Treviso conosce il degrado
amministrativo.
-
Necessità
ed efficacia della repressione
-
La repressione
non sarebbe forse assai meno necessaria e molto più efficace
se esercitata da una amministrazione che ha innanzitutto adempiuto
ai propri obblighi ? (di corretta scelta, progettazione e gestione
dell’impianto (punto 3.)
-
La repressione
si esercita in maniera calibrata proprio in tutte le direzioni?
5.
Infrazione e sanzione nella percezione corrente
Per cultura
professionale, sono poco fiducioso nell'efficacia della punizione
esemplare, questa si perfeziona solo dopo lunghi farraginosi
procedimenti giudiziari, creando la convinzione che lo strumento
incisivo di primo intervento sia di fatto spuntato.
La percezione comune
realizza al contrario, pene pecuniarie di entità crescente su
infrazioni marginali e spesso equivoche, ma anche l'immediata
remissione in libertà di chi in stato di alterazione è
causa di eventi drammatici.
Entrambi elementi di
sfiducia istituzionale.
Il cittadino
percepisce così, solo interesse verso i soldi e si sente non
garantito e derubato.
Io credo che
l'interpretazione della legge consenta di ravvisare dolo o colpa
grave per chi in maniera sciagurata agitando un'arma e sparando a
caso colpisce qualcuno pur senza movente personale. Auto come arma da
guerra.
Proprio questa
sventatezza a prescindere, individua il pericolo di reiterazione.
6.
Previsione di reiterazione come strumento di prevenzione di
infrazioni gravi
Io credo che la
reiterazione del reato possa essere valutata non come evenienza
ipotetica ma come parte esiziale della fattispecie di reato, dando
così adito a provvedimenti restrittivi (tipo la permanenza
nell'abitazione dopo le 21 per un certo tempo, erogazione restrittiva
cautelare con rito immediato,ritiro della patente ecc.).
Molto probabilmente
non ci sarà condanna in giudizio per impossibilità di
stabilire il nesso causale tra positività agli esami e
inabilità temporanea alla guida(molte sentenze sul tema).
Ma le misure
cautelari sono comunque legittime se sostenute dal fumus bonis iuris.
Il Magistrato
risponde, secondo il principio di responsabilità
(sul sito
www.venetoonline.info, il testo completo dell'intervento da me
abbozzato nella conferenza; per la parte che riguarda la giustizia
l'elemento determinante è la conoscenza
anche ipotetica da parte del guidatore
della sua inabilità temporanea alla guida, tanto basta
a qualificare l'elemento soggettivo del reato sempre difficile da
provare negli incidenti sulla strada,
In caso di sinistro
è provata la consapevolezza e quindi volontarietà o
colpa grave).
Non servono nuove
leggi, sono sempre troppe, la Procura che ha cuore sfida le censure
dei gradi di giudizio.
Sono quindi le
interpretazioni e comportamenti a dover rispondere nell'immediato,
non le leggi scritte che inevitabilmente chiudono la stalla a buoi
scappati.
7.
Repressione proporzionata alla infrazione ?
Io altrettanto credo
che quattrocentocinquanta euro di multa all'operaio che pur pagando
la contravvenzione non invia il modulo compilato in cui dichiara di
essere Lui alla guida del veicolo sanzionato sia una cosa che grida
vendetta. Ma anche incostituzionale per proporzione tra omissione e
sanzione, per mancata proporzionalità tra reddito e
tassazione.
Gridano vendetta le
sanzioni erogate al semaforo assistito da macchinetta sanzionatrice,
nella mistificazione
di proclami sulla sicurezza, in applicazione
esattamente contraria alla sicurezza
medesima, solo per mascherare l'interesse dell'amministrazione
e di uno stuolo di beneficiari più o meno occulti.
8.
Corretta impostazione tecnica?
Il tutto avviene in
assenza di progetti dell'intersezione e di valutazione del rischio,
in mancanza di fondamenti tecnici alla corretta architettura
dell'intersezione, in spregio non solo alla particolare diligenza
richiesta alla pubblica amministrazione, alla normale diligenza del
padre di famiglia, ma anche alla comune prudenza e diligenza poste a
tutela dell'integrità patrimoniale e personale di terzi in
lesione del generale principio del neminem laedere.
In assoluto
contrasto con circolari esplicative del ministero (5501 del
28-01-2008).
L'assenza di
progetto è condizione necessaria per tempi di giallo
sbagliati scriteriati ed arbitrari, pericolosi perché
istigazione a comportamenti sbagliati, tempi però
assolutamente funzionali ad una erogazione di sanzioni per infrazioni
statisticamente inevitabili.
Analizzo la
situazione di Mogliano, Comune su cui la Procura di Treviso ha
competenza in merito all'infrazione rilevata al Signor
P......G....(omissis),uno dei tanti della pesca miracolosa.
La sanzione è
erogata a 219 ms dallo scatto del rosso e a 3906ms dallo scatto
del giallo ,
si tratta di una
intersezione interessata a traffico pesante.
Interessante
l'accanimento con cui si contesta il tempo in millisecondi quando la
comune percezione distingue solo
secondi.
I tempi in epigrafe
pur rispettando il CNR 2001 sono sicuramente sbagliati e di
pregiudizio alla sicurezza, così come sbagliata immotivata e
fuorviante è l'indicazione del CNR, indicazione che merita
censura anche sotto il profilo della buona fede.
Esiste la
possibilità che il Comune sia stato tratto in inganno da chi,
con artifizi e raggiri, ha operato per ottenere benefici per se e per
altri con danno altrui.
Si tratta di truffa,
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
il concorso di parte del CNR, con interessamento di ditte private,
una truffa colossale ai danni del cittadino.
Una truffa che ha
visto il concorso di molte persone ed una gestazione di respiro
istituzionale,
una truffa
pianificata e attuata attraverso una una organizzazione di potere che
utilizza la forza della legge.
La presenza di
molte persone identifica l'associazione a delinquere, l'uso improprio
della forza dello Stato per fini illeciti qualifica l'organizzazione
come “di stampo mafioso” e il beneficio come estorsione.
Dottrina e
giurisprudenza descrivono peculiarità e distinzioni.
Tutti elementi già
identificati nella denuncia di cui al procedimento 229/07.mod 45
Però
localmente, pur previste dallo stesso CNR 2001, nessuna delle
incombenze progettuali in tema di sicurezza è stata
sviluppata, infatti il Comune si proclama esente perché
secondo Lui le norme riguardano solo i nuovi tronchi stradali. Una
sedicente deroga alla sicurezza, maturata per una sorta di
usucapione.
Questo il senso
dell' incredibile risposta del Comune di Mogliano alla domanda del
P....G.....
Interessante anche
la posizione del Comune sulle verifiche che l'omologazione prevede
almeno annuali, con
eventuale nuova taratura per difformità.
I Comune
erroneamente interpreta , poi teorizza l'esclusione dall'incombenza
citando sentenze su apparecchiature altre e diverse.
Furbizia come tratto
amministrativo.
Non esiste per
quanto è dato sapere delibera di giunta che motivi in ordine a
dati certi sulla incidentalità e sui flussi veicolari,
l'esigenza dell'adozione di macchinette sanzionatrici per esigenze
connesse alla regolazione del traffico o alla sicurezza, al contrario
di quanto previsto dall'avvocatura di stato e dal codice della
strada.
Il nostro
ordinamento prevede la separazione tra potere Politico ,
Amministrativo e Giudiziario,
Nessun Giudice può
dire al Comune cosa fare e come fare.
E' però in
capo al potere giudiziario, la verifica di legittimità
dell'operato.
Una
pregiudiziale solidarietà della magistratura verso pubbliche
amministrazioni, non si configurerebbe
come deroga agli obblighi di vigilanza e di controllo a
tutela della collettività?
-
Chi
controlla la corretta impostazione tecnica?
La mancanza di
verifiche tecniche e progettuali non si
configura come una usurpazione di potere su questioni di cui
amministratori e Giudici, per primi dovrebbero dichiararsi
incompetenti?.
Qualcuno ritiene forse competente il
solo vigile?
Non
spetta alla Procura sentiti organi tecnici competenti, in eventuale
contraddittorio di cui
chiedo
di far parte, fare le verifiche ormai inderogabili?.
Nella provincia di
Treviso, in controtendenza rispetto a Vicenza i Giudici di Pace
confermano le sanzioni erogate al semaforo.
A prescindere dallo
specifico caso, dalla convinzione maturata dal Giudice, emergono su
aree geografiche contigue, su impianti fotocopia, due atteggiamenti
diversamente ispirati...... con aumento dello sconcerto.
Non
sarebbe stato meglio a livello di Procura Generale individuare delle
linee guida da proporre come riferimento salva l'autonomia dei
Giudici?
Se una iniziativa di
questo tipo seppur tardiva è accolta chiedo di farne parte, se
non altro perché ho ipotizzato mala fede del CNR e mala fede
dell'apparato centrale del Ministero in ordine ad errati Protocolli
di omologazione di tutte le macchinette.
Protocolli
in contrasto con il c.d.s.
Una ipotesi che se
confermata, assorbe ogni altra valutazione e giudizio, impedendo di
scrivere altre sentenze censurabili,da riformare sospese sul
nulla....
Ai margini una cosa,
ad un anno dalla denuncia da me inoltrata alla Procura Generale
presso la Corte di Appello di Venezia, erroneamente a mio avviso
inviata per competenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bassano,a sei mesi da una istanza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bassano, per Provvedimento
cautelare urgente, nessuna iniziativa nemmeno di verifica è
ancora stata presa.
Inutile nascondersi
dietro la mole di lavoro, una valutazione di priorità era
dovuta.
Si tratta di
ipotesi di reato continuato in attuazione di disegno criminoso,
continuamente reiterato, in danno ad una moltitudine di soggetti,
reato che in maniera illecita produce danno economico con
compressione della libertà per detrazione dei punti della
patente con disgregazione nel tessuto sociale.
Grado di priorità
massimo.
Chiedo
pertanto
L'avocazione da
parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia
del Fascicolo 229/07 mod.45 pendente presso la Procura del Tribunale
di Bassano.
L'istituzione sotto
l'egida della Procura Generale di un tavolo tecnico giuridico, e di
farne parte, con il compito di individuare linee generali di
riferimento, con il compito di individuare se esistono i presupposti
di legittimità per le apparecchiature in uso ai semafori.
Chiedo
in subordine
L'adozione di ogni
altra iniziativa tesa a dare risposta immediata ed esaustiva al
problema delle sanzioni al semaforo erogate in automatico e di averne
riscontro.
Antonio ing. Menegon
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