LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLO
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LEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

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 ricorso sanzione  
al semaforo
anticostituzionalità ed
illegittimità detrazione punti della
 patente
Indagini  difensive etilometro?
Istanza avocazione
Procura Generale
 semaforo Salussola  semaforo Romano  
d'Ezzelino
 semaforo Procure  
Milano e Verona
Raoul Cairoli  e le    
indagini difensive
cazzeggi
 al semaforo

semaforo associazione
finalizzata alla truffa
perizia Lucio Pardo
ingegnere



22-08-2010

RACCONTO BREVE

SE NON E' HARDAWARE SARA' SOFTWARE
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Rivisitazione moderna della favola di Pinocchio

17-07-2010
SELVA DEL MONTELLO FOTORED


ovvero

Inizio della ........fine  
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 sentenza esportabile ovunque per tutte le sanzionatrici semaforiche ad oggi  " omologate "

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02-07-2010

Oggi depositate presso

 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BIELLA

 le conclusioni  dell'

INCIDENTE TECNICO IRRIPETIBILE DI SALUSSOLA

relative al VistaRed


17-06-2010

Documentazione accompagnatoria  alla petizione inoltrata


AGLI ORGANI ISTITUZIONALI COMPETENTI



ONOREVOLE GIORGIO NAPOLITANO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ONOREVOLE GIANFRANCO FINI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ONOREVOLE RENATO SCHIFANI PRESIDENTE DEL SENATO

ONOREVOLE MARIO VALDUCCI PRESIDENTE IX COMMISSIONE PARLAMENTARE


dall' Unione Nazionale Consumatori del Veneto




Conclusioni tratte dall'anlisi stocastica sulle attuali procedure di rilevamento infrazioni al semaforo



L'analisi stocastica allegata porta a risultati così riassumibili:

  1. Tutte le volte che il tempo di giallo è impostato ad un valore inferiore al tempo di arresto, esiste la possibilità per un utente che si trova allo scatto del giallo nel tratto (zona del dilemma) posto tra i 20 e 40 metri prima della linea di arresto di incorrere in inevitabile sanzione.

  2. Gli utenti che si trovano in quest'area sono quantificabili con la seguente formula  q = 100(ta-tg)/tc dove ta è il tempo di arresto tg il tempo di giallo impostato al semaforo, tc il tempo di ciclo (somma dei tempi di giallo+verde+rosso).

  3. I veicoli che nella zona del dilemma che incorrono in inevitabile infrazione, sono tutti quelli che frenano per rispettare l'art 41/0 ( il cui obbligo precede quello del 41/11), l'art. 141/3 e l'art.140 del c.d.s. I più diligenti sono sanzionati in applicazione contraria dello spirito della legge.

  4. Con i tempi di ciclo e di giallo normalmente adottati ed i valori del tempo di arresto dedotti da norme cogenti individuate dal D.M 5-11-2001 e 19-04-2006 il valore di q percentuale di inevitabili infrazioni su quanti transitano all'intersezione è del 3-5%.

  5. l'attraversamento della linea di arresto di quanti incorrono in inevitabile infrazione, è esito ineluttabile di un comportamento deciso almeno, 20m ed alcuni secondi prima, risultando del tutto ininfluente lo scatto del rosso a cambiare una successione di accadimenti precostituita.

  6. La percentuale teorica delle infrazioni inevitabili contiene abbondantemente le sanzioni erogate, fondata quindi la previsione che gran parte delle sanzioni erogate siano per infrazioni inevitabili.

  7. L'attraversamento della linea di attesto costituisce l'elemento oggettivo dell'infrazione, l'elemento psicologico o soggettivo si forma sulla zona del dilemma.

  8. Attualmente nessuna sanzionatrice automatica fornisce prova di comportamento (elemento soggettivo) dell'utente nella zona del dilemma, anche il VistaRed che esita un filmato,per la posizione dove la telecamera è installata, coglie un campo di ripresa forse volutamente ridotto ed estraneo alla zona del dilemma. Si osservi infatti che alle velocità normali solo due tre fotogrammi ritraggono il veicolo prima della linea di arresto, a fronte della venti-trentacinque fotogrammi possibili. Un filmato inutile dato che il veicolo entra nel campo di ripresa solo poco prima dell'attraversamento della linea di arresto.

  9. Si osservi che la legge di depenalizzazione all'art 3 impone che per l'erogazione di una sanzione amministrativa( e tale è la sanzione al c.d.s.) oltre all'elemento oggettivo dell'infrazione, sia accertato l'elemento soggettivo di almeno colpa. Siccome la prova raccolta evidenzia unicamente l'elemento oggettivo, si tratta di prova insufficiente,pertanto tutte le sanzioni erogate in automatico sono illegittime. Una prova non esaustiva.

  10. Le infrazioni inevitabili non sono frutto di cattiva fede di costruttore ed installatore della sanzionatrice automatica ma della “ intelligentia amministrativa e culturale ” che ha ideato la procedura.

Tutte queste osservazioni sono reiteratamente state portate alla conoscenza degli organi competenti, senza peraltro esitare nessuna forma di ravvedimento operativo, al più risposte evasive e fuori tema. Buona fede?


firma



Marostica 21-06-2010



?? Tred riabilitato ??
si, no, ma, forse

La Procura di Verona ha sbagliato capo d'imputazione ?


Ecco i rinforzi
INCIDENTE PROBATORIO DI NOVARA  INCHIESTA SUI  TRED
29-03-2010 perizia Giancarlo Pessina

perito del G.I.P:                            Giancarlo Pessina, coadiutore Borra Alessandro.
perito del PM :                              Bedarida Maurizio
perito Cairoli  :                              Menegon Antonio


INCIDENTE PROBATORIO DI NOVARA  INCHIESTA SUI  TRED
controdeduzioni perito Menegon Antonio


30-03-2010  Integrazione alla perizia di parte in difesa di Raoul Cairoli del  21-03-2010
Risposte di esponenti della lobby  culturale-consultiva-amministrativa del giallo al semaforo
alle domande del Ctu Pessina Giancarlo

 Ing. Francesco Mazziotta                      .

 Prof. Ing. Giuseppe Cantisani           .

 Prof. Ing. Roberto Camus                  .

Oggi 21 marzo  2010,  perizia di parte, memoria tecnica in difesa di Raoul Cairoli , nel procedimento instaurato presso il 

Tribunale di Novara

ing menegon Antonio


Come e perchè delle INDAGINI DIFENSIVE

In attuazione concorrente della legge costituzionale del 23 Novembre 1999, che riguarda il giusto processo, la legge 7 Dicembre 2000 n° 397 stabilisce :

Disposizioni in tema di indagini difensive

una novità importante nel nostro ordinamento, allo stato poco utilizzata per inerzia del sistema giudiziario anche nella parte che riguarda gli avvocati difensori.

Lo scopo della legge é far si che gli interessi che si scontrano nel processo siano tutelati anche nell' interesse del processo medesimo, in particolare la legge mira a far si che:

l'attività del difensore sia considerata come funzione giudiziaria parallela a quella del Pubblico Ministero con la quale deve concorrere, su base di parità, alla definizione della controversia nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza ed onestà.

Per effetto di questa previsione il difensore, durante tutta la fase del procedimento, può intervenire a ricercare elementi di prova in favore del proprio assistito.

Tale attività si sviluppa  anche durante la fase istruttoria, ma anche prima, ove la parte abbia anche immotivato e/o indefinito sentore di eventuale avvio di procedimento penale a suo carico.

Previsione che giustifica secondo la legge, sviluppo di attività investigativa preventiva.

Questa attività è regolata dal c.p.p, stante la necessità di garantire l'utilizzo in ambito processuale, nel caso di instaurando processo penale.

L'ambito delle indagini difensive, in fase preventiva si applica a qualsiasi tipo di procedimento, potendosi in astratto prevedere che qualsiasi vertenza civile, evidenzi  successivamente aspetti penali di impossibile individuazione preventiva.

Il soggiacere delle indagini preliminari al c.p.p, è desumibile dal fatto, che il mancato rispetto della procedura maggiormente restrittiva, può nel futuro rendere inutilizzabili prove e riscontri acquisiti.

In ogni caso le indagini difensive preventive sono applicabili in tutti i procedimenti siano essi

  • penali

  • civili

  • amministrativi

  • Conviene siano attuate nel rispetto del c.p.p. previsione maggiormente restrittiva.

Le indagini difensive preventive antecedenti alla fase processuale, possono evitare il processo, la chiarezza infatti favorisce accordo tra le parti, accesso patteggiamento o altro rito abbreviato.

Paradossalmente questo fatto spiega il modesto utilizzo ad oggi delle indagini preliminari, L'avvocato è generalmente interessato ad arrivare al processo piuttosto che ad evitarlo.

La parcella è commisurata al numero delle udienze ed alla lunghezza del dibattimento.

Un conflitto d' interessi con l'assistito che vive solitamente il costituirsi del processo come peste da evitare.

Le indagini difensive così comprimono solitamente il costo del procedimento, spesso lo evitano.

I soggetti interessati alle indagini difensive preventive sono tutti quelli che compaiono in qualsiasi fase processuale in particolare

  1. Indagato

  2. Inquisito

  3. Parte offesa

  4. Chiamato in causa

Per accedere ad indagini difensive di qualsiasi tipo basta un mandato od un contratto che individui e delimiti l'attività richiesta.

Antonio Menegon