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ing menegon Antonio

Pubblico su www.venetoonline.info uno studio sul Tred.

Descrivo

  1. il funzionamento dell'apparecchiatura

  2. L'affidabilità

  3. le caratteristica potenziale di dare prova di comportamento oggettivo e soggettivo.

  4. La mancata attivazione di utilità a garanzia dell'utente da parte di Ministero, Comuni e ditte private.

  5. La carenza probatoria che deriva dall'omissione di cui al punto 4

  6. La resistenza ad interventi fraudolenti in danno al cittadino.

  7. La carenza di istruttoria da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

  8. La possibilità potenziale di evitare ricorsi al G:P.

  9. L'Approvazione ed omologazione dell'apparecchiatura e la loro differenza.

  10. La legittimità di interventi di modifica di componenti difettosi.

  11. La documentazione ove si evidenzia l'occultamento delle qualità di garanzia per l'utente.

  12. L'analisi di legittimità ( illegittimità) delle sanzioni su profili strettamente giuridici.

La conclusione è che il Tred è un'ottima apparecchiatura affidabile e precisa, con capacità intrinseca di documentare l'infrazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Nell'uso ad oggi fatto, per negligenza o volontarietà, ha funzionato nella modalità che non prova l'elemento soggettivo.

E' stato così possibile occultare l'insufficienza del tempo di giallo, cosa che sarebbe risultata immediatamente nei filmati.

In una corretta installazione, con un protocollo di verifica dei dati corretto, in presenza di progetto dell'intersezione, il Tred è assolutamente in grado rilevare le infrazioni reali in maniera largamente più affidabile di qualsiasi prestazione umana.

Queste evenienze, le sole legittime, trasformano l'installazione in un costo e non in una fonte di reddito per i Comuni, così come avviene in tutto il mondo civile.

Antonio Menegon


aspetti tecnici, affidabilità, valore probatorio del Tred


Per come è descritto nella relazione della quinta sezione dei Lavori pubblici, il Tred è assemblaggio di elementi normalmente commercializzati, si tratta pertanto non di apparecchiatura brevettabile ma di un modello di utilità. (giurisprudenza sul tema).

La descrizione è scarsamente analitica, l'approvazione è rilasciata su insufficiente istruttoria, pertanto sono costretto ad assumere altre conoscenze da altre fonti.

Lo schema a blocchi dell'apparato, associato alla centralina di comando del semaforo è così raffigurabile.

schema a blocchi Tred

Il Tred è interfacciato con l'apparato con la sanzionatrice automatica attraverso un trasduttore T, in ingresso al trasduttore i segnali di giallo e di rosso og e or gli stessi che comandano le rispettive lanterne, in uscita contatti puri ig ed ir per il funzionamento dell'apparato.

Una interfaccia ausiliaria necessaria ove i contatti puri non siano già disponibili sui teleruttori della centralina semaforica. Una utilità quindi per il montaggio.

I simboli in rosso si riferiscono a componenti essenziali del sistema, tutti soggetti ad analisi ed approvazione perchè la mancanza di uno di questi rende inutilizzabile l'apparecchiatura.

I simboli in nero a componenti di eventuali utilità .

Significato dei simboli

C unità centrale di elaborazione e pilotaggio

Ti telecamera a campo largo

T2 telecamera a campo stretto con ocr

Rg45 porta ethernet di rete

USB porta ingesso uscita

Ig ingresso segnale di giallo commutato

Ir ingresso segnale di rosso commutato

I illuminatore ad infrarossi oggetto di omologazione successivamente tolto  con nuova approvazione.

M modem  o router adsl per controllo remoto

T eventuale trasduttore di separazione tra Cs e C

C centralina di comando semaforo

L Lanterna semaforica da monitorare

og output segnale giallo commutato dalla centralina semaforica

or output segnale commutato di rosso dalla centralina

fr segnale di imput con rilevazione a mezzo fotocellula della commutazione rosso

fg segnale di imput con rilevazione a mezzo fotocellula della commutazione giallo

Questi due ultimi segnali derivanti da fotocellule non sono previsti, li ipotizzo io perchè assolutamente più performanti di quelli utilizzati dal sistema,
in seguito la spiegazione

Analizzo come prima opzione la presenza dell' eventuale trasduttore T.

Per funzionare il sistema,  deve implementare lo stato del giallo e del rosso.

Il metodo adoperato è quello di prelevare direttamente il segnale in commutazione, dagli stessi contatti che pilotano la lanterna semaforica con questo si comandano i relè di T.

Non è l'unica possibilità, il trasduttore potrebbe non esserci se sulla centralina semaforica sono presenti contatti puri ( esempio contatti liberi su teleruttore di comando od ouput sincroni), in questo caso og diventa direttamente ig ed or diventa ir senza interposizione di T.

Largamente migliore la soluzione che ipotizzo, i segnali ig ed ir sono ricavabili attraverso dei sensori che rilevano la variazione di luminosità del singolo segnale stabilendo corrispondenza biunivoca tra la situazione percepita dall'utente ed imput sull'apparecchiatura.

Mentre il segnale di rosso è documentato dai fotogrammi, non esiste certezza per il segnale di giallo della centralina semaforica, se le lanterne sono pilotate da relè sono viziate in analogia a quanto succede sul trsduttore T ( In seguito analisi approfondita).

In definitiva il teleruttore scatta ma l'arco temporale tra og ed or è dubbio in mancanza di tensione stabilizzata.

I sensori di luminosità, renderebbero giustizia alla lampadina di giallo rotta, alla caduta di luminosità per caduta di tensione al di sotto dei limiti previsti dall'art 167 del regolamento del c.d.s. al'errore introdotto dai temporizzatori per oscillazioni di tensione.

L'interfaccia T comunque non altera o interferisce minimamente sulla centralina semaforica .

I parametri della centralina semaforica (tempi e fasi ) sono nella potestà dell'ente proprietario esercitata attraverso suoi delegati ( vigili, società di manutenzione ecc..), questi rispondono civilmente in solido con l'ente proprietario e penalmente in proprio per abusi e azioni al di fuori della delega.

L'ente proprietario ed ogni altra autorità di controllo hanno obbligo di vigilanza.

E' salvato un filmato (file criptato in formato proprietario)i con svariati fotogrammi per ogni ciclo giallo- rosso semaforico.

Le telecamere sono sempre in standby entrano in funzione se ( if I isHhigt )arriva un comando dall'unità logica e se (and movies is Higth) è rilevato movimento su un'area di ripresa discrezionale dell'inquadratura.

Questa condizione ( spire virtuali) ha l'unico scopo di risparmio di memoria ed eliminazione
di inutili riprese in assenza di veicoli con semplificazione dei controlli.

Una telecamera è una macchina fotografica capace di scattare 25 fotogrammi al secondo, le due telecamere installate hanno lunghezza focale diversa e forniscono complessivamente 50 fotogrammi al secondo

  • 25 con inquadratura allargata che inquadra tutta l'area interessata

  • 25 con inquadratura ristretta, che riconosce la targa ed identifica il mezzo.

All'atto della notifica di infrazione sono stampati solo alcuni fotogrammi , quelli che certificano l'infrazione.

Il comportamento dell'utente è invece desumibile con visione dell'intero filmato, un filmato che fissa in maniera probatoria inconfutabile il comportamento soggettivo del guidatore nel periodo precedente e successivo all'infrazione.

Comportamento oggettivo e soggettivo sono contemporaneamente documentati.

Nessun umano ha capacità di valutazione paragonabile ad uno strumento così perfezionato.

Nessun umano garantisce prova documentale oggettiva, con possibilità di verifica a posteriori.

Ogni apparecchiatura può essere soggetta a guasti,ogni sistema di più apparecchiature è a maggior rischio dato che il guasto di un componente pregiudica l'intero sistema.

Tutti guasti alterano il sistema, ma non riesco ad identificare guasti che creino pregiudizio per l'utente, ogni guasto causa incongruenze sui fotogrammi, il controllo diligente evita successive contestazioni, contestazioni fondate indicano negligenza degli organi di controllo, con responsabilità per profili di danno, ogni mal funzionamento inficia l'elemento di prova, e deve originare un report di segnalazione.

Certamente il range di temperatura e condizione da tener presente.
Certamente sarebbe opportuno esclusione ed allarme per condizioni al di fuori del range.

Si tratta però di opportunità volte alla tutela del gestore dell'impianto, in quanto il sistema potrebbe non funzionare correttamente ma solo perché non fornisce prova di alcune infrazioni.

Nessun pregiudizio all'utente, i guasti incidono solo sulla probatorietà dei riscontri.

Questo naturalmente se chi analizza i filmati non è negligente o volutamente non altera i fotogrammi.

Sotto questo profilo non esiste mai garanzia assoluta di non manomettibilità, (basti pensare alla guerra tra virus ed anti virus, ne una pellicola fotografica da garanzie maggiori dato che si conoscono svariate tecniche di manomissione) ma questo ha che fare con mala fede che non può essere addebitata al sistema.

Mentre è addebitabile all'autorità amministrativa l'omissione di controlli anti frode.

La manomissione può essere

  • specifica perché fatta sul singolo ciclo, operazione scarsamente probabile dato il rapporto costo vantaggio.

  • può essere sistemica quando attraverso un programma ad hoc si interviene automaticamente per alterare gruppi di riprese

Questa seconda evenienza è accertabile con controllo campionario su dati sorgenti non ancora elaborati, che potranno essere controllati a campione. Per questo copia dei dati deve essere trattenuta da pubblico ufficiale e conservata per valutazioni posteriori di legge.

Il programma di decriptazione per controlli campionari deve essere depositato e nella disponibilità dell'organo di controllo.

(altro che il deposito di pezzi di ferro e scatole varie).

La prima evenienza è accertabile attraverso riscontro puntuale ma è priva di movente economico, può avvenire solo come esercizio auto gratificante di un guastatore addetto alla filiera.

In un sistema non orientato a “soldi per tutti “, procedure automatiche per trattamento dei dati stampa verbali e notifica , possono facilmente essere attuate ed utilizzate dai singoli comadi di P.M senza ricorso a ditte esterne.

Naturalmente è necessario predisporre un controllo antifrode casuale, che verifica il comportamento del funzionario incaricato, esperienza insegna.

Nel complesso il sistema è affidabile, preciso esaustivo, da prova di comportamento consono o non consono dell'utente ben oltre l'oggettività dell'infrazione, dirime cioè l'elemento soggettivo di colpa , volontarietà od inevitabilità nella specifica oggettiva infrazione. Fornisce prova documentale largamente più affidabile di qualsiasi operatore in buona fede.

Mette qualsiasi giudice edotto sulle procedure nella possibilità di giusta sentenza.

Il ricorso al giudice deve essere eccezione, il ricorrente deve pagare le spese ove soccombente, ma ha il diritto di accesso all'intera prova documentale ante ricorso.

Un sistema largamente migliore del sistema della Eltraf e della Limblad&Piana che al confronto sono rudimentali ed e offrono pochissime utilità.

Spiegherò successivamente come tali specificità a tutela dell'utente, mai siano state utilizzate, mai siano state valutate in sede di approvazione, come l'approvazione richiedendo prestazioni molto al di sotto di quelle ottenibili abbia di fatto omesso proprio gli aspetti di tutela e garanzia dell'utente.

Come a dire che partendo dall'approvazione , tutti i livelli interessati, nemmeno hanno preso in considerazione le garanzie, concentrandosi sulle sanzioni.

Sulla approvazione omologazione


L' approvazione e l'omologazione devono rispettare le condizioni previste dall'art. 92 del regolamento del c.d.s.

L'apparecchiatura Tred ha l'obbligo di funzionare secondo le specifiche riferite nel protocollo di omologazione delle singole parti, e nella realizzazione del funzionamento descritto nell'approvazione del sistema rilasciata dal Ministro competente sentiti i pareri delle commissioni proposte.

Non tutti i componenti di un sistema approvato devono essere omologati, alcuni sfuggono a questa incombenza perché esclusivi dell'apparecchiatura approvata, devono comunque garantire la realizzazione dell'obiettivo approvato. L'esclusione è specificatamente prevista al comma 3 del succitato art.92

Approvazione ed omologazione sono specificità diverse.

Omologazione è il controllo che una apparecchiatura rispetti caratteristiche prefissate e precostituite contenute in un protocollo all'uopo predisposto, sono omologabili tutte le apparecchiature di qualsiasi marca che rientrano nei parametri prefissati, non è necessario un parere discrezionale, ma unicamente una verifica di inclusione e rispetto del protocollo.

Nessun sistema può essere approvato se utilizza componenti per i quali è richiesta omologazione, senza verifica della rispondenza di questi al protocollo succitato.

Un sistema che utilizza apparecchiature per le quali non è prevista omologazione, può essere comunque approvato su valutazione discrezionale dell'organo di controllo che motiva in proposito, tale giudizio é soggetto a verifica ex post, per il maggior rischio di aspetti collusivi.

Ogni approvazione in deroga a tali principi è abuso o negligenza o collusione da parte dell'organo di controllo, abuso e collusione sono penalmente perseguibili.

L'abuso riguarda il solo organo di controllo, la collusione organo di controllo e soggetto colluso, la collusione può essere esito di corruzione o di concussione.

Errori o negligenza non inficiano l'atto.

Nel caso di specie il Tred è approvato dalla quinta sezione del Ministero dei lavori Pubblici, pur in assenza di prototipo e di completezza documentale.

Tale atto è formalmente corretto e legittimo in quanto discrezionale, salvo verifica di profili collusivi nel senso di cui sopra, (corruzione o concussione) a questi si deve aggiungere come ipotesi la frode nel caso che l'approvazione sia stata ottenuta con artifizi e raggiri, inducendo in errore il consiglio superiore dei lavori pubblici, carpendone la buona fede.

Nel caso di specie un evenienza che sono portato ad escludere, dato che l'apparecchiatura ha caratteristiche largamente superiori ad altre apparecchiature approvate.

Tutti i reati citati sono in danno alla pubblica amministrazione.

I reati se comprovati rendono nullo l'atto, ma in giudizio il multato difficilmente potrà costituirsi in quanto non è formalmente parte lesa.

Una delle centinaia di evenienze in cui la nostra giustizia persegue obiettivi formali e garantisce ingiustizia sostanziale.

Una considerazione a margine... fuori dagli aspetti formali il Tred è apparecchiatura eccellente di grande garanzia per il cittadino, di grande valore educativo.

Questo non garantisce contro la collusione, molte volte un diritto sacrosanto è ottenuto chiedendo utilità indebite ottenute da funzionari corrotti.

A volte queste utilità sono erogate anche dopo ottenuto il riconoscimento del diritto, per una sottintesa minaccia di ritorsione alla prima occasione.

Nel sentire comune è invalsa l'oppinione che, se non si olia la macchina nulla si ottiene pur avendone legittimo diritto, si perde il beneficio se il riconoscimento non è continuativo.

Altra cosa è il danno sicuramente patito dagli utenti, esito di una grande truffa non addebitabile alle apparecchiature di controllo.

Nulla ha che fare questo profilo con l'approvazione del Tred che fino a prova contraria è atto legittimo, correttamente motivato, formalmente perfezionato.


Sulla sostituzione di relè difettosi

Sembra che tra gli addebiti mossi all'ing. Arrighetti due riguardino questi punti

  • relè difettosi sostituiti con alterazione della configurazione di un sistema approvato.

  • Mancanza di omologazione e di deposito fisico di parte del sistema sanzionatorio, in particolare dei relè successivamente sostituiti.

Dico sembra perché mi appoggio a notizie riferite dai media.

Affronto ora un argomento tecnico,strettamente legato però alla approvazione-omologazione.

La sostituzione dei relè, fa seguito a malfunzionamento dell'apparecchiatura che in maniera casuale rileva tempi di giallo variabili ed inattendibili nell'arco della stessa giornata.

Anche i tempi di rosso saranno inattendibili ma di impossibile valutazione.

L'inattendibilità del tempo di rosso dato che integra un ritardo nel segnale è sempre a favore dell'utente.

L'inattendibilità del tempo di giallo è neutra, è rilevabile sui fotogrammi ed indica necessità di intervento.

In prima battuta si ipotizza un intervento doloso a modificare i tempi di giallo impostati al semaforo allo scopo di ottenere maggiori incassi.

Questa ipotesi è scartata perché un intervento doloso non avrebbe provocato errori casuali ma errore sistematico dei rilievi ricorrente in ampio arco di fotogrammi.

In seconda battuta si imputa il fatto ad inaffidabilità della centralina di comando del semaforo.

Anche questa ipotesi è scartata perché sostituendo il trasduttore interposto tra semaforo ed apparecchiatura rilevatrice di infrazione il difetto scompare.

Nessuno si è ancora capacitato di cosa sia successo perché le prove sul trasduttore eseguite in laboratorio confermano il corretto funzionamento.

A tal e proposito avanzo un'ipotesi

I relè del trasduttore sono alimentati in parallelo alle lanterne semaforiche partendo dai contatti stessi che alimentano le lanterne semaforiche.

Lo schema elettrico equivalente può essere così ricostruito

schema rquivalente Tred

E = tensione di alimentazione ai contatti del teleruttore lanterna

E1=tensione derivante da campi elettromagnetici interferenti

R= resistenza complessiva del circuito linea + relè del trasduttore

L= induttanza complessiva del circuito

C= capacita intrinseca al sistema

T= raffigurazione relè depurato di resistenza capacita ed induttanza specifica

i = corrente che percorre a regime il relè T

Un qualsiasi circuito RLC comporta un ritardo di risposta tra gradino di ingresso e gradino ai capi del relè T, questo ritardo ha caratteristiche sistematiche, essendo le variazioni di temperatura irrilevanti nel range di funzionamento.

Dato che a volte nei dati impressi su un fotogramma compare ad esempio un tempo di giallo di 2.8 s ed in quello successivo 4 s. ad inalterate condizioni della centralina semaforica questi errori non possono essere addebitati a R L C che sono dati sostanzialmente costanti.

E1 potrebbe avere qualche significato se esistessero correnti dell'ordine di alcune centinaia di ampere che non è il caso in esame. Pertanto le interferenze elettromagnetiche sono trascurabili.

Rimangono da valutare le caratteristiche di E e T

Le caratteristiche del relè sono stabili quindi da sole non danno origine ad errori casuali,

tuttavia la commutazione avviene quando è superato un certo valore di soglia Is sotto il quale il campo magnetico non vince la molla antagonista.

Tuttavia quando la tensione di alimentazione è tale da non far circolare a regime una corrente “ i>Is “ il relè nemmeno scatta.

Esiste tutta una zona di incertezza quando la corrente i è di poco maggiore di Is

L'iterazione tra tensione di alimentazione e caratteristiche intrinseche dei relè è causa di malfunzionamento.

La tensione di alimentazione che arriva alla centrale semaforica è spesso variabile in un arco ben superiore al ±10% come normalmente previsto, questo dipende dalla variabilità degli assorbimenti e non adeguato rafforzamento delle linee elettriche, cosa che Enel dovrebbe garantire e non fa.

Una peculiarità della singolo sito e questo spiega perché le apparecchiature in moti posti vadano bene ed in altri no.

Nello schema1 è raffigurata la risposta ad un gradino in condizioni normale.

risposta gradino Tred


Nello schema 2 la stessa risposta con tensione ridotta.

Si vede come il ritardo normale passi da0,1 ad un secondo.

Ma soprattutto esiste un profilo di incertezza ove piccole differenze geometriche nei relè possono dare risposte ampiamente diverse.

Il problema è superabile con la scelta di relè che hanno una corrente di soglia molto bassa e che pertanto che lavorano nella parte ascendente della rampa lontano dalla zona di saturazione.

Esistono relè con da 220 ±10% ma anche relè che funzionano da 12 a 240 v.

A riprova di questa ipotesi su fotogrammi con tempo sbagliato dovrebbe essere visibile una attenuazione dell'intensità luminosa della lanterna inquadrata che attesta il calo di tensione.

Allo stesso errore sono però soggette le lanterne quindi la tensione sulla centralina semaforica dovrebbe essere stabilizzata tanto più ove si contesta all'utente il decimo di secondo.

I relè utilizzati non erano quindi difettosi, ma solo inadatti ad un utilizzo in mancanza di alimentazione stabilizzata.

La sostituzione dei relè non è lesione dell'autorizzazione, ma intervento funzionale al ripristino delle condizioni di approvazione, quindi è atto dovuto che evidenzia diligenza e cautela.

Ritengo inoltre che L'interfaccia T ove necessaria, sia risposta ad inadeguatezza della centralina di comando semaforica e che l'installazione di T abbia caratteristiche da descrivere in un protocollo d'installazione, estraneo alle caratteristiche delle apparecchiature. Protocollo che dovrà integrare anche la stabilizzazione della tensione ora non prevista.

Per quanto riguarda i fotogrammi incriminati, questi dovevano essere scartati dall'ente accertatore, se al contrario sono stati notificati esiste almeno negligenza.


Condizioni di utilizzo sul campo


Ho precedente accennato al fatto che l'apparecchiatura ha caratteristiche intrinseche dirimenti non solo per in profilo oggettivo dall'infrazione, ma anche dirimente il profilo soggettivo.

Questa possibilità è offerta dalla opzione filmato che registra l'intera vicenda.

L'apparecchiatura però funziona anche in modalità ridotta, restituendo solo alcuni fotogrammi, una modalità che nulla dimostra in merito all'elemento soggettivo dell'infrazione.

Tale modalità ridotta é proprio quella approvata dal Ministero, e normalmente utilizzata.

Con la successiva approvazione del vista red apparecchiatura che restituisce un filmato, il Tred si trova in una posizione commercialmente meno forte, alcuni comandanti di P.M. evidenziano il profilo concorrenziale.

Allora la Citiesse si lamenta con la Kria, che svela la possibilità di attivazione della funzione filmato. La Citiesse chiede rassicurazioni sul rispetto dell'approvazione e Arrighetti contatta il Ministero che al di fuori del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici estende l'approvazione alla funzione fino allora occultata, ed invia la lettera in calce.

Ciò non di meno la funzione filmato non è mai attivata in nessuna installazione, serve evidentemente solo a misurarsi con la concorrenza.

Ministero Kria Citiesse Polizia Municipale, tutti attenti ai profili concorrenziali, nessuna attenzione alle garanzie per l'utenza.

Devo precisare che nella stragrande maggioranza delle infrazioni, il filmato avrebbe evidenziato il comportamento di un utente che frena e poi riprende la marcia, raggiunta convinzione di impossibilità di arresto prima della linea di arresto.

Cosa confermata dalla velocità ridotta, nella stragrande maggioranza delle infrazioni.

Il filmato avrebbe svelato un tempo di giallo troppo breve, al di la delle di tutti gli studi teorici.

La pacchia sarebbe finita, ci mancherebbe altro.


Sulla legittimità delle sanzioni


Faccio osservare che,l'art 3 della legge di depenalizzazione n° 689/81 prevede la necessità che oltre all'elemento oggettivo della violazione sia necessario l'elemento soggettivo della “almeno colpa” per erogare sanzioni amministrative.

I giudici di Pace che confermano la sanzione, rilevano che nel caso delle sanzioni per infrazione al c.d.s , vige la presunzione di colpevolezza, ribaltabile solo con querela per falso rivolta all'agente che accerta la violazione.

Con questo chiudono la partita perchè nessuno si sente di fare la querela ad un pubblico ufficiale dimostrando che questi mente.

Una furbata, La presunzione di colpevolezza vale quando l'agente e presente sul fatto, non certamente come conseguenza di un verbale a posteriori, verbale spesso redatto da altri con firma in fotocopia.

A meno che qualcuno no sostenga la necessità querelare per falso una macchinetta.

Senza presunzione di colpevolezza spetta all'organo accertatore l'onere della prova,

 la prova dell'elemento soggettivo non può che derivare da “ una preventiva predisposizione di elementi oggettivi atti ad impedire la inevitabile infrazione. Quindi il progetto.

Integrando il tutto con un filmato che identifica il comportamento ante linea di arresto, a dirimere l'inesistenza di accadimenti casuali quali causa dell'infrazione..

Gli scatti fotografici sulla linea di arresto certificano l'elemento oggettivo dell'infrazione,
nulla che attiene al comportamento soggettivo che riguarda quanto succede prima della fotografia.

A puntellare questa rilievo sono comparsi sulla scena “ esperti di mistificazione che in maniera induttiva sono in grado di descrivere il comportamento dell'utente in base alle foto successive.

Nulla da invidiare a Toto pe vende la fontana di Trevi.

Una nuova categoria per Ctu, oltre ai sensali da mercato delle vacche,l'albo dei veggenti.

Antonio Menegon

p.s

La descrizione del Tred di cui sopra, lascia spazio ad una serie di domande intriganti sul trattamento dei dati.

Interessante il raffronto con il parere intermedio della V Commissione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Nessun riferimento al trattamento dei dati, su chi opera il prelievo, su come sono fatte le notifiche.

La stessa descrizione tecnica è di una superficialità e vaghezza sconfortante.

Interessante anche l'estensione di omologazione fatta a mezzo di lettera semplice”fuori approvazione” in riferimento peculiarità nemmeno accennate nell'approvazione stessa.