LEONE SU SEMAFORO ROSSO E GIALLOVENETOONLINE.INFOLEONE MARCIANO CALPESTA SEMAFORO GIALLO ROSSO

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Commento alla perizia disposta dal pm del Tribunale di Biella per Salussola.........ovvero.


mama, me fradeo pì grando me cojona....



In ode a Bruno dalla Chiara

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Un Bruno dalla Chiara inusitatamente conciso chiarisce il suo pensiero nell'udienza del 29 settembre 2009 presso il GDP di Biella:

Conferma la correttezza del tempo di giallo indicato in perizia indicato in Tg = 4,11s

Una valutazione con la quale concordo.

infatti detti:
g = accelerazione di gravità
Tg = il tempo di giallo
t =2,6 s il tempo di reazione piramidale
f =0,45 il coefficiente di aderenza (valori richiamati a pag. 21 della relazione del CTU prof Dalla Chiara)

Si ricava che la decelerazione massima al limite dello slittamento ( oltre il quale non c’è più frenatura ma sbandamento) vale:

a= f * g = 0,45 * 9,81 = 4,41m/s²

Così un’auto che procede a velocità V = 50 km/h =50/3,6 m/s = 13,88 m/s s’arresta nel tempo

Tg=t+V/a = 2,6+ 13,88/4,4 =2,6+ 3,15=5,75 s


Trascurando il tempo di sgombero (2 s), e con lo sconto 30% di fine stagione nella relazione 5,75 s, diventa:

Tg = 4,11s

Precauzioni per l'uso

  • nessuno proponga la prova del nove, è un esercizio per le elementari!

  • nessuno dica che il veicolo di 5 m. non è un punto, lo compari allo spazio cosmico!

  • nessuno dica che i 2 secondi di “tutto rosso” per il C.d.S sono tempo di giallo! È demodé

  • nessuno osservi che la norma indica f=0,39 e non f = 0,45 quisquilie!

  • nessuno osservi che f=0,39 è il limite estremo senza nessun coefficiente di sicurezza, la vera sicurezza è quella degli incassi.

  • nessuno consideri i 5 km/h di tolleranza di legge (per cui la velocità di spostamento può arrivare fino a 55 km/h). La tolleranza è finita!

  • Nessuno pretenda il rilievo dell’incrocio (da parte di Comune o CTU) è sfiducia istituzionale!

  • nessuno mai, nessuno mai, nessuno,nessuno.....

ecco vi abbiamo servito la canzonetta.

E soprattutto smettetela di rompere. In serbo abbiamo…..

Uno, dieci, cento altri Bruno dalla Chiara, e, se insistete, anche un tempo di giallo negativo!


Antonio Menegon falegname in Marostica... ingegnere..e.. traditore.

............SULLA CTU DI SALUSSOLA


Compare oggi sul sito di Gaglianico la Perizia Tecnica d'Ufficio commisionata all'ing. Bruno dalla Chiara, disposta dal Giudice di Pace di Biella. Disponibile e scaricabile alla pagina

http://www.multegaglianico.net/inclusioni/HOME/HOME1/Perizia.pdf


Merita tutta l'attenzione che si riserva, sia alle cose belle, sia alle cose belle,belle, belle........

Ritengo mio dovere un commento.

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Storicamente la durata del giallo al semaforo è dedotta partendo da queste considerazioni:

Un veicolo che procede nel limite di velocità della strada, allo scatto del giallo può essere:

  1. Sufficientemente lontano da potersi fermare entro i limiti.

  2. abbastanza vicino alla linea di arresto da non potersi fermare entro i limiti e quindi deve tirare diritto senza frenare.

E' possibile pertanto individuare un punto che separa due comportamenti legittimi e diversi,allo scatto del giallo la posizione del veicolo è casuale il comportamento è deciso a seconda che ci si trovi a monte o a valle di tale punto. Un punto non segnalato collocato diversamente dagli” esperti “ in range di 40 metri. Un segmento più che un punto, ma se lo guardi per il lungo....l'indeterminatezza sulla collocazione del punto è frutto del disaccordo sui parametri dinamici e fisici adoperati per il calcolo.

La posizione casuale suggeriva un approccio probabilistico, si è preferito una valutazione deterministica, identificando due insiemi che hanno in comune punti di frontiera.

Bastava il buon senso a capire che chi è vicino alla zona di frontiera, ha serie difficoltà ad individuare l'insieme di appartenenza e quindi a decidere il comportamento.

Nella schema A raffiguro gli insiemi nello schema B rappresento l'iterazione di questi con la deduzione per il tempo di giallo ad opera dei trasportisti, brutta parola non meglio il prodotto.

Rammento che solo le parole e non anche le immagini possono essere onomatopeiche.

trasportisti

                     Schema A                                                                                                                          Schema B


Così la raffigurazione dell'epico conflitto tra intelligentia da un lato, il buon senso ed il comune senso del pudore dall'altro.

La suddivisione booleana di cui sopra è assolutamente grossolana, una più raffinata rappresentazione, sostenuta da diagrammi pubblicati su http://www.venetoonline.info/

conduce all'individuazione di diversi sottoinsiemi individuabili secondo la rispettiva paternità

1a - caratterizzato da possibilità di arresto e sanzione sicura in caso contrario.

1b - caratterizzato da possibilità di arresto e sanzione non rilevata in caso contrario

2a - caratterizzato da impossibilità di ottemperare al 41/11 qualora si ottemperi al 41/10.

2b - caratterizzato da ottemperanza al 41/11 se non si ottempera la 41/10

2d - caratterizzato da ottemperanza al 41/10 ed ottemperanza al 41/11

I sottoinsiemi 2a e 2b sono rappresentati sotto forma pepe verde e pepe nero, ciascuno dei due può infatti occupare l'area riservata alla somma a scapito dell'altro, secondo leggi probabilistiche.

Solo chi appartiene a 2a è diligente, ma anche l'unico sanzionato, perchè non è prevista sanzione per mancato rispetto del 41/10.

trasportisti1.jpg


Gli insiemi 1b-2a-2b hanno in comune punti di frontiera e coprono un'area complessiva pari al 7 - 10 % dell' insieme 1+2 , con valori in percentuale decrescenti al diminuire della lunghezza del ciclo semaforico.

L'insieme 2a-2b con i tempi di giallo adottati costituisce più del 50% dell'insieme 2.

Con il sistema rilievo infrazioni in automatico il 6/ 7% delle infrazioni possono essere inevitabili. Effetto collaterale...., come insegnano le guerre moderne.

Un ringraziamento particolare al Cnr2001, al Ministero dei Trasporti, alla Motorizzazione, ai trasportisti delle varie Università. Ogni popolo ha la classe dirigente che si merita.

Una menzione particolare merita li Prof. Ing. Bruno Dalla Chiara professore associato in Trasporti presso il Politecnico di Torino, arriva dopo, ma si conquista subito la prima fila.

Interviene il Vostro come Ctu in una perizia disposta dal GDP a Salussola, relazione da poco pubblicata sul sito http://www.multegaglianico.net/ .

La sua relazione si compone di 37 pagine così divisibili:

  • Da 1 -9 introduzione e descrizione di un'attività tesa a discriminare il tempo di giallo nell'intervallo 3,93 e 3,95s. Il pelo sull'uovo.

  • Da 9-11 individuazione dei parametri dinamici e fisici per il calcolo

  • Da 12-16 ricognizione internazionale sul tempo di risposta piramidale, un puro esercizio accademico dato che” norma cogente” in Italia tp= 2,8-0,01v

  • Da 16-23 ricognizione del tempo di arresto nelle più diverse situazioni.

  • Da 24-24 risposta al collega Prof. Ing Lorenzo Mussone del politecnico di Milano che introduce la “zona del dilemma” evidenziando tempi di giallo molto più lunghi.

Una risposta di maniera all'unico scopo di ribadire un diverso convincimento con motivazioni più adatte al mago Thelma che a un perito di Tribunale, per giunta studioso e docente universitario.  Ahi Ahi Ahi  signora Longari.....

Fino a questo punto le articolazioni di dati e di pensiero pur prolisse o di inutile accademia seguono un filo logico coerente. Ci si aspetta dalla pomposa dissertazione l'estrazione di due valori”- accelerazione sostenibile- tempo di risposta piramidale”. Valori che collocati nelle formule precedentemente esposte risolvono in modo inequivocabile.

Nulla di tutto questo, le formule sono abbandonate per lasciar posto a analisi frammentate e valutazioni assolutamente personali.

Le stesse conclusioni sono esito di questo secondo imprinting.

Non c'è dubbio, é folgorazione, abbandonata la strada della scienza il Vostro abbraccia quella della fede. Un gesto di coraggio che raramente anche grandi scienziati hanno trovato.


Irrilevante la valutazione non puntiforme del veicolo, ubi major minor cessat.

Irrilevanti gli effetti collaterali.

Irrilevanti le infrazioni inevitabili.

Irrilevanti i percorsi logici ma atei della scienza terrena.


Spero che a Salussola riescano a comprendere la fortuna loro capitata, un intervento superiore ha illuminato la scena. Penso ad una statua vicino all'intersezione, con inciso sotto il nome dei caduti a futura ed imperitura memoria, a Bruno Dalla Chiara per sempre grati.

Fate presto, siamo nel mezzo di una fuga di cervella ed altre frattaglie, di cacciatori di teste,di traffico internazionale di organi, dello sbaraccamento del CNR.

perfidamente

Antonio Menegon


Valutazione CTP per conto Mariotto Renzo causa RG.1713/2008

istruita dal GDP dottor Letterio Balsamo


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In corsivo le domande del Giudice in neretto le risposte del CTP.


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A) dello eventuale e specifico progetto per l'installazione dell'impianto semaforico se preventivamente redatto ed approvato dal Comune di Romano d' Ezzelino anche ai fini della determinazione della luce gialla.


Non esiste determinazione progettuale che porti ad identificare la scelta del tempo di luce gialla, gli unici documenti riferibili ad ipotesi progettuali sono disegni ascrivibili a tre diverse estensioni, incompleti contraddittori privi di quote.

L'architettura stessa dell'intersezione è improntata a casualità e a scarsa attenzione per la sicurezza si veda descrizione a pag. 24-25-26.

Una situazione di fatto, incompatibile a qualsiasi progetto, il progetto non è atto formale, ma elemento sostanziale che si traduce in materiale strutturazione complessiva dell'intersezione compresi parametri tecnici e condizioni di esclusione.


B) della eventuale documentazione relativa alla misurazione e/o valutazione dei flussi veicolari, se preventivamente eseguite ai fini della determinazione delle fasi semaforiche.


Nessun documento attinente alla misurazione dei flussi è stato presentato.


C) della durata di accensione della luce gialla nell'impianto quale risulti da documentazione tecnica provata ed incontrovertibile riferita al momento dell'accertamento.


Le indicazioni sulla durata della luce gialla sono generiche ma portano a individuarla in 5s, tale appare anche all'atto dei rilievi sul posto. Molto probabilmente 5s era il tempo impostato anche al momento dell'infrazione. Un tempo che rispetta sia il Cnr 1992 che il Cnr 2001, documenti che possono aver tratto in inganno l'amministrazione comunale, favorendo una falsa percezione di legittimità, inducendo a derogare al progetto.

Una tabella da cui i relatori stanno prendendo le distanze vedi risposta prof. Ing. Bruno Crisman, ed il suo ruolo nella commissione CNR 2001. si veda pag 33-34-35


D) della avvistabilità e visibilità delle lanterne


La lanterna rossa è sicuramente avvistabile ad una distanza di 150m come da regolamento,

le lanterne giallo e verde appaiono largamente meno luminose ( lampadina a bassa potenza) . Per quanto riguarda la visibilità la visione della lanterna F risulta compromessa da situazioni incidentali ( fronde di rami la nascondono), si vedano foto immediatamente dopo l'infrazione contestata. Pag 31-32

All'atto dei rilievi sul posto della Ctu i rami erano potati.



E) ogni altra documentazione in possesso del Comune di Romano d' Ezzelino relativa alla diligente manutenzione,gestione, trasmissione dati e verifiche periodiche annuali obbligatorie dell'impianto; acquisita inoltre ogni utile informazione, anche con riferimento ad impianti simili ed avvalendosi eventualmente di studi specialistici attinenti alla materia.


Non è stato fornito report di sistematica manutenzione, la gestione è affidata a ditta esterna,la trasmissione e la gestione dei dati avviene disapplicando l'art 11 comma 1 lettera a) del c.d.s e l'art. 6 del regolamento del c.d.s.( vedi risposta Ministro Matteoli ad interrogazione scritta pag.37).

Le verifiche obbligatorie sono solo a partire dal 2008, la dichiarazione rispondenza all'omologazione è tardiva ed equivoca. Vedi pag.38 data omologazione con flash



Come altre amministrazioni il Comune di Romano d' Ezzelino, in deroga al normale principio di diligenza, cautela e garanzia per il cittadino che la legge impone, scarica su ditte esterne incombenze proprie della pubblica amministrazione.

Una deriva che partendo dalla condivisibile esigenza di reprimere comportamenti illeciti di qualche utente ai danni della collettività, sfocia in rimedio peggiore del male.


La decurtazione di punti della patente è un accessorio alla sanzione amministrativa, un provvedimento che ai sensi della sentenza della corte Costituzionale n° 27 del 2005 si configura come di “carattere personale e restrittivo che incide sui diritti costituzionalmente garantiti alla persona”, che ai sensi dell'art.13 della Costituzione può essere preso soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, ebbene questo provvedimento in forma di accessorio è perfezionato con il contributo di una macchina, (giudice cibernetico?)e tale macchina è nella gestione, potestà amministrazione di una ditta privata.

Accorciando la linea di comando possiamo dire che “ é conferita a ditta privata in conflitto d'interessi, la possibilità di incidere sulla libertà del cittadino “.


Significativa a tal proposito la risposta scritta del Ministro Matteoli .



Sulle domande punto per punto


  1. quanto tempo l'accensione della lampada gialla che precede l'accensione di quella rossa debba durare affinché possa ritenersi rispettato il principio di prudenza di cui all'art.41 comma10, del vigente c.d.s., secondo cui “durante l'accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto,di cui al coma 11, ameno che non si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possono più fermarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgomberare l'area dell'intersezione con opportuna prudenza” se è possibile indicare un tempo di giallo valido, benché minimo, per ogni intersezione compresa quella in osservazione,anche in assenza di progetto specifico.


La luce gialla deve avere una durata minima di 9.24s qualsiasi sia l'intersezione. Sanzioni erogate al di sotto di questo valore sono illegittime in quanto non escludono il pericolo di infrazione inevitabile. Ho chiamato tale tempo Ts tempo di sanzionabilità.

In tal senso lo studio accluso compreso tra pag. 11 e pag 23

Ts è pari al tempo di reazione+il tempo di frenata tecnica+il tempo di sgombero del veicolo su se stesso secondo una curva descritta dal diagramma 8. pag 22

Il tempo di giallo si ottiene sommando a Ts il tempo di sgombero dell'intersezione fino al punto di ultimo confitto. Tale tempo di giallo tg a Romano d'Ezzelino risulta


tg =15,04s se visibile la lanterna F

tg= 21,6s se la lanterna F è nascosta dagli alberi


Valori che non devono stupire data la particolare lunghezza di 103 metri dell'intersezione.


  1. il tempo prudenziale di accensione della lanterna gialla dovrà tener conto di una frenata tale da provocare l'arresto del veicolo prima della striscia di arresto secondo una decelerazione media, dovendosi escludere l'ipotesi di brusca frenata, ciò in rapporto ai vari veicoli ed ai molteplici parametri che verranno in proseguo indicati e, qual' ora lo studio si palesi troppo difficoltoso a cagione delle eccessive variabili, valuti il CTU il rapporto ai valori medi di detti parametri.


I valori sopraindicati valori sono relativi al comportamento medio di un veicolo che interrompe la frenata a 10 metri dalla linea di arresto quando accerta di non potersi fermare entro i limiti, prosegue poi la marcia alla velocità media di 30 km/h fino allo sgombero dell'intersezione. Una situazione per l'appunto media.

Se un veicolo insiste ulteriormente a frenare fino a superare di poco la linea di arresto

i tempi sono sensibilmente maggiori.

Non la condizione peggiore ho considerato, ma quella più ragionevole.


  1. nella determinazione della predetta durata il CTU dovrà tener conto a) del tempo di reazione del conducente medio; b) della natura del fondo stradale; c) del tipo di veicolo sopraggiungente al semaforo; delle condizioni atmosferiche del momento; e) delle condizioni medie dei pneumatici dei vari veicoli; f) del tempo di trasmissione meccanica ed oleodinamica dell'azione frenante; g) di ogni alto parametro influente sulla durata dell'azione frenante a partire dall'accensione del giallo fino a quello del rosso. Tutti detti parametri dovranno essere rapportati e correlati alla velocità massima consentita e quindi ai limiti di velocità imposti dalla segnaletica nel tratto di strada interessato.


I calcoli sono stati eseguiti nella previsione di legge di cui al D.M 5/11/2001, e del del D.M: 19/04/2006 n°170, norme confluenti a valutazioni generali di sicurezza, patrimonio di ogni progettista. Sono assorbite nella legge citata tutte le richieste di cui al quesito.



  1. Omissis


  1. Chiarisca altresì il CTU , l'esatta interpretazione dei tempi indicata nei fotogrammi a colori allegati dal resistente Comune e la loro esatta interpretazione in riferimento alla posizione del veicolo ed alla condotta di guida del conducente, alla luce delle prescrizioni obbligatorie del provvedimento di omologazione dell'impianto.


I tempi indicati sul fotogramma rispettano la previsione minima del decreto di omologazione e sono esaustivi al profilo formale di legittimità.

Le foto sono allo scatto del rosso con veicolo sulla linea di arresto, la seconda dopo un ritardo di 15 decimi di secondo. Data e luogo risultano conformi.


  1. Chiarisca altresì il Ctu,se la documentazione relativa alle lettere A) B) C) D) E) del primo capoverso, già in possesso del Comune alla data dell'accertamento, sia sufficiente ed idonea a comprovare la perfetta funzionalità tecnica dell'impianto ed il rispetto delle prescrizioni tecniche di funzionamento, di verifica periodica e di manutenzione impartite dal provvedimento di omologazione nonché a determinare la durata minima del giallo sulla base di detta documentazione.


Come già evidenziato la documentazione è carente e per lo più assente.


  1. Voglia conclusivamente il CTU nominato verificare ed accertare se la contravvenzione di cui al presente procedimento di opposizione sia stata correttamente elevata sotto tutti i profili tecnici prima elencati, tenuto conto dell difese tecniche delle parti.


La contestazione di cui dell'art. 41/11 è applicabile solo a veicoli in condizioni statiche, nessuno può ragionevolmente sostenere che un veicolo allo scatto del rosso possa per puro esercizio di volontà fermarsi a prescindere, ne la norma ammette deroghe. Caratteristica implicita in ogni norma è la in ogni norma, la possibilità di rispettarla.

Così come scritto il 41/11 disciplina gli attestamenti dei veicoli che possono ottemperare alla norma principale del 41/10 cioè di quelli che a seguito luce gialla riescono e fermarsi entro i limiti. Recessiva al 41/10, il 41/11 non si applica a quanti in deroga alla norma principale di cui al 41/10 non possono fermarsi entro i limiti.

Una percezione corretta ma non maturata, è presente in tutti i ricorsi e nelle valutazioni di tutti i GDP allorché instaurano contraddittorio sul 41/0.

E' ammissione implicita che la contestazione al 41/11 è illegittima.



Antonio Menegon


Marostica 19-06-2009


A scopo esplicativo studi valutazioni e conclusioni nel documento a seguire.


Considerazioni sulle condizioni di arresto al semaforo alla luce dello stato di fatto esistente

visto nel suo divenire storico

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analisi osservazioni e proposte tese a superare le carenze attuali


All'attuale gestione dei semafori si è arrivati attraverso modifiche dall'impostazione iniziale con aggiustamenti successivi.

Con adattamenti empirici ci si è spostati dai tempi di giallo lungo degli anni 70 a tempi di giallo più corti con aumento del tempo di tutto rosso. Una scelta tesa ad evitare che l'intersezione fosse impegnata fino all'ultimo istante di giallo con pericolo di conflitto.

In Italia questo nuovo intendimento è esplicitato a partire dal bollettino 150 CNR del 1992 .

Un intendimento acuito successivamente nel documento

"STUDIO PRENORMATIVO, RAPPORTO DI SINTESI - "NORME SULE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E GEOMETRICHE DELLE INTERSEZIONI STRADALI"

generalmente chiamato CNR2001, pur mai assunto a rango di legge.

Una bozza. _ Uno dei relatori dei relatori scientifici non esclude la possibilità che contenga errori, contrattualmente non doveva essere adoperata ne in toto ne in parte.

L'erosione del rosso a scapito del giallo, è fatto generale in tutti i paesi del mondo, del resto attività amministrative, accademiche, finanziarie tendono ad uniformarsi ad un pensiero omologato, prescindendo da diversità delle varie articolazioni di legge, creando così inconvenienti e tensioni locali anche di grande rilievo.

Nel caso di specie questa erosione del tempo di giallo a favore del tempo di tutto rosso è avvenuta

  • in difformità dell'art 41/10 che prevede lo sgombero con il giallo

  • prevedendo movimento del veicolo durante la fase di tutto rosso in contrasto al 41/11

  • abbandonando il criterio tradizionale per il calcolo dei tempi persi dato che non è più possibile sapere quale parte del tutto rosso attenga al fermo di tutte le correnti.

Esisteva un'alternativa, al tempo di sicurezza giallo per legge, si poteva aggiungere un tutto rosso per tutti fermi e questo sarebbe stato conforme al c.d.s ma avrebbe diminuito il livello di sevizio.

Dilatando il rosso a scapito del giallo, è stato possibile individuare un tempo di giallo valido per tutte le intersezioni a prescindere dalla lunghezza della linea di sgombero fino all'ultimo punto di conflitto.

Tutto questo è entrato nella consuetudine del progettista nei pochi (percentualmente) incroci semaforizzati dove tale figura è intervenuta, negli altri posti si è scimmiottato.

Nel 92 il tempo di tutto rosso era di 2s, in erosione del tempo di giallo, spesso ancora oggi è di 2s, pur con un giallo eroso di tutto il tempo di sgombero dell'intersezione, a prescindere dalla lunghezza della traiettoria dalla linea di arresto fino all'ultimo punto di confitto.

Questo perché nessuno ha mai rivisto le impostazioni generali, limitandosi a ridurre il tempo di giallo.

Il numero di incidenti al semaforo è sempre stato percentualmente poco rilevante, quando però l'incidente è grave il profilo di colpa è dedotto rilevando che il presunto colpevole “attraversava l'area dell' intersezione con semaforo che emetteva luce rossa”, uno stato di fatto avvallato teoricamente nella consuetudine progettuale, pur in contrasto con il 41/10.

Detta in parole povere, con la regolazione attuale lo sgombero dell'intersezione è sempre con luce rossa, tale previsione in contrasto al 41/10 e 41/11 nemmeno è sanzionata dalle macchinette automatiche. Tutto questo costituisce un errore sistematico certamente non attribuibile in maniera univoca all'utente . Chi in conseguenza di errore di altri fa un incidente grave rischia la galera per colpa non sua.

Va precisato che fino al 2002 la nozione “area dell'intersezione” non era ancora stata giuridicamente definita, ma dopo la definizione l'individuazione geometrica è più ardua della progettazione del ponte di Messina. Riporto

24-bis Intersezione Stradale: parte di piattaforma stradale che risulta comune a due o più strade non parallele, compresi gli apprestamenti stradali attrezzati(corsie di accelerazione decelerazione accumulo) in modo da consentire il passaggio delle correnti veicolari tra i diversi rami della stessa intersezione.

Ciò non di meno la situazione reggeva perché gli incidenti al semaforo da sempre sono attestati intorno all' un percento del totale. Invariati dopo l'inserimento delle sanzionatrici automatiche.

La scelta di interventi di armonizzazione, regolazione del traffico, repressione dei comportamenti illeciti è atto dovuto, il numero di morti elevato, il numero di tetraplegici da incidente stradale (attualmente 20.000 per un costo sociale unitario di mezzo milione di euro) rende conto dell'impellenza ed inderogabilità di interventi.

Tuttavia per incidere su una somma conviene incidere sugli addendi maggiormente rilevanti, per questo motivo l'intervento sui semafori, tra l'altro residuali dopo l'avvento delle rotonde può essere classificato a bassa priorità.

Di fondo un problema, ogni intervento che alteri una situazione consolidata comporta dei costi, introduce dei benefici, ha effetti collaterali indesiderati, ha la necessità di essere introdotto con cautela e dopo attento monitoraggio per valutare ritorni nemmeno supposti.

In spregio a queste considerazioni nel 2003 sono entrate in funzione le macchinette sanzionatrici e dal 2004 in automatico senza agente di polizia.

Nelle infrazioni rilevate in automatico al semaforo la sola Citesse con il Tred ha totalizzato dal 2004 ad agosto 2008 un milione e seicentomila infrazioni, un trend crescente nonostante le polemiche, con un numero di operatori crescente dati i guadagni, è facile presagire che in breve tempo il costo sociale supererà quello dei paraplegici. Inalterate le statistiche di incidenti alle intersezioni.

Se a questo sommiamo la marea di ricorsi e costi conseguenti, la compressione della libertà personale derivante dalla sottrazione di punti della patente ed i costi collegati, si ha la percezione precisa di una disfatta.

Mi scuso per il cinismo economico cui riconduco le mie valutazioni, ma se non si vuole parlare di soldi parliamo di vite umane, di tratta di aspetti intercambiabili attraverso dei coefficienti di conversione.

Soldi significa anche istruzione, sanità, durata di vita, tutela dell'ambiente ecc...

Ogni utilità maggiormente percorsa, avviene a scapito di altre utilità, quindi il problema è stabilire un ordine di priorità delle scelte, anche se nel medio periodo siamo tutti morti, anche se il flipper vince sempre Lui.

Questa premessa per capire la filosofia sottostante le argomentazioni proposte.

Il profilo tecnico del merito non è meno intrigante.

Per studiare il comportamento si è soliti separare in due gruppi i veicoli sopraggiungenti semaforo, una speculazione condivisibile che facilita la descrizione dei comportamenti presumibilmente prevalenti isolandoli tra due estremi.

Questa speculazione porta ad individuare una teorica linea di separazione

  • chi si trova dopo tale linea deve proseguire perché non può arrestarsi entro i limiti

  • chi si trova prima di tale linea deve frenare perché può arrestarsi entro i limiti.

Questa linea è situabile prima della linea di arresto ad una distanza calcolabile sempre che ci si metta d' accordo su due parametri fondamentali, il tempo di reazione e la decelerazione

Il tempo di reazione è una cosa misteriosa, variabile ad umore e citazioni bibliografiche del relatore tra 0,8 e 3s.

Per fortuna esiste un riferimento di legge che lo pone pari a 2,8-0,01v nella valutazione della distanza di arresto pari cioè a 2,3s a 50km/h

  1. Nel paragrafo 5,1,2 delle

NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE

collegata al D.M. 5 Novembre 2001

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

e questo dovrebbe chiudere la partita. Nemmeno a pensarci.

Per quanto riguarda l'accelerazione è ancora peggio, abbiamo un diluvio di dissertazioni accademiche sull'aderenza nelle più svariate condizioni per tutti i battistrada, per tutte le pavimentazioni e conglomerati stradali, per tutte le condizioni atmosferiche e così al posto di un numero abbiamo un range per l'aderenza compreso tra 0,2 e 0,8.

Non manca chi sottolinea come in formula uno, attraverso alettoni che aumentano in modo fittizio il peso, con mescole collose dei pneumatici si possa arrivare a 1,9 .

Ne va trascurata l'osservazione sull'efficienza frenante che nel rispetto di protocolli di omologazione e revisione, su una quantità rilevante di veicoli costituisce limitazione prevalente rispetto alle condizioni di aderenza dei pneumatici.

Io faccio questa considerazione, nella descrizione dell'intersezione si parla di corsie di accelerazione e decelerazione, tenuto conto che

Il D.M. 19-04-2006 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24-7-2006 n°170.

In relazione alle corsie di accelerazione e decelerazione per strade diverse da autostrade e strade di scorrimento veloce individua una accelerazione di 2m/s².

su strada piana trascurando attrito volvente e resistenza aerodinamica valori di second'ordine.

(paragrafo 4, caratterizzazione geometrica degli elementi dell'intersezione)

Assumo riferimento per il calcolo una accelerazione di 2m/s².Tutto risolto? manco per idea.

Se qualcuno dispone di indicazioni normative di rango maggiore si faccia avanti.

A prescindere dalla composizione tecnica della querelle.

Pensare che il comportamento dell'utente sia in maniera perentoria deciso da una linea di separazione che fisicamente non c'è, la cui collocazione teorica a posteriori è oggetto di dissertazioni teoriche ed ideologiche, che nelle diverse valutazioni è fluttuante in uno spazio di 40 metri è da commedia dell'assurdo.

Ammettiamo che questa linea si univocamente definibile,perfino fisicamente realizzata, pretendere che il comportamento dell'utente sia conseguenza di questo fatto e si adagi su uno dei due comportamenti estremi, è indebita estensione della norma che al contrario prevede in via principale che allo scatto della luce gialla si inizi manovra di arresto.

Certamente dobbiamo valutare se il comportamento dell'utente è rispettoso della norma di legge, ma questo non comporta la verifica se ha sintetizzato in un secondo la possibilità di appartenenza ad un insieme fluttuante descritto da leggi della cinematica ignote e oggetto di discussioni annose nelle applicazioni concrete. A me basta osservare che:

Esiste carenza infrastrutturale perché non è individuata la zona di separazione tra due comportamenti difformi, questo è all' origine dell'errore sul fatto.

Errore sul fatto ascrivibile alle scelte amministrative del comune che, non deducendo i tempo da un progetto, impone tempi arbitrari e scriteriati.

Errore sul fatto ascrivibile a tutta la catena di controlli omessi, ascendenti fino al Ministero che ha derogato ai compiti istituzionali di controllo, sui progetti non fatti, sulla capacità di piccoli comuni di addossarsi funzioni tecniche rilevanti.

Quando il tempo di giallo impostato è inferiore al tempo di sanzionabilità esiste una quantità statisticamente definita e calcolabile di utenti che possono incorrere in inevitabile infrazione.

Al contrario esiste una quantità di utenti sempre statisticamente valutabile che pur con comportamento non conforme non sono sanzionati.

Riducendo il tempo del giallo non solo si sanzionano molti utenti diligenti, ma creano condizioni maggiormente favorevoli per i furbi, l'apoteosi del peggio del peggio.

Complessivamente un sistema di grande iniquità che rischia di sanzionare proprio gli utenti più diligenti, una stima della velocità media subito dopo la linea di arresto inferiore a 30- 35 km/h deve considerarsi indizio di diligenza.

Ad ogni modo, Il diverbio tra diverse valutazioni tecniche deve trovare composizione preventiva e concretizzarsi in elementi architettonici, strutturali, segnaletici di inequivoca interpretazione.

L'avvento delle macchinette sanzionatrici, ha da un lato evidenziato l'inadeguatezza della

situazione di fatto esistente, dall'altro la carenza degli strumenti di analisi e progettazione che costituiscono il bagaglio tecnico del progettista, per ultimo le omissioni di cui sopra .

Nella progettazione tradizionale ho fatto riferimento all'adagiarsi su due condizioni estreme, arresto o transito divise in obbligatorio comportamento da una linea ideale trascurando l'infinita possibilità di comportamenti consoni o non consoni che sono intermedi tra questi estremi.

Faccio ora riferimento a un aspetto nuovo emerso proprio con l'avvento delle macchinette e con il protocollo di omologazione di queste.

Il percorso necessario all'arresto del veicolo è tradizionalmente calcolato su una traiettoria che è l'interasse tra la posizione in cui si trovava al segnale di arresto e la posizione ad arresto avvenuto.

Questo spazio non corrisponde però a quello di sanzionabilità perché al veicolo è rilevata infrazione finché non ha sgomberato con tutto il retrotreno la linea di arresto.

E' necessario pertanto introdurre due nuovi concetti con l'avvento delle macchinette

lo spazio di sanzionabilità e tempo di sanzionabilità.

Lo spazio di sanzionabilità è dato dalla traiettoria tradizionalmente descritta come spazio di arresto cui si somma la lunghezza del veicolo.

I tempo di sanzionabilità è la somma del tempo complessivo necessario all'arresto con il tempo necessario al veicolo a percorre se stesso teoricamente alla velocità media di ripresa.

Entrambi questi valori richiedono per il calcolo l'identificazione di una curva della velocità .

Siccome i comportamenti sono i più disparati esiste solo la possibilità di individuare i limiti estremi e di fare ipotesi su curve di maggiore probabilità.

Allo stato attuale tutte le tabelle che descrivono il comportamento per l'arresto sono inadeguate in quanto nemmeno prevedono il tempo di sanzionabilità.

Preme sottolineare che la regolazione semaforica è oggi incongruente al c.d.s.

Le macchinette sono incongruenti sia al c.d.s che alla regolazione semaforica.

Il binomio macchinette sanzionatrici e regolazione semaforica è sicuramente vincente basta rivedere in senso coerente impostazioni e funzionamento di entrambe le peculiarità.

Una osservazione a margine

Mi sono spesso trovato a sostenere che

L'art. 41/10 del c.d.s. regola il comportamento dei veicoli in movimento

L'art. 41/ 11 del c.d.s. regola il comportamento di veicoli in condizioni statiche.

La distinzione tra veicoli in condizioni statiche e in movimento è una approssimazione,

da un punto di vista teorico un mezzo è in condizioni statiche quando la sua velocità è pari a zero, il moto stesso a velocità costante è considerato una situazione statica.

Non nella fisica la spiegazione dell'ipotesi di cui sopra ma nel buon senso e nell'empirismo.

Focalizzo sul punto.

Se un veicolo si trova ad un metro dalla linea di arresto a 50km/h allo scatto del rosso certamente non può rispettare il 41/11.

Certamente non può fermarsi ma esiste possibilità che operi nel rispetto del 41/10 infatti alla norma principale (arrestati ) è concessa una deroga per profili di possibilità e prossimità.

Si può obiettare che tale deroga riguardi la sola luce gialla e non la luce rossa, ma la norma vincola il comportamento dell'utente in conseguenza della luce gialla, la comparsa della luce rossa sfugge alla sua diligenza ed è nella potestà dell' amministrazione.

Da questo combinato si deduce che la norma di cui al 41/11 è recessiva rispetto al 41/10 ed interessa il posizionamento dei veicoli che potendosi arrestare ai sensi del 41/10 non rientrano nella deroga prevista.

A supporto di queste valutazioni allego uno studio fatto ricorrendo a dei diagrammi commentati.


VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ARRESTO DI UN VEICOLO IN SITUAZIONE DI FATTO AL SEMAFORO

*********

Descrivo il comportamento di un generico veicolo in prossimità di una intersezione semaforizzata assistita da apparecchiatura sanzionatrice automatica.

Per valutare le condizioni di arresto di un veicolo in risposta ad comando esterno, faccio riferimento a parametri desunti direttamente od indirettamente da norme cogenti

Utilizzo tr = 2,8-0,01*v per tempo di reazione cioè 2,3s a 50 km/h, unico valore ad oggi esplicitato da legge vigente.

Utilizzo a = -2m/s² accelerazione in frenata, un valore già precedentemente motivato.

Questi valori sono però ininfluenti sulle analisi che seguono, analisi che resistono a valori discretamente diversi.

Un conducente sta percorrendo la strada alla velocità di 50km/h ovvero v= 13,88m/s ,avverte improvvisamente un ostacolo davanti che impedisce di procedere.

Inizia la manovra di arresto e percorre uno spazio in frenata descritto dalla formula

S=Si+v*tr +1/2at² prendo come riferimento il punto di arresto S=0 ed Si = -v*tr- 1/2at²

Risolvendo si ottengo un spazio di 32 metri percorso alla velocità di 13,88 m/s in un tempo di 2,3s, a questo si somma tratto di 48m percorso a velocità decrescente fino all'arresto in un tempo di 6,94s per un tempo complessivo di 9,24s

Esprimo queste funzioni nell'annesso diagramma, la curva fucsia rappresenta il decorso del tempo e la curva verde la velocità con frenata ad accelerazione costante.

Nello schema di arresto al semaforo pongo l'origine degli assi sulla linea di arresto e raffiguro un mezzo pesante nella posizione di scatto del giallo e nella posizione di arresto.


Ipotizzo che esista sanzionatrice automatica che eroga sanzione quando il mezzo è sopra la linea di arresto o l'ha sorpassata di poco

ARRESTO AL SEMAFORO

diag.1

come si vede in queste condizioni il mezzo si ferma e non è multato.


Questa condizione rappresenta quella limite, i mezzi che allo scatto del giallo si trovano più distanti di 80 metri possono arrestarsi e non sono multati.


Quelli che allo scatto del giallo si trovano a 79,5 metri sono nelle condizioni di non potersi fermare, se frenano per ottemperare al precetto non devono essere multati.


Le cose però non stanno così, il mezzo che ha oltrepassato la linea di arresto è fotografato perché si trova nell'influenza delle spire della macchinetta sanzionatrice al momento dell'arresto, se accelera con accelerazione di 2m/s², dopo 1,5 secondi al secondo scatto è colto dopo aver percorso poco più di tre metri dalla seconda foto.


Il mezzo fermo, Vo=0 che parte dalla linea di arresto origini degli assi di riferimento So=0 riprende velocità e percorre uno spazio nel tempo dato dalla formula S=1/2at², per

uscire dalla sua lunghezza impiega un tempo t= √ (2S/a) se poniamo a =2m/s²

t=4,3s per un mezzo lungo 18,5 m

t=2,2s per un mezzo lungo 5 m

Questo avviene perché ho ipotizzato che la velocità scenda sino a zero.

Nei casi concreti il conducente pur non potendo discernere fin da subito sulla possibilità o meno di fermasi, meglio discerne nel tratto compreso tra 5÷15m dalla linea di arresto.

Riporto nel grafico per meglio fare il raffronto, la curva dei tempi in frenata di colore fucsia e la retta dei tempi di velocità costante di 13,8 m/s di colore giallo.

ARRESTO AL SEMAFORO 2

diag.2

Si osservi come a 10,2 m dalla linea di arresto la frenata ha introdotto un ritardo di 1s o a parità di tempo una differenza nel tratto percorso di soli 8,7 metri.

Quantità entrambe percettibili che meglio orientano sul proseguo del comportamento

Dopo 70 metri percorsi dallo scatto del giallo,il guidatore solo allora matura consapevolezza se la scelta fatta 38metri prima dopo 6,04 secondi dallo scatto del giallo sia stata opportuna.

Da questo momento in poi le differenze si impennano fino al momento dell'arresto.

Chi frena arriva alla linea di arresto 3,54s dopo di chi procede a velocità costante.

Al momento in cui il veicolo che ha frenato arriva alla linea di arresto quello che ha tirato diritto si trova a 49,4 metri più avanti.

Per gli utenti che al momento dello scatto del giallo si trovano a 79,5 metri dalla linea di arresto, la scelta di comportamento appare più dettata dal caso che da percezione sul fatto.

Questo per mancanza di presegnalazione di un'area che assieme al scatto del giallo dirima sul comportamento relativo ad accadimenti successivi.

Apro una parentesi per osservare che l'inserimento di un countdown non solo comprime di almeno 1,5 secondi il tempo di reazione ma permette di fare la scelta di comportamento molto prima di quando la percezione personale lo renda possibile.

Lo schema permette un'altra osservazione.

I veicoli che allo scatto del giallo si trovano tra gli 80 ed 80+30,6 metri dalla linea di arresto possono fermarsi entro i limiti ma se tirano diritto non sono sanzionati.

ARRESTO FRENATA MORBIDA


diag.3

Il fatto è maggiormente evidente traslando la linea gialla di 30,6metri verso destra, si osservi come per questi veicoli il tempo di uscita dai 18,5 metri della lunghezza veicolo corrisponde al tempo di arresto per chi frena.

Se non si considera la lunghezza del veicolo alcuni di quanti si comportano correttamente sono sanzionati, altri che si comportano scorrettamente la fanno franca.

Le curve di velocità descritte costituiscono i due estremi di comportamento, in mezzo è possibile descrivere una moltitudine di possibilità maggiormente probabili e maggiormente consone.

Oltre alla velocità della strada, l'apprezzamento di prossimità consiglia di ridurre la velocità di 13,88 m/s ad una velocità di 8,3 m/s (30km/h) a partire dai 50 metri dalla linea di arresto, così come è ragionevole pensare che ci siano utenti che alle condizioni normali si rendono conto di non potersi arrestare solo a 4-6 metri dalla linea di arresto e riprendono accelerando, ove fotografati è possibile ricostruire delle velocità medie tra i due scatti intorno ai 25÷35 km/h.

Dati statistici ( quei pochi che purtroppo sono raccolti) e velocità medie desunte attraverso posizioni e tempi nei fotogrammi dei multati identificano il range 25÷35 km/h come dispersione intorno alla media e la velocità di 30km/h come maggiormente probabile.

E necessario pertanto uscire da una analisi che considera gli estremi e fare delle ipotesi su curve di velocità ipotetiche congrue a dati statistici che permettano la percorrenza del veicolo su se stesso.

ARRESTO AL SEMAFORO SGOMBERO

diag. 4

In questo schema è tracciato, linea rossa per velocità e tempi,il comportamento che sembra essere più frequente ed anche maggiormente corretto.

Si osservi in particolare come il tempo per uscire di 18.5 metri dalla linea di arresto è inferiore a quello per arrestarsi sulla linea stessa. Tuttavia questa scelta di frenata morbida per 19 metri dopo la maturata percezione di giallo e di poi proseguire, è dettata da regola di comportamento generale più che da risposta alla valutazione sul fatto perché tempi e spazi differenziali rispetto ad una non frenata sono irrisori.

E possibile soprattutto in persone timorose e diligenti che questa frenata persista e quando si matura consapevolezza di non potersi fermare si acceleri come nel grafico successivo.

ARRESTO AL SEMAFORO


Diag.5

In questo grafico in cui il cambio di scelta è a 10,2metri dalla linea di arresto e poi si accelera di nuovo il tempo per uscire dai 18,5 metri è superiore al tempo per arrestarsi e l'utente è multato, la velocità media calcolato con riferimento ai fotogrammi è di 26 km/h.

E' possibile così concludere

Nel comportamento al semaforo assistito da sanzionatrici automatiche

  • bisogna implementare gli spazi ed i tempi rispetto all'arresto per tener conto della lunghezza non puntiforme del veicolo.

  • Le sanzionatrici automatiche come ad oggi strutturate con un tempo di giallo correttamente impostato non sanzionano alcuni che non ottemperano al precetto pur potendolo fare.

  • Le curve a velocità costante senza frenata e la frenata a qualsiasi costo, sono sbagliate e nemmeno riflettono il comportamento statisticamente rilevato.

  • E' possibile identificare un tempo limite di sanzionabilità , maggiore del tempo complessivo necessario all'arresto di una quantità pari al rapporto tra lunghezza veicolo ed una velocità pari al 60% della velocità della strada.

  • L'inserimento del countdown abbassa il tempo di risposta piramidale e permette all'utente una scelta di comportamento precedente al maturare di sua percezione personale.

Le macchinette sanzionatrici sono omologate per sanzionare chi allo scatto del rosso è nell'influenza di due sensori uno prima ed uno dopo la linea di arresto, con la verifica aggiuntiva che il veicolo comunque procede.

Almeno due foto sono richieste una sopra la linea di arresto o subito dopo, una a 1,5s dalla prima, questa ulteriore foto serve a documentare che il veicolo non era fermo sopra la linea ma che ha continuato l'attraversamento.

Le due foto supportate da rilievi sul posto, nel limite dell'errore di paralasse, permettono di valutare lo spazio percorso dal veicolo e quindi di valutare la velocità media nel tratto documentato dai fotogrammi dopo la linea di arresto.

Questo dato è stato utilizzato in giudizio per dimostrare il comportamento colposo dell'utente,

non è infatti sufficiente l'elemento oggettivo dell'infrazione documentato dal fotogrammi per erogare la sanzione amministrativa, l'art 3 della legge di depenalizzazione n° 689/ 1981 prevede infatti che per erogare la sanzione esista il profilo di almeno colpa in carico al responsabile.

Gran parte dei multati sostengono di essere incorsi in inevitabile sanzione per un tempo di giallo troppo breve, errore sul fatto addebitabile ad altri, in questo caso al Comune che ha impostato il giallo del semaforo ad un valore troppo basso, questo esclude la colpa del responsabile dell'infrazione.

E' del tutto evidente come dall'analisi di cui sopra, che la colpa o meno dell'utente si riferisce a fatti avvenuti ante linea di arresto.

La sanzionatrice documenta fatti avvenuti dalla linea di arresto in poi.

E' possibile che il comportamento precedente l'infrazione sia univocamente dedotto da fotogrammi successivi?

Le amministrazioni interessate attraverso tecnici di loro fiducia hanno risposto positivamente a questa domanda ed hanno elaborato il metodo deduttivo induttivo che riporto.

Siccome dai due fotogrammi è possibile ricavare la velocità media nel tratto di 1,5 s dopo la linea di arresto, si estrapola il dato e si assume che questa sia la velocità anche nel tratto ante linea di arresto.

Una ipotesi velleitaria e infondata, tanto più quanto si riferisce ad un'area deputata ad un transitorio tra la velocità della strada e la velocità zero.

Il fatto che queste ipotesi siano avanzate da persone che si occupano di ricostruzione di incidenti stradali non da affidabilità aggiuntiva, anzi induce al sospetto su valutazioni atte a sostenere sentenze con importanti risvolti penali e patrimoniali. Riporto in un diagramma con curva rossa l'ipotesi controversa e molte altre curve maggiormente verosimili alcune relative ad inevitabile infrazione, altre in profilo di almeno colpa.

Curve per velocità media di 8,3 m/s (30/km/h) nei 12,5 metri percorsi in 1,5 s dopo la linea di arresto.


CURVE VELOCITA' AL SEMAFORO

diag.6


Osservo che le curve che rispettano le condizioni di velocità media così come sopra dedotta, sono infinite alla seconda,sono descritte cioè da due gradi di libertà velocità ed accelerazione.

Alcune curve sono spezzate, riflettono lo stop da indecisione o condizioni del traffico.

Qualcosa si può comunque dedurre.

I fotogrammi scattati secondo protocollo di omologazione a partire dalla linea di arresto, nulla dicono del comportamento dell'utente la dove si forma colpa od inevitabile infrazione.

Nelle infrazioni del codice della strada, vige la presunzione di colpevolezza che può essere rovesciata solo con querela per falso rivolta a chi ha redatto il verbale.

Sembrerebbe in capo all'utente l'onere della prova.

Si tratta di una falsa interpretazione, il profilo di falsità riguarda aspetti avvenuti in presenza dell'operatore di polizia e attengono all'essenzialità del fatto verbalizzato, non certo alla burocratica trascrizione di un verbale da rilievo automatico.

A meno non si ipotizzi querela per falso alla macchinetta sanzionatrice, ormai non mi stupisco più di nulla.

Sembrano valutazioni di pertinenza giuridica, convinto del contrario rilevo la presenza di territori di nessuno, si ritraggono tecnici e giuristi entrambi contano sull'altro.

In questo la spiegazione dell'errore d'inserimento di un tempo di tutto rosso a scapito di un giallo dedotto da norma di legge fin dal bollettino 150 CNR del 1992.

Valuto ora la situazione in accelerazioni diverse, riprendo lo schema precedente con implementata la lunghezza del veicolo inserendo anche una curve con frenata di a= 3 m/s² – in verde le curve di tempi tempi e velocità.

In questo caso la frenata tecnica dura 4,63s e si protrae per 32m

Osservo come la curva verde integrante lo sgombero del veicolo su se stesso, pur diversa nella fase ascendente, sia molto simile a quella blu traslata di 16m.

Osservo che la differenza temporale per arrivare allo sgombero della linea di arresto con il retrotreno è di solo 1,34s.

Una conseguenza del fatto che uno solo dei tre valori frenata tecnica- tempo piramidale, sgombero del veicolo su se stesso è mutato.

Un cambiamento che per accelerazioni maggiori( se plausibili ) è ancora meno significativo dato che tale addendo in variazione, perde sempre più significato sulla somma complessiva.

Nel grafico ho rappresentato una segmentazione del tempo a 5 secondi, nell'ipotesi che a questo valore sia impostato il giallo del semaforo.

In questo caso le curve perdono significato e le accelerazioni si impennano lo spazio totale di arresto diventa di circa 60 metri, tolti 18,5 metri per lo sgombero dell'autotreno su se stesso

tolti 32 metri percorsi nel tempo di reazione piramidale 9,5m è quanto rimane per la frenata tecnica

ARRESTO E SGOMBERO AL SEMAFORO

diag.7

Pe r quanto riguarda i tempi 2,3s sono il tempo piramidale,

t=18,5/8,33= 2,2s il tempo di sgombero un autotreno su se stesso

t=5/8,33 =0.6s il tempo di sgombero di un'autovettura su se stessa

si deduce un tempo residuo di frenata tecnica è di 0,5s per l'autotreno e di 2,1s per la vettura

Le accelerazioni richieste dall' Amministrazione sono

a = 13,88/0,5 = 27,76 m/s² per l'autotreno

a= 13,88/2,1 = 6,6 m/s² per la vettura

Per l'Amministrazione questo ed altro.

Ho già evidenziato come utenti che tirano diritto anche se si trovano oltre la zona di arresto possibile,non sono sanzionati osservo anche che questa generosità interessa maggiormente chi percorre l'intersezione a velocità maggiore o addirittura accelera in prossimità.

In termini generali maggiore è la velocità di attraversamento minore è la probabilità di incorrere in infrazione. Un rovesciamento delle aspettative.

Assieme alla documentazione di comportamento dopo la linea di arresto fatto dalle macchinette, questo rappresenta il limite insito nel cattivo utilizzo del sistema.

Ad oggi macchinette come il Tred, in grado di fare un filmato, possono funzionare con grande efficacia ai fini repressivi e con grande affidabilità a tutela degli utenti diligenti.

Descrivo per evidenziare la distanza dalla situazione attuale una corretta gestione dei segnali e degli accessori

Ho dedotto che il tempo di sanzionabilità per le auto sia 10 secondi, con l'inserimento di un countdown tale tempo può ragionevolmente essere ridotto fono a 7-8s.


Il tempo del giallo sarà più alto per quanto riguarda lo sgombero dell' intersezione fino al punto di ultimo conflitto, punto che dipende dalla fasatura delle correnti e che attiene ad una indagine specialistica per geometria e tempi.


La sanzione in automatico è erogata con il passaggio del semaforo che emette luce gialla

in accordo con il dettato di cui al 41/10.

Il giallo è frazionato in giallo continuo e giallo pulsante secondo la divisione individuata dai diversi valori di tempo di giallo e tempo di sanzionabilità.


In definitiva dopo la corrente verde compare ad esempio un giallo lampeggiante per un tempo ts seguito da un giallo continuo che dura della quantità tg-ts


Il tempo sulla macchinetta sanzionatrice è impostato per un valore ts che è praticamente costante in tutte le intersezioni piane.


Il Tred è dotato di due telecamere una a grandangolare ed una a fuoco variabile con OCR per il riconoscimento della targa, la telecamera grandangolare dovrà cogliere tutta l'area dell'intersezione per descrivere il comportamento dell'utente fin dal momento d'ingresso nell'area per l'arresto.


Alla stato attuale è possibile in maniera automatica descrivere la curva di velocità utilizzando le sole telecamere in postazione fissa, evidenziando anche gli utenti che attraversano la linea di arresto con tempo inferiore a ts, ma solo perché si sono avvicinati a velocità elevata integrando due violazioni, quella della velocità e quella di mancato arresto con il giallo pur potendolo fare entro i termini.


Purtroppo per le amministrazioni una corretta gestione del semaforo sarà un costo e non una fonte di guadagno.


Un costo che però sono tenute ad assumersi, se si vuole seriamente perseguire la sicurezza.


Questa analisi ha scopo ricognitivo, a completezza indico una maniera provvisoria per calcolare il tempo di sanzionabilità “ ragionevole “ nelle attuali condizioni di rilevamento.


Dico maniera provvisoria perchè come sopra dedotto ritengo necessario rivedere in maniera complessiva tutta la materia.


Introduco nuovamente i diagrammi considerando soltanto l'ipotesi di comportamento limite consono al c.d.s per realizzare l'arresto per un'automobile e ed un autotreno.


L'ipotesi è questa: auto ed autotreno decidono di arrestarsi frenando fino a velocità pari a zero e arrivano a farlo precisamente sulla linea di arresto, decidono a questo punto di procedere. Una facoltà che diventa obbligo se trasliamo di un cm il ragionamento.

SANZIONABILITA' E TEMPO DI ARRESTO

diag. 8

Il tempo di sanzionabilità per l'autotreno è di 13,58s per l'automobile di 11,46s evidenziati nella curva color fucsia, dedotta nel momento in cui come su disegno stanno uscendo dalla linea di arresto,ultimo punto di sanzionabilità in automatico.

Come si vede lo spazio coperto è lo spazio di arresto +la lunghezza del veicolo.

Se facciamo riferimento alla curva blu che a mio avviso riflette un comportamento più verosimile, appare accettabile in entrambi i casi prevedere un tempo di sanzionablità pari a 9,23 s per entrambi i veicoli.

Una approssimazione che ci permette di prendere un valore per il tempo di sanzionabilità pari al tempo per l'arresto.

Questo non elimina del tutto il pericolo di infrazioni inevitabili, perchè lascia scoperti gli utenti che realizzano di non potersi fermare solo ad una distanza inferiore a 10m dalla linea di arresto, effetti collaterali per adoperare una locuzione diventata improponibile, un ragionevole compromesso teso a mantenere un livello di servizio all'intersezione accettabile.

Queste approssimazioni, sono una risposta empirica all'accertamento del rispetto individuale all'art 41/10- 41/11, solo attraverso una ricostruzione dei meccanismi di regolazione e degli interventi di controllo è possibile fare meglio.

Concludo indicando un valore di 9,23s per il tempo di sanzionabilità provvisorio valido per tutte le intersezioni su strada piana.

Su strada in pendenza tale valore è maggiore in una direzione e minore sull'altra.

Antonio Menegon

Marostica 14-06-2009

Allegato1 alla CTP rg. 1713/2008 giudice di Pace Letterio Balsamo




Debolezza delle inchieste di Milano e Verona sui Tred ed ipotesi rafforzativa

Marostica 29-04-2009

Sono due inchieste diverse su diversi profili di reato, almeno per quanto contestato nella fase iniziale quella che ha motivato i provvedimenti cautelari.

A Milano sono contestati reati che attengono alla turbativa d'asta e ad ipotesi associative finalizzate a questo reato.

Si tratta di reato contro la pubblica amministrazione, questo esclude che il cittadino possa costituirsi parte civile.

Ciò non di meno il perdurare dei sequestri delle apparecchiature disposto dalla Procura di Milano lascia intravvedere altre ipotesi di reato. La misura del sequestro è infatti incongrua al reato ad oggi contestato.

Ove questo reato fosse provato in sede di giudizio, nessuna influenza su sanzioni pregresse, presenti e future, nel sul proseguo del sistema di rilevamento al tempo oggetto delle doglianze che ha attivato la Procura. Le istanze dei cittadini esitano in un flop.

Come dire che le doglianze dei multati alla verifica della Procura non trovano riscontro.

A Verona esistono contestazioni di diversa natura.

  1. Si contesta ad Arrighetti la frode per deposito parziale del prototipo ed aver imbrogliato il Ministero con false attestazioni.

  1. Si contesta il falso nei verbali redatti e notificati al di fuori della norma di legge.

  1. Si contesta il funzionamento dell'impianto semaforico con tempo di giallo inferiore a 4s.

  1. Si contesta la frode (reato su querela di parte) per aver installato contestualmente un 

radar per il cambiamento del ciclo semaforico in unione al sistema Tred di accertamento d'infrazione.

I punti uno e due sono reati contro la pubblica amministrazione ove confermati nessuna possibilità per l'utente di costituirsi parte civile.

I punti tre e quattro attengono invece a profili di danno rivolti all'utenza, su questi mi soffermo con maggior attenzione perché unici punti capaci di incrinare il sistema.

Il punto tre pone un limite importante, si rilevava comportamento illegittimo quando il tempo di giallo è inferiore a 4 s come dire che al di sopra di questo valore nulla è contestato.

Ora il tempo rilevato dal rilevatore è di qualche decimo di secondo inferiore ai 4s, si tratta di oscillazioni assolutamente compatibili dato il ritardo introdotto dai relè d'interfaccia anche quando perfettamente funzionanti.

Le oscillazioni dei tempi rilevati sono assolutamente nella noma e devono essere valutate ricorrendo alla statistica ed alle curve di Gauss per la determinazione del valore medio,del valore più probabile e dello scarto quadratico medio e dispersione intorno alla media.

Tale osservazione deve essere implementata con l'errore di scostamento possibile tra i valore impostati in ingresso e quelli reali di uscita.

Sono spiacente ma il vulnus vero, non sta nel cavillo.

Sul punto quattro Verona maggiormente concentra i suoi sforzi perché riguarda specificatamente la gestione della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Verona EST.

Promosso dal sindaco di Illasi un accoppiamento tra radar (semaforo intelligente e Tred).

Una perla di intuizione ove il furbone di turno osserva, se con un ciclo semaforico ho 0,1 multati ed in una giornata ho 400 cicli semaforici avrò 40 multe al giorno.

Siccome con il radar altero i cicli semaforici e riesco ad ottenere ad esempio 800 cicli, raccolgo il doppio delle multe.

Naturalmente sempre per la sicurezza, proclama comune a tutti i sindaci .

Evidente la cattiva fede,solo che è difficile dimostrare il nesso causa effetto nella realizzazione della truffa.

Recita il 640 c.p.

Si configura reato di truffa quando taluno, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore,

procura a se od ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

L'inserimento del Radar è illegittimo, ma come dimostrare che è un artifizio per avere più multe? L'illegittimità è fatto a se stante,ma  non condizione necessaria o sufficiente per il reato di truffa.

Un aiuto può derivare da una formula che al tempo ho elaborato. Detto:

  • Q numero percentuale di sanzioni inevitabili al semaforo

  • Ts tempo di sanzionabilità legittimo

  • Tg tempo di giallo impostato al semaforo

  • Tc durata del ciclo semaforico

Si può scrivere la seguente relazione

Q= 100 *(Ts-Tg)/Tc

Come si vede se Tc si dimezza Q raddoppia, sempre che Ts-Tg sia diverso da zero.

In definitiva condizione necessaria e sufficiente perché il radar sia un artifizio per raccogliere più soldi è che il singolo ciclo sia impostato in condizioni tali da restituire inevitabili infrazioni.

Allora il radar ha effetto moltiplicatore.

Se non si affronta il vero problema che è quello dei tempi del CNR demenziali ed immotivati, non si va da nessuna parte.

Con valori di tempo di giallo di 4 secondi il numero teorico delle sanzioni inevitabili è dell'ordine del 10% , una quantità enorme che non trova riscontro perché il tempo di sanzionabilità da progetto deve tener conto dell'utente maggiormente svantaggiato.

La maggior parte degli utenti, percepisce il pericolo e attiva comportamenti che aumentano il rischio per se e per altri scostandosi dal comportamento corretto che altrimenti sarebbe sanzionato, questa la vera causa dell' aumento degli incidenti.

Sono invece svantaggiati

  • veicoli lunghi per il tempo di percorrenza su se stessi

  • persone anziane per tempi di reazione maggiori

  • i poveri che viaggiano su mezzi pur autorizzati ma di inferiore efficienza frenate.

  • Le persone con cultura inferiore, con minor mezzi di accesso al GDP.

Secondo Lucio Pardo una tassa su vecchi e sui poveri

I vari comitati di multati hanno poco di cui gioire per gli esiti di queste due inchieste,

Nulla incidono su questo sciagurato sistema.


A dimostrazione della irrilevanza dei procedimenti sul  sistema frodatorio in atto segnalo che

Ad Albavilla e Legnago accanto ai Tred sequestrati incappucciati come membri del Ku klux Kan, le amministrazioni hanno montato i Red-speed un clone del Tred che si prefigge di occupare lo spazio commerciale creato dai sequestri .

Da qualche giorno sto analizzando dati che prima non avevo, forniti a mia richiesta da Raoul Cairoli oggi mio difeso e così elencabili.

  1. Ordinanza di applicazione di misura coercitiva emessa del gip di Milano.

  2. Decreto di sequestro preventivo emesso dal lGIP di Verona.

  3. Corrispondenza intervenuta tra Citiesse e funzionari dei vari Comuni interessati.

  4. Bandi d'asta pubblici e privati dei Comuni e lista ditte partecipanti.

  5. Tred nelle due versioni omologate con residenti i programmi di gestione

  6. Relè di interfaccia nelle tre versioni che si sono succedute.

Oltre a questo ho la massima disponibilità del Cairoli a fornire tutto quanto gli chiedo e rispondere ad ogni domanda. Ad oggi nessuna reticenza.

Posso esser imbrogliato? Certamente, però il Cairoli dovrebbe sapere dove mirano le mie richieste e mi guardo bene dal farglielo capire prima che queste siano esaudite.

Dell'azione di Milano e Verona, conosco imputati imputazioni e riscontri alla data di emissione dei provvedimenti, nulla di coperto da segreto istruttorio perchè notificato alle parti.

Non conosco l'evoluzione e la progressione delle inchieste, questa parte è secretata.

La legge a partire dal 2000, ha parzialmente trasformato il processo penale da inquisitorio in accusatorio, dando al difensore prerogative prima esclusive dell'organo inquirente.

E mia intenzione attraverso l'avvocato Marco Santarcangelo di sentire in quantità di “ persone informate sui fatti” molti testi ad oggi non escussi dalle Procure, redigendo verbali e ricorrendo ad audiovisivi con valore probatorio in giudizio secondo la previsione di legge.

Tra questi certamente sentirò funzionari del Ministero e del Cnr.

La convocazione sarà amichevole con data concordata, se non assecondata formale con data perentoria, se non assecondata fatta valere presso tutte Procure della Repubblica che hanno un fascicolo aperto su Raoul Caroli.

Dall'analisi dei Tred a breve conclusioni che si preannunciano intressanti.

Ogni promessa un debito

Antonio Menegon

Roaul Cairoli e le indagini difensive


Dopo quindici giorno dalla bozza di accordo allegata, sciolgo la riserva e assumo l'incarico di organizzare indagini difensive per Raoul Cairoli il male assoluto, oggi imputato a Milano e Verona, a breve imputato nella maggior parte delle Procure d'Italia.

Una difesa che integra nel collegio, l'avv. Marco Santarcangelo dello studio legale Santarcangelo &Zuliani di Bassano del Grappa che ha accettato l'incarico.

Io, Antonio Menegon, da sempre denuncio frode al cittadino attuata con l'utilizzo di apparecchiature automatiche, elementi di innovazione, garanzia, deterrenza, nella gestione del traffico utilizzate in maniera impropria, illegittima, quindi criminale, secondo un progetto studiato a tavolino.

Scelgo di difendere Raoul Cairoli,  capro espiatorio utilizzato per distogliere da altre ben maggiori responsabilità.

Serve invece un accertamento rigoroso delle responsabilità a tutti i livelli, responsabilità che sono accertabili solo attraverso inchieste che spalanchino la porta, non che siano costruite guardando dal buco della serratura.

Il problema delle inchieste di Milano e Verona è che i riscontri cercati sono sulla base di ipotesi restrittive, talmente restrittive che ove tutto fosse provato, nessun reale cambiamento interverrebbe nella gestione del sistema. Il gattopardo è la vera razza protetta.

Di questi giorni una pronuncia dell' ANCI, che reitera la buona fede delle Amministrazioni comunali che fanno per sicurezza e non per cassa.

Oltre ogni pudore, con centinaia di lettere alla Citiesse da parte di molteplici amministrazioni attestanti l'intento economico come unico pensiero, con la mancanza di progetto in tutte le intersezioni in tutte le amministrazioni deroga volontaria alla sicurezza, con tempi di giallo assolutamente improponibili e tali da dare gettito sicuro, esclusa l'aleatorietà della diligenza dell'utente.

Con la sicurezza sacrificata all'interesse.

Come vedete si riunisce l'Anci, non la rappresentanza sindacale dei comandanti indagati, un riconoscimento implicito di responsabilità che coinvolge sindaci, giunte, assessori.

Ad oggi Cairoli che corre per istinto come un purosangue, ad oggi i Comandanti di PM fantini  in organico alle diverse scuderie, a domani le scuderie Comuni  con manager di una politica d'interesse, a dopodomani la lega federale delle scuderie, il Ministero che ha tracciato le linee per truccare tutte le corse, fatto di cui tutti oggi sono consapevoli, pur alcuni in ritardo, tutti nascondendo la verità.


Quando la corsa è truccata non si mette in prigione il cavallo.


Antonio Menegon


Marostica 24-04-2009

Rapporti Ing.Arrighetti Ing. Mazziotta

Generalmente tra ingegneri ci si da del tu, quindi una certa confidenza è ragionevole.

Entro ragionevolezza rientra questo episodio.... o forse no, episodio privo di riscontri documentali, anche se al caso reperibili.

Durante la fase d'indagine la Procura di Verona ha ritenuto di inviare la PG a sentire l'ing. Arrighetti, successivamente altra visita presso il Ministero per appurare la consistenza del deposito apparecchiature hardware, in tale occasioni sono poste alcune domande all'ing Mazziotta.

Il Mazziotta deve aver avuto qualche difficoltà a rispondere così ha ritenuto contattare l'Arrighetti per istruzioni sulle risposte da dare in merito a profili tecnici.

L'Arrighetti ha così predisposto un robusto dossier tecnico forse per Mazziotta forse per la Procura o per entrambi.

Nulla di illegittimo, ma l'episodio si presta ada alcune riflessioni.

  • La Procura sente più persone per confrontare i racconti, se le persone si parlano il confronto è vanificato.

  • Se il Mazziotta è in difficoltà sulle risposte da fornire, vuol dire che la documentazione raccolta nell'istruttoria per l'approvazione è carente.

  • Se l'Arrighetti predispone documentazione integrativa, anche Lui sa che la documentazione al tempo presentata è carente.

    Deboli entrambi come due ubriachi si sostengono, sulla stessa barca controllore e controllato, strategie condivise perché se cade uno l'altro è morto.

  • Il provvedimento della Procura di Verona contro Arrighetti si basa prevalentemente su quanto riferisce Mazziotta, resisterà in giudizio? Quale coniglio uscirà dal cappello?

    Ragionevole pensare che i due barcaioli, abbiano indirizzato la Procura su una falso bersaglio, hanno dato un osso per tenersi il filetto.

  • Il Tribunale del riesame ha già espresso le sue perplessità ancor prima che il coniglio esca dal cappello.

Relativamente ad Arrighetti la Procura di Verona si Muove su ipotesi sbagliate




Ing.Arrighetti-Ing. Mazziotta- Procura di Verona


Premesse

La Procura di Verona ha fatto una ordinanza coercitiva verso l'ing, Arrighetti padre del Tred,
con l'ipotesi di frode in pubbliche forniture. Arrighetti avrebbe ottenuto l'omologazione con artifizi e raggiri ,inducendo il Ministero in errore.

Il Tribunale del riesame ha sospeso la misura cautelare, per mancanza di indizi forti precisi e concordanti, sentiti sul merito esperti del Politecnico di Milano.

Ho recentemente pubblicato uno studio sul Tred sotto riportato, ove concludo essere l'apparecchiatura migliore di tutte quelle disponibili, sminuendo il movente della frode ipotizzata.

Ho avanzato ipotesi sulle cause di errore addebitabili ai relè, relè pertinenti alla centralina semaforica perchè a questa riconducibili le parti attive (alimentazione bobine), evidenziando così l'inutilità di omologazione approvazione per tale componente.

Stanti queste premesse analizzo oggi la credibilità dell' ing. Mazziotta , principale teste a carico contro l' ing. Arrighetti.

Analisi in due passaggi, la prima documentale sotto riportata, la seconda che pubblicherò a giorni attiene ai rapporti Mazziotta -Arrighetti

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Serve introdurre nella vicenda due pietre miliari, entrambe di provenienza Ministeriale.

  1. La circolare prot. 5501 del 18-01-2008 firmata dall' ing. Dondolini

  1. La risposta all' ing. Mussone prot. 0001239 del 07-01-2008 firmata dall' ing. Mazziotta


Sui tempi di giallo, due scritti Ministeriali assolutamente discordanti con date ravvicinate.

Sono arrivato alla conclusione che la lettera del Mazziotta pubblicata sul sito di Gaglianico,

è falsa od apocrifa o manipolata, sulla base dei seguenti motivi


  1. la risposta compare su internet dopo 10 mesi dalla data in calce.

  2. Non esiste risposta nota di Mussone a contrasto delle scempiaggini scritte.

  3. Il contrasto con la circolare sopra citata del Dondolini.

  4. L'assoluta cialtroneria tecnica delle deduzioni, che certamente non possono essere a firma di un Ingegnere, alto funzionario dello Stato, Direttore della responsabile della VIII divisione della direzione Generale per la Motorizzazione, Responsabile per i pareri di omologazione.


Il puno 4) è quello decisivo , Scrive l'ing Mazziotta

Frammento risposta Mazziotta


Introduzione perfetta, esattamente le ipotesi su cui anch'io fondo le mie deduzioni.

Introduzione compatibile con il ruolo che l' ing. Mazziotta ricopre al Ministero.

Il problema viene dopo, partendo da giuste premesse sono infilate una dietro l'altra una serie di corbellerie,impossibile che la prima parte e la seconda siano dello stesso autore.

Siccome la Procura di Verona, agisce nella supposta attendibilità del teste Mazziotta,

ha l'obbligo di indagare su chi abbia volontariamente minato la credibilità dello stesso,proponendo un testo apocrifo o manipolato.

Esiste pur improbabile altra possibilità.

La lettera è genuina per contenuto e firma, questo comporta che

  • La Procura ha un teste importante auto screditato

  • Il Ministero ha tra i suoi ranghi decisivi un incapace o un mistificatore.

  • Su pareri di incapaci sono state fatte le omologazioni con i risultati da tutti visibili.

Con l'osservazione aggiuntiva che il profilo di incapacità, al massimo porta ad identificare colpa grave, ma può essere un prezzo accettabile da pagare per chi  in ipotesi ha operato con dolo.


Antonio Menegon

Ripropongo uno scritto di qualche mese fa ove a partire dalle ipotesi Mazziotta, assumendo le stesse fonti da Lui indicate, arrivo a risultati diametralmente opposti.

Questioni di punti di vista?

Nella scienza e nella tecnica i punti di vista sono residuali, un percorso deduttivo condiviso e sedimentato porta ciascun relatore a conclusioni se non uguali molto vicine, oscillazioni del 10 percento sono oggetto di aspro confronto.

Per dirne una, si contestano 3,9s al posto di 4s nominali, una differenza del 2,5%.

Cnr e Mazziotta concludono per 4s ed io per 12s qualcosa non torna.

Anzi torna tutto, Istituzioni che si sono organizzate per predare il cittadino.


Antonio Menegon









Pubblico su www.venetoonline.info uno studio sul Tred.

Descrivo

  1. il funzionamento dell'apparecchiatura

  2. L'affidabilità

  3. le caratteristica potenziale di dare prova di comportamento oggettivo e soggettivo.

  4. La mancata attivazione di utilità a garanzia dell'utente da parte di Ministero, Comuni e ditte private.

  5. La carenza probatoria che deriva dall'omissione di cui al punto 4

  6. La resistenza ad interventi fraudolenti in danno al cittadino.

  7. La carenza di istruttoria da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

  8. La possibilità potenziale di evitare ricorsi al G:P.

  9. L'Approvazione ed omologazione dell'apparecchiatura e la loro differenza.

  10. La legittimità di interventi di modifica di componenti difettosi.

  11. La documentazione ove si evidenzia l'occultamento delle qualità di garanzia per l'utente.

  12. L'analisi di legittimità ( illegittimità) delle sanzioni su profili strettamente giuridici.

La conclusione è che il Tred è un'ottima apparecchiatura affidabile e precisa, con capacità intrinseca di documentare l'infrazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Nell'uso ad oggi fatto, per negligenza o volontarietà, ha funzionato nella modalità che non prova l'elemento soggettivo.

E' stato così possibile occultare l'insufficienza del tempo di giallo, cosa che sarebbe risultata immediatamente nei filmati.

In una corretta installazione, con un protocollo di verifica dei dati corretto, in presenza di progetto dell'intersezione, il Tred è assolutamente in grado rilevare le infrazioni reali in maniera largamente più affidabile di qualsiasi prestazione umana.

Queste evenienze, le sole legittime, trasformano l'installazione in un costo e non in una fonte di reddito per i Comuni, così come avviene in tutto il mondo civile.

Antonio Menegon


aspetti tecnici, affidabilità, valore probatorio del Tred


Per come è descritto nella relazione della quinta sezione dei Lavori pubblici, il Tred è assemblaggio di elementi normalmente commercializzati, si tratta pertanto non di apparecchiatura brevettabile ma di un modello di utilità. (giurisprudenza sul tema).

La descrizione è scarsamente analitica, l'approvazione è rilasciata su insufficiente istruttoria, pertanto sono costretto ad assumere altre conoscenze da altre fonti.

Lo schema a blocchi dell'apparato, associato alla centralina di comando del semaforo è così raffigurabile.

schema a blocchi Tred

Il Tred è interfacciato con l'apparato con la sanzionatrice automatica attraverso un trasduttore T, in ingresso al trasduttore i segnali di giallo e di rosso og e or gli stessi che comandano le rispettive lanterne, in uscita contatti puri ig ed ir per il funzionamento dell'apparato.

Una interfaccia ausiliaria necessaria ove i contatti puri non siano già disponibili sui teleruttori della centralina semaforica. Una utilità quindi per il montaggio.

I simboli in rosso si riferiscono a componenti essenziali del sistema, tutti soggetti ad analisi ed approvazione perchè la mancanza di uno di questi rende inutilizzabile l'apparecchiatura.

I simboli in nero a componenti di eventuali utilità .

Significato dei simboli

C unità centrale di elaborazione e pilotaggio

Ti telecamera a campo largo

T2 telecamera a campo stretto con ocr

Rg45 porta ethernet di rete

USB porta ingesso uscita

Ig ingresso segnale di giallo commutato

Ir ingresso segnale di rosso commutato

I illuminatore ad infrarossi oggetto di omologazione successivamente tolto  con nuova approvazione.

M modem  o router adsl per controllo remoto

T eventuale trasduttore di separazione tra Cs e C

C centralina di comando semaforo

L Lanterna semaforica da monitorare

og output segnale giallo commutato dalla centralina semaforica

or output segnale commutato di rosso dalla centralina

fr segnale di imput con rilevazione a mezzo fotocellula della commutazione rosso

fg segnale di imput con rilevazione a mezzo fotocellula della commutazione giallo

Questi due ultimi segnali derivanti da fotocellule non sono previsti, li ipotizzo io perchè assolutamente più performanti di quelli utilizzati dal sistema,
in seguito la spiegazione

Analizzo come prima opzione la presenza dell' eventuale trasduttore T.

Per funzionare il sistema,  deve implementare lo stato del giallo e del rosso.

Il metodo adoperato è quello di prelevare direttamente il segnale in commutazione, dagli stessi contatti che pilotano la lanterna semaforica con questo si comandano i relè di T.

Non è l'unica possibilità, il trasduttore potrebbe non esserci se sulla centralina semaforica sono presenti contatti puri ( esempio contatti liberi su teleruttore di comando od ouput sincroni), in questo caso og diventa direttamente ig ed or diventa ir senza interposizione di T.

Largamente migliore la soluzione che ipotizzo, i segnali ig ed ir sono ricavabili attraverso dei sensori che rilevano la variazione di luminosità del singolo segnale stabilendo corrispondenza biunivoca tra la situazione percepita dall'utente ed imput sull'apparecchiatura.

Mentre il segnale di rosso è documentato dai fotogrammi, non esiste certezza per il segnale di giallo della centralina semaforica, se le lanterne sono pilotate da relè sono viziate in analogia a quanto succede sul trsduttore T ( In seguito analisi approfondita).

In definitiva il teleruttore scatta ma l'arco temporale tra og ed or è dubbio in mancanza di tensione stabilizzata.

I sensori di luminosità, renderebbero giustizia alla lampadina di giallo rotta, alla caduta di luminosità per caduta di tensione al di sotto dei limiti previsti dall'art 167 del regolamento del c.d.s. al'errore introdotto dai temporizzatori per oscillazioni di tensione.

L'interfaccia T comunque non altera o interferisce minimamente sulla centralina semaforica .

I parametri della centralina semaforica (tempi e fasi ) sono nella potestà dell'ente proprietario esercitata attraverso suoi delegati ( vigili, società di manutenzione ecc..), questi rispondono civilmente in solido con l'ente proprietario e penalmente in proprio per abusi e azioni al di fuori della delega.

L'ente proprietario ed ogni altra autorità di controllo hanno obbligo di vigilanza.

E' salvato un filmato (file criptato in formato proprietario)i con svariati fotogrammi per ogni ciclo giallo- rosso semaforico.

Le telecamere sono sempre in standby entrano in funzione se ( if I isHhigt )arriva un comando dall'unità logica e se (and movies is Higth) è rilevato movimento su un'area di ripresa discrezionale dell'inquadratura.

Questa condizione ( spire virtuali) ha l'unico scopo di risparmio di memoria ed eliminazione
di inutili riprese in assenza di veicoli con semplificazione dei controlli.

Una telecamera è una macchina fotografica capace di scattare 25 fotogrammi al secondo, le due telecamere installate hanno lunghezza focale diversa e forniscono complessivamente 50 fotogrammi al secondo

  • 25 con inquadratura allargata che inquadra tutta l'area interessata

  • 25 con inquadratura ristretta, che riconosce la targa ed identifica il mezzo.

All'atto della notifica di infrazione sono stampati solo alcuni fotogrammi , quelli che certificano l'infrazione.

Il comportamento dell'utente è invece desumibile con visione dell'intero filmato, un filmato che fissa in maniera probatoria inconfutabile il comportamento soggettivo del guidatore nel periodo precedente e successivo all'infrazione.

Comportamento oggettivo e soggettivo sono contemporaneamente documentati.

Nessun umano ha capacità di valutazione paragonabile ad uno strumento così perfezionato.

Nessun umano garantisce prova documentale oggettiva, con possibilità di verifica a posteriori.

Ogni apparecchiatura può essere soggetta a guasti,ogni sistema di più apparecchiature è a maggior rischio dato che il guasto di un componente pregiudica l'intero sistema.

Tutti guasti alterano il sistema, ma non riesco ad identificare guasti che creino pregiudizio per l'utente, ogni guasto causa incongruenze sui fotogrammi, il controllo diligente evita successive contestazioni, contestazioni fondate indicano negligenza degli organi di controllo, con responsabilità per profili di danno, ogni mal funzionamento inficia l'elemento di prova, e deve originare un report di segnalazione.

Certamente il range di temperatura e condizione da tener presente.
Certamente sarebbe opportuno esclusione ed allarme per condizioni al di fuori del range.

Si tratta però di opportunità volte alla tutela del gestore dell'impianto, in quanto il sistema potrebbe non funzionare correttamente ma solo perché non fornisce prova di alcune infrazioni.

Nessun pregiudizio all'utente, i guasti incidono solo sulla probatorietà dei riscontri.

Questo naturalmente se chi analizza i filmati non è negligente o volutamente non altera i fotogrammi.

Sotto questo profilo non esiste mai garanzia assoluta di non manomettibilità, (basti pensare alla guerra tra virus ed anti virus, ne una pellicola fotografica da garanzie maggiori dato che si conoscono svariate tecniche di manomissione) ma questo ha che fare con mala fede che non può essere addebitata al sistema.

Mentre è addebitabile all'autorità amministrativa l'omissione di controlli anti frode.

La manomissione può essere

  • specifica perché fatta sul singolo ciclo, operazione scarsamente probabile dato il rapporto costo vantaggio.

  • può essere sistemica quando attraverso un programma ad hoc si interviene automaticamente per alterare gruppi di riprese

Questa seconda evenienza è accertabile con controllo campionario su dati sorgenti non ancora elaborati, che potranno essere controllati a campione. Per questo copia dei dati deve essere trattenuta da pubblico ufficiale e conservata per valutazioni posteriori di legge.

Il programma di decriptazione per controlli campionari deve essere depositato e nella disponibilità dell'organo di controllo.

(altro che il deposito di pezzi di ferro e scatole varie).

La prima evenienza è accertabile attraverso riscontro puntuale ma è priva di movente economico, può avvenire solo come esercizio auto gratificante di un guastatore addetto alla filiera.

In un sistema non orientato a “soldi per tutti “, procedure automatiche per trattamento dei dati stampa verbali e notifica , possono facilmente essere attuate ed utilizzate dai singoli comadi di P.M senza ricorso a ditte esterne.

Naturalmente è necessario predisporre un controllo antifrode casuale, che verifica il comportamento del funzionario incaricato, esperienza insegna.

Nel complesso il sistema è affidabile, preciso esaustivo, da prova di comportamento consono o non consono dell'utente ben oltre l'oggettività dell'infrazione, dirime cioè l'elemento soggettivo di colpa , volontarietà od inevitabilità nella specifica oggettiva infrazione. Fornisce prova documentale largamente più affidabile di qualsiasi operatore in buona fede.

Mette qualsiasi giudice edotto sulle procedure nella possibilità di giusta sentenza.

Il ricorso al giudice deve essere eccezione, il ricorrente deve pagare le spese ove soccombente, ma ha il diritto di accesso all'intera prova documentale ante ricorso.

Un sistema largamente migliore del sistema della Eltraf e della Limblad&Piana che al confronto sono rudimentali ed e offrono pochissime utilità.

Spiegherò successivamente come tali specificità a tutela dell'utente, mai siano state utilizzate, mai siano state valutate in sede di approvazione, come l'approvazione richiedendo prestazioni molto al di sotto di quelle ottenibili abbia di fatto omesso proprio gli aspetti di tutela e garanzia dell'utente.

Come a dire che partendo dall'approvazione , tutti i livelli interessati, nemmeno hanno preso in considerazione le garanzie, concentrandosi sulle sanzioni.

Sulla approvazione omologazione


L' approvazione e l'omologazione devono rispettare le condizioni previste dall'art. 92 del regolamento del c.d.s.

L'apparecchiatura Tred ha l'obbligo di funzionare secondo le specifiche riferite nel protocollo di omologazione delle singole parti, e nella realizzazione del funzionamento descritto nell'approvazione del sistema rilasciata dal Ministro competente sentiti i pareri delle commissioni proposte.

Non tutti i componenti di un sistema approvato devono essere omologati, alcuni sfuggono a questa incombenza perché esclusivi dell'apparecchiatura approvata, devono comunque garantire la realizzazione dell'obiettivo approvato. L'esclusione è specificatamente prevista al comma 3 del succitato art.92

Approvazione ed omologazione sono specificità diverse.

Omologazione è il controllo che una apparecchiatura rispetti caratteristiche prefissate e precostituite contenute in un protocollo all'uopo predisposto, sono omologabili tutte le apparecchiature di qualsiasi marca che rientrano nei parametri prefissati, non è necessario un parere discrezionale, ma unicamente una verifica di inclusione e rispetto del protocollo.

Nessun sistema può essere approvato se utilizza componenti per i quali è richiesta omologazione, senza verifica della rispondenza di questi al protocollo succitato.

Un sistema che utilizza apparecchiature per le quali non è prevista omologazione, può essere comunque approvato su valutazione discrezionale dell'organo di controllo che motiva in proposito, tale giudizio é soggetto a verifica ex post, per il maggior rischio di aspetti collusivi.

Ogni approvazione in deroga a tali principi è abuso o negligenza o collusione da parte dell'organo di controllo, abuso e collusione sono penalmente perseguibili.

L'abuso riguarda il solo organo di controllo, la collusione organo di controllo e soggetto colluso, la collusione può essere esito di corruzione o di concussione.

Errori o negligenza non inficiano l'atto.

Nel caso di specie il Tred è approvato dalla quinta sezione del Ministero dei lavori Pubblici, pur in assenza di prototipo e di completezza documentale.

Tale atto è formalmente corretto e legittimo in quanto discrezionale, salvo verifica di profili collusivi nel senso di cui sopra, (corruzione o concussione) a questi si deve aggiungere come ipotesi la frode nel caso che l'approvazione sia stata ottenuta con artifizi e raggiri, inducendo in errore il consiglio superiore dei lavori pubblici, carpendone la buona fede.

Nel caso di specie un evenienza che sono portato ad escludere, dato che l'apparecchiatura ha caratteristiche largamente superiori ad altre apparecchiature approvate.

Tutti i reati citati sono in danno alla pubblica amministrazione.

I reati se comprovati rendono nullo l'atto, ma in giudizio il multato difficilmente potrà costituirsi in quanto non è formalmente parte lesa.

Una delle centinaia di evenienze in cui la nostra giustizia persegue obiettivi formali e garantisce ingiustizia sostanziale.

Una considerazione a margine... fuori dagli aspetti formali il Tred è apparecchiatura eccellente di grande garanzia per il cittadino, di grande valore educativo.

Questo non garantisce contro la collusione, molte volte un diritto sacrosanto è ottenuto chiedendo utilità indebite ottenute da funzionari corrotti.

A volte queste utilità sono erogate anche dopo ottenuto il riconoscimento del diritto, per una sottintesa minaccia di ritorsione alla prima occasione.

Nel sentire comune è invalsa l'oppinione che, se non si olia la macchina nulla si ottiene pur avendone legittimo diritto, si perde il beneficio se il riconoscimento non è continuativo.

Altra cosa è il danno sicuramente patito dagli utenti, esito di una grande truffa non addebitabile alle apparecchiature di controllo.

Nulla ha che fare questo profilo con l'approvazione del Tred che fino a prova contraria è atto legittimo, correttamente motivato, formalmente perfezionato.


Sulla sostituzione di relè difettosi

Sembra che tra gli addebiti mossi all'ing. Arrighetti due riguardino questi punti

  • relè difettosi sostituiti con alterazione della configurazione di un sistema approvato.

  • Mancanza di omologazione e di deposito fisico di parte del sistema sanzionatorio, in particolare dei relè successivamente sostituiti.

Dico sembra perché mi appoggio a notizie riferite dai media.

Affronto ora un argomento tecnico,strettamente legato però alla approvazione-omologazione.

La sostituzione dei relè, fa seguito a malfunzionamento dell'apparecchiatura che in maniera casuale rileva tempi di giallo variabili ed inattendibili nell'arco della stessa giornata.

Anche i tempi di rosso saranno inattendibili ma di impossibile valutazione.

L'inattendibilità del tempo di rosso dato che integra un ritardo nel segnale è sempre a favore dell'utente.

L'inattendibilità del tempo di giallo è neutra, è rilevabile sui fotogrammi ed indica necessità di intervento.

In prima battuta si ipotizza un intervento doloso a modificare i tempi di giallo impostati al semaforo allo scopo di ottenere maggiori incassi.

Questa ipotesi è scartata perché un intervento doloso non avrebbe provocato errori casuali ma errore sistematico dei rilievi ricorrente in ampio arco di fotogrammi.

In seconda battuta si imputa il fatto ad inaffidabilità della centralina di comando del semaforo.

Anche questa ipotesi è scartata perché sostituendo il trasduttore interposto tra semaforo ed apparecchiatura rilevatrice di infrazione il difetto scompare.

Nessuno si è ancora capacitato di cosa sia successo perché le prove sul trasduttore eseguite in laboratorio confermano il corretto funzionamento.

A tal e proposito avanzo un'ipotesi

I relè del trasduttore sono alimentati in parallelo alle lanterne semaforiche partendo dai contatti stessi che alimentano le lanterne semaforiche.

Lo schema elettrico equivalente può essere così ricostruito

schema rquivalente Tred

E = tensione di alimentazione ai contatti del teleruttore lanterna

E1=tensione derivante da campi elettromagnetici interferenti

R= resistenza complessiva del circuito linea + relè del trasduttore

L= induttanza complessiva del circuito

C= capacita intrinseca al sistema

T= raffigurazione relè depurato di resistenza capacita ed induttanza specifica

i = corrente che percorre a regime il relè T

Un qualsiasi circuito RLC comporta un ritardo di risposta tra gradino di ingresso e gradino ai capi del relè T, questo ritardo ha caratteristiche sistematiche, essendo le variazioni di temperatura irrilevanti nel range di funzionamento.

Dato che a volte nei dati impressi su un fotogramma compare ad esempio un tempo di giallo di 2.8 s ed in quello successivo 4 s. ad inalterate condizioni della centralina semaforica questi errori non possono essere addebitati a R L C che sono dati sostanzialmente costanti.

E1 potrebbe avere qualche significato se esistessero correnti dell'ordine di alcune centinaia di ampere che non è il caso in esame. Pertanto le interferenze elettromagnetiche sono trascurabili.

Rimangono da valutare le caratteristiche di E e T

Le caratteristiche del relè sono stabili quindi da sole non danno origine ad errori casuali,

tuttavia la commutazione avviene quando è superato un certo valore di soglia Is sotto il quale il campo magnetico non vince la molla antagonista.

Tuttavia quando la tensione di alimentazione è tale da non far circolare a regime una corrente “ i>Is “ il relè nemmeno scatta.

Esiste tutta una zona di incertezza quando la corrente i è di poco maggiore di Is

L'iterazione tra tensione di alimentazione e caratteristiche intrinseche dei relè è causa di malfunzionamento.

La tensione di alimentazione che arriva alla centrale semaforica è spesso variabile in un arco ben superiore al ±10% come normalmente previsto, questo dipende dalla variabilità degli assorbimenti e non adeguato rafforzamento delle linee elettriche, cosa che Enel dovrebbe garantire e non fa.

Una peculiarità della singolo sito e questo spiega perché le apparecchiature in moti posti vadano bene ed in altri no.

Nello schema1 è raffigurata la risposta ad un gradino in condizioni normale.

risposta gradino Tred


Nello schema 2 la stessa risposta con tensione ridotta.

Si vede come il ritardo normale passi da0,1 ad un secondo.

Ma soprattutto esiste un profilo di incertezza ove piccole differenze geometriche nei relè possono dare risposte ampiamente diverse.

Il problema è superabile con la scelta di relè che hanno una corrente di soglia molto bassa e che pertanto che lavorano nella parte ascendente della rampa lontano dalla zona di saturazione.

Esistono relè con da 220 ±10% ma anche relè che funzionano da 12 a 240 v.

A riprova di questa ipotesi su fotogrammi con tempo sbagliato dovrebbe essere visibile una attenuazione dell'intensità luminosa della lanterna inquadrata che attesta il calo di tensione.

Allo stesso errore sono però soggette le lanterne quindi la tensione sulla centralina semaforica dovrebbe essere stabilizzata tanto più ove si contesta all'utente il decimo di secondo.

I relè utilizzati non erano quindi difettosi, ma solo inadatti ad un utilizzo in mancanza di alimentazione stabilizzata.

La sostituzione dei relè non è lesione dell'autorizzazione, ma intervento funzionale al ripristino delle condizioni di approvazione, quindi è atto dovuto che evidenzia diligenza e cautela.

Ritengo inoltre che L'interfaccia T ove necessaria, sia risposta ad inadeguatezza della centralina di comando semaforica e che l'installazione di T abbia caratteristiche da descrivere in un protocollo d'installazione, estraneo alle caratteristiche delle apparecchiature. Protocollo che dovrà integrare anche la stabilizzazione della tensione ora non prevista.

Per quanto riguarda i fotogrammi incriminati, questi dovevano essere scartati dall'ente accertatore, se al contrario sono stati notificati esiste almeno negligenza.


Condizioni di utilizzo sul campo


Ho precedente accennato al fatto che l'apparecchiatura ha caratteristiche intrinseche dirimenti non solo per in profilo oggettivo dall'infrazione, ma anche dirimente il profilo soggettivo.

Questa possibilità è offerta dalla opzione filmato che registra l'intera vicenda.

L'apparecchiatura però funziona anche in modalità ridotta, restituendo solo alcuni fotogrammi, una modalità che nulla dimostra in merito all'elemento soggettivo dell'infrazione.

Tale modalità ridotta é proprio quella approvata dal Ministero, e normalmente utilizzata.

Con la successiva approvazione del vista red apparecchiatura che restituisce un filmato, il Tred si trova in una posizione commercialmente meno forte, alcuni comandanti di P.M. evidenziano il profilo concorrenziale.

Allora la Citiesse si lamenta con la Kria, che svela la possibilità di attivazione della funzione filmato. La Citiesse chiede rassicurazioni sul rispetto dell'approvazione e Arrighetti contatta il Ministero che al di fuori del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici estende l'approvazione alla funzione fino allora occultata, ed invia la lettera in calce.

Ciò non di meno la funzione filmato non è mai attivata in nessuna installazione, serve evidentemente solo a misurarsi con la concorrenza.

Ministero Kria Citiesse Polizia Municipale, tutti attenti ai profili concorrenziali, nessuna attenzione alle garanzie per l'utenza.

Devo precisare che nella stragrande maggioranza delle infrazioni, il filmato avrebbe evidenziato il comportamento di un utente che frena e poi riprende la marcia, raggiunta convinzione di impossibilità di arresto prima della linea di arresto.

Cosa confermata dalla velocità ridotta, nella stragrande maggioranza delle infrazioni.

Il filmato avrebbe svelato un tempo di giallo troppo breve, al di la delle di tutti gli studi teorici.

La pacchia sarebbe finita, ci mancherebbe altro.


Sulla legittimità delle sanzioni


Faccio osservare che,l'art 3 della legge di depenalizzazione n° 689/81 prevede la necessità che oltre all'elemento oggettivo della violazione sia necessario l'elemento soggettivo della “almeno colpa” per erogare sanzioni amministrative.

I giudici di Pace che confermano la sanzione, rilevano che nel caso delle sanzioni per infrazione al c.d.s , vige la presunzione di colpevolezza, ribaltabile solo con querela per falso rivolta all'agente che accerta la violazione.

Con questo chiudono la partita perchè nessuno si sente di fare la querela ad un pubblico ufficiale dimostrando che questi mente.

Una furbata, La presunzione di colpevolezza vale quando l'agente e presente sul fatto, non certamente come conseguenza di un verbale a posteriori, verbale spesso redatto da altri con firma in fotocopia.

A meno che qualcuno no sostenga la necessità querelare per falso una macchinetta.

Senza presunzione di colpevolezza spetta all'organo accertatore l'onere della prova,

 la prova dell'elemento soggettivo non può che derivare da “ una preventiva predisposizione di elementi oggettivi atti ad impedire la inevitabile infrazione. Quindi il progetto.

Integrando il tutto con un filmato che identifica il comportamento ante linea di arresto, a dirimere l'inesistenza di accadimenti casuali quali causa dell'infrazione..

Gli scatti fotografici sulla linea di arresto certificano l'elemento oggettivo dell'infrazione,
nulla che attiene al comportamento soggettivo che riguarda quanto succede prima della fotografia.

A puntellare questa rilievo sono comparsi sulla scena “ esperti di mistificazione che in maniera induttiva sono in grado di descrivere il comportamento dell'utente in base alle foto successive.

Nulla da invidiare a Toto pe vende la fontana di Trevi.

Una nuova categoria per Ctu, oltre ai sensali da mercato delle vacche,l'albo dei veggenti.

Antonio Menegon

p.s

La descrizione del Tred di cui sopra, lascia spazio ad una serie di domande intriganti sul trattamento dei dati.

Interessante il raffronto con il parere intermedio della V Commissione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Nessun riferimento al trattamento dei dati, su chi opera il prelievo, su come sono fatte le notifiche.

La stessa descrizione tecnica è di una superficialità e vaghezza sconfortante.

Interessante anche l'estensione di omologazione fatta a mezzo di lettera semplice”fuori approvazione” in riferimento peculiarità nemmeno accennate nell'approvazione stessa.


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